Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2000, n. 8342
CASS
Sentenza 4 aprile 2000

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A norma dell'art. 360 co. IV cod. proc. pen. il pubblico ministero non può procedere ad accertamenti tecnici quando, sul medesimo oggetto, sia stata in precedenza avanzata richiesta di incidente probatorio, salvo che i suddetti accertamenti non possano più essere utilmente compiuti se differiti; in assenza della suddetta condizione, deve ritenersi l'inutilizzabilità dei risultati dei disposti accertamenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2000, n. 8342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8342
    Data del deposito : 4 aprile 2000

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