Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2002, n. 14749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14749 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI A49 7/02 1 47ZION TERȚĂ CI Oggetto же Composta dagli Ili mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N. 5796/99 Cron.34403. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. 3840 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud. 12/02/02 Dott. Gianfranco MANZO -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 55 VITALE ETTORE IN PR. NQ. AMMINISTRATORE DELLA JOLLY 0 17011, 2002 IL CANCELLIENE SHOP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 467, presso lo studio dell'avvocato CARACUZZI CANCELLERIA GAETANO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AR EN, MA TI LE, ON OM, OL MA AZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANCONA 20, presso lo studio dell'avvocato FUSCO FAUSTO, che li difende, giusta delega in atti;
2002 - controricorrenti avverso la sentenza n. 873/98 della Corte d'Appello di 418 -1- ROMA, SEZ. III emessa il 6/3/1998, depositata il 19/03/98; RG.1081/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato GAETANO CARACUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricoso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NN NI, MA NE ND, UA ON e IA LL convenivano in giudizio dinanzi Pretore di Roma ET LE chiedendo la convalida dello sfratto per morosità o, comunque, per finita locazione in relazione ad un locale autorimessa che avevano acquistato il 14 giugno 1990 e che era condotto in locazione dal Vitalf. Si costituivano in giudizio sia la S.n.c. LL Shop, deducendo di essere la titolare del contratto di locazione e contestando la morosità, sia il Vital. Il Pretore rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Roma. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Roma, nella contumacia della S.n.c. LL Shop e di ET AL, riteneva che il conduttore dell'immobile fosse il LE in proprio. Dichiarava quindi risolta la locazione per inadempimento e condannava il LE al rilascio del bene. L'appello proposto dal LE, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della S.n.c. LL Shop, era rigettato dalla Corte d'appello di Roma. Avverso la sentenza della Corte d'appello, ET LE, in proprio e quale legale rappresentante della S.n.c. LL Shop, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. NN NI, MA NE ND, UA ON e IA LL resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, deducendo che la Corte territoriale, senza alcuna logica motivazione, aveva ritenuto che il 3 7 locale in questione fosse destinato ad autorimessa ed affittato come tale al LE in proprio. In particolare i ricorrenti deducono che i giudici d'appello avevano tratto la prova della destinazione e della legittimazione da una ricevuta condominiale nella quale il locale veniva definito box>>, dall'atto d'acquisto del bene intervenuto inter alios e dalla foto di un'autovettura che non apparteneva né al Vitalf né alla LL Schop. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ancora una volta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per aver la Corte d'appello giustificato il rifiuto dei locatori di ricevere il canone con l'intenzione di non accettare il mutamento di destinazione. Mentre se mutamento c'era stato, doveva comunque essere rigettata la domanda, non essendo stata esercitata l'azione di risoluzione a norma dell'art. 80 della legge n. 392 del 1978. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente denunziando il vizio di motivazione della sentenza impugnata con concorrenti profili, sono fondati per quanto di ragione. Dalla sentenza impugnata risulta che con l'atto d'appello era stato contestato che il VitalⓇ fosse conduttore in proprio del locale in questione e si era chiesto di respingere la domanda per carenza di legittimazione passiva. A fronte di questo motivo di impugnazione, la Corte d'appello fonda la propria decisione sulla titolarità del rapporto argomentando dalla destinazione del locale a box>> e non a laboratorio radio-tecnico. Ritiene poi che il locale fosse destinato a box>>, considerando una ricevuta di condominio, l'atto di acquisto del bene in data 14 giugno 1990 دو da parte degli appellati, le foto dell'autovettura del LE posteggiata dinanzi al box>>. Quanto riportato è sufficiente a dimostrare che la Corte d'appello ha utilizzato canoni non metodologicamente corretti e, comunque, ha dato risalto a circostanze tali che rendono assai poco chiara la ratio decidendi. Innanzi tutto, a fronte dell'eccezione di non essere il LE in proprio parte del contratto di locazione, per essere conduttrice la LL OP, la Corte di merito valorizza elementi attinenti alla destinazione dell'immobile, senza però chiarire in che senso la destinazione dovrebbe necessariamente condizionare la titolarità del rapporto. Inoltre, gli stessi argomenti utilizzati per comprovare la destinazione a box>> - e con scarsa conseguenzialità anche la titolarità del rapporto mostrano incongruenze logiche, non essendo comprensibile come possa rilevare la foto della vettura innanzi al box>> o la qualificazione contenuta nel contratto stipulati dagli odierni controricorrenti con i locatori. In conclusione, non essendo chiaramente comprensibile in base a quali ragioni sia stata ritenuta non fondata la deduzione in ordine alla titolarità del rapporto ciò che integra il vizio di motivazione -, appare necessario un nuovo esame da parte dei giudici di merito. Per quanto detto, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
5 ア Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2002 IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE Naimistor a Mam 129, 11 1095 مس 20,65 4565 149,77 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa IA Aiello Depositata in Cancellería Sugi 17-10-02 IL CANCELLIKNE 01 ssa@zia Ajello AGENTIA 20011.2004 Regi 46778 al n. CE (euro. Responsablin (DLM OTT .000 6