Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
014 56 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto pajaucieto sese SEZIONE SECONDA CIVILE -fludiziali Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 21091/98 Dott. Mario SPADONE 3779 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Cron. 418 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Rep. - Dott. Giovanni - Consigliere Ud. 18/04/01 SETTIMJ Rel. Consigliere TROMBETTA Dott. Francesca - ha pronunciato la seguente SENT E N Z A FT2 sul ricorso proposto da: TT AR, NO GI, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CONTE R ADI L CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dall'avvocato BERTONI PE, giusta delega in atti;
dal Sig. per diritti 3.10 ricorrenti il_ 4 FEB 2002 IL CANCELLIERE
contro
MO PE, RG NE, elettivamente 1,55 L300 CANCELLERIA domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato DE MARTINI GIANCARLO, giusta delega in OG724559 2001 atti;
DG724559 controricorrenti 667 -1- avverso la sentenza n. 439/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 25/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/01 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato US BERTONI, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità о il rigetto del 1° motivo, FT2 accoglimento del 2° motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 7 8 aprile 1987, i coniugi GA OT IN e GI ER, deducendo che con preliminare di vendita 16.2.86 si erano impegnati a trasferire a LO TO ed a US ER rispettivamente il piano terra e la restante parte di una casa un Camogli oltre il terreno accessorie, beni circostante e le costruzioni questi ultimi che i promissari acquirenti avrebbero FT2 poi diviso tra loro in proporzione ai rispettivi e L. 435.000.000 esborsi (L. 164.500.000 il TO convenivano in giudizio i medesimi il ER), davanti al IB di Genova chiedendo l'emissione della sentenza ex art. 2932 C. civ. previo pagamento del saldo prezzo (L. 55.000.000 i TO e L. 144.500.000 il ER), oltre interessi e risarcimento danni ex art. 1224 c. civ.. Intervenute nel giudizio le mogli dei convenuti, AL ed EN EL, il TO, costituitosi, ribadiva la sua disponibilità a stipulare il contratto definitivo chiedendo anch'esso la sentenza costitutiva;
mentre il ER, che si era rifiutato di stipulare il contratto definitivo, costituitosi, svolgeva 3 domanda riconvenzionale chiedendo che il contratto fosse dichiarato nullo о fosse risolto per inadempimento dei venditori. Il IB, con sentenza 23.7.90, trasferiva la proprietà del piano terra dell'edificio in Camogli, via Saccomanno 22, al TO ed il resto al ER subordinando il passaggio della proprietà al versamento del residuo prezzo rispettivamente dovuto oltre interessi del 10% annuo;
condannava il ER al pagamento delle spese giudiziali in del TO efavore degli attori LL, e FT2 compensava quelle fra gli attori ed i TO- LL. Su impugnazione dei coniugi ER, che lamentavano l'errore del IB nelle attribuzioni, nella condanna al pagamento degli interessi ed in quella al pagamento delle spese giudiziali a favore dei TO;
nonché sull'impugnazione di questi ultimi che lamentavano il mancato trasferimento in capo alla LL e l'errore nelle attribuzioni, ristrettasi la controversia, per l'intervenuta conciliazione, agli interessi ed ai danni richiesti dai venditori ed alla rifusione delle spese giudiziali, la corte di appello di Genova, con sentenza 26 novembre 1992, per quello che qui interessa, escludeva la condanna dei ER alla rifusione delle spese del primo grado in favore dei TO LL, mancando il presupposto della soccombenza e compensava per giusti motivi quelle del secondo grado fra i venditori ed i TO LL. Su ricorso dei coniugi ER, la Corte di Cassazione, con sentenza 1153/96 rigettandola per il resto, accoglieva l'impugnazione dei ER, affermando che la Corte d'appello, sebbene avesse dichiarato l'illegittimità della condanna alle spese a favore dei TO LL, aveva poi omesso F72 di pronunciarsi su di esse. Riassunto il giudizio davanti alla corte d'appello di rinvio, questa con sentenza 25 maggio 1998 condannava i coniugi TO al pagamento delle spese del giudizio di appello, di quello di legittimità e di quello di rinvio in favore dei coniugi ER. Afferma la corte del rinvio che i coniugi TO non hanno formulato domande nei confronti di ER e viceversa, per cui non essendosi dovuta verificare l'esattezza delle reciproche deduzioni, non vi è stata soccombenza di conseguenza avendo il IB condannato i ER a rifondere le spese giudiziali ai TO esso è incorso in errore, 5 errore riconosciuto dalla corte d'appello che a sua i volta, incorrendo on altro errore ha omesso di pronunciarsi sulle spese di appello nei confronti dei TO. Poiché l'errore del giudice equivale ad errore della parte, afferma il giudice di rinvio, che ciò basterebbe per affermare che i TO devono rimborsare ai ER le spese del giudizio per la parte che riguarda il loro rapporto. Non si farebbe giustizia, continua la corte, a coinvolgere i ER nelle conseguenze dell'errore del giudice, perché due torti non fanno una ragione. Né FT può coinvolgersi il ER affermando, come sostengono i TO, che tutto il contenzioso sorto dalla intransigenza e dalla ostinata opposizione dei ER ai promittenti venditori. Infatti, per la Corte di rinvio, nella specie: manca una decisione giurisdizionale che stabilisca i torti e le ragioni essendosi pervenuti ad una decisione amichevole;
ciascun soggetto ha diritto di chiedere al giudice una pronuncia che dica se le ragioni di colui che agisce sono sussistenti;
l'assoluta indipendenza del diritto dei ER verso i venditori e di quello dei TO verso gli stessi venditori. Deve, quindi, escludersi, per la corte di 6 rinvio, che la scelta dei ER di non concludere il contratto e di resistere in giudizio spieghi un qualche effetto sulla distribuzione delle spese;
e quanto all'essere stati i coniugi TO esposti alle avventure processuali che i ER intesero intraprendere, tale possibilità deve ritenersi, per la corte, connaturata al tipo di rapporto costituito con l'acquisto congiunto degli immobili. In conclusione la regolamentazione delle spese va fatta secondo il criterio della soccombenza. FR Rileva, infine, la corte di rinvio che se l'onere delle spese nasce da un errore iniziale del Corte d'appello, i TO,IB e della tuttavia, non sono estranei ad esso avendo chiesto, con la conclusionale in I° grado la condanna dei ER alle spese di giudizio. Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione i coniugi TO. Resistono con controricorso e memoria i ER. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione: 1) la violazione degli artt. 91 e 92 cpc;
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia 7 per avere la corte di rinvio, nel negare la compensazione delle spese relative ai giudizi di appello, cassazione e rinvio, limitatamente al rapporto fra i due originari convenuti ER e TO e relative consorti intervenute EL e LL;
e nel porre quindi le suddette spese a carico dei coniugi TO LL, erroneamente motivato tale decisione, assumendo: A)-che l'intervenuta composizione amichevole della controversia (o meglio di parte di essa), con FTC decisione mancanza di una conseguente giurisdizionale impediva di verificare l'infondatezza delle ragioni addotte dai coniugi ER nonostante, come ben evidenziato dal IB, fosse emerso: da un lato il comportamento pretestuoso degli stessi che, dopo aver sollevato una congerie di eccezioni e domande riconvenzionali, tenendo in ballo per 4 anni venditori e costipulanti in un affare di 600 milioni avevano, solo in comparsa conclusionale in 1° grado, adducendo semplicemente "motivi di praticità", abbandonato ogni eccezione e domanda riconvenzionale;
e dall'altro lato il comportamento dei coniugi TO che fin dalla costituzione si erano dimostrati disponibili alla stipula del 8 contratto definitivo ed al saldo del prezzo;
B)-che ognuno ha diritto di ottenere dal giudice una pronuncia che dica se le ragioni addotte a sostegno delle proprie pretese siano valide;
ciò nonostante il tribunale avesse pesantemente censurato il comportamento dei coniugi ER e la corte d'appello avesse dichiarato la soccombenza degli stessi verso i venditori, condannandoli al pagamento degli interessi e danni ex art. 1224 2° c. C. cov., configurando quindi il loro inadempimento quantomeno colposo;
FTz C) - che il rapporto tra i ER ed i venditori e quello tra questi ed i TO erano assolutamente indipendenti fra loro, nonostante, come evidenziato dal tenore del contratto preliminare, si trattasse di una vendita unitaria nella quale l'attribuzione pro quota dei beni fra i compratori, come la ripartizione del prezzo fra gli riguardasse il rapporto interno fra glistessi acquirenti. D) -che il rischio, per i coniugi TO, di essere esposti alle avventure processuali che i ER intendessero correre, era connaturata al tipo di rapporto dai primi volontariamente e liberamente costituito, nonostante non esista un 9 principio che imponga a chi stipuli un contratto di un altro soggetto diacquisto assieme con sottostare а tutti i suprusi che questi intenda imporre subendo i processi più assurdi con le relative conseguenze sul piano economico;
E)-che il giudizio di appello si determinò per la necessità dei coniugi ER di rimediare all'errore del primo giudice che li aveva condannati a rifondere le spese ai TO;
ciò nonostante questo costituisse uno dei sei motivi di appello proposti dai ER i quali non FR intendevano pagare alcun interesse ai venditori e neppure le spese del giudizio, punti sui quali il giudizio proseguì dopo la conciliazione e si concluse con la soccombenza dei ER;
2) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione delle tariffe su diritti ed onorari di avvocato approvate con D.M. 24.Xi.90 n. 297; D.M. 14.2.92; con D.M. 585/94; nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria per avere la corte motivazione su punti decisivi - di rinvio, nel liquidare a carico dei TO, le spese i diritti e gli onorari relativi ai giudizi di appello, di Cassazione e di rinvio a favore dei ER erroneamente: A) valutato il valore della 10 controversia al di sopra dello scaglione tra tre e cinque milioni, al quale viceversa doveva attenersi riguardando la controversia fra i ER ed i TO, solo le spese giudiziali;
B) liquidato i diritti di procuratore e gli onorari al di sopra dei massimi. non èVa preliminarmente rilevato che necessaria, in questa sede, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei coniugi IN ER (0 loro eredi), come prospettato dai F-T2 resistenti, in quanto con la sentenza N. 1153/96 di questa Corte, la posizione dei suddetti coniugi non ha più alcuna rilevanza in causa per essere stati respinti il secondo ed il terzo motivo di ricorso con i quali i coniugi ER EL avevano lamentato l'erroneità della loro condanna al pagamento degli interessi anche risarcitori nei confronti dei IN - ER. Passando all'esame del ricorso proposto dai coniugi TO LL, il primo motivo dai impugnazione è fondato. Va innanzi tutto rilevato che il fondamento dell'obbligo di rimborso delle spese giudiziali, come affermato da questa corte già da tempo (v. sent. 3030/73) e di recente ribadito (v. sent. 11 588/98; 7182/2000) risiede nel principio di causalità, del quale il criterio della soccombenza è un elemento rivelatore, che consente di individuare il fatto causativo del giudizio stesso, cioè, in altri termini, di individuare quella delle parti (a carico della quale viene emesso il provvedimento richiesto) che lasciando insod- disfatta una pretesa riconosciuta fondata, oppure azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa alla lite. Questa corte ha esplicitamente confermato tale нFT orientamento (v. sent. 7182/2000) anche nel caso di giudizio concluso con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, affermando che, in tal caso, obbligata a rimborsare alle altre parti le spese che hanno anticipato nel processo, quella che, con il comportamento tenuto nel processo ovvero con il darvi inizio о resistervi con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi. Ciò premesso, nella presente fattispecie, con la sentenza di questa corte è stata definitivamente accertata, relativamente al rapporto ER TO, l'illegittimità della condanna operata dal IB a carico del ER, al pagamento delle 12 spese del giudizio di primo grado sostenute dai TO, per l'assenza di domande reciproche di merito fra i ER ed i TO;
nonché è stata accertata sempre e soltanto relativamente al rapporto fra le stesse parti, la necessità dell'espletamento del giudizio di appello e di Cassazione determinata dall' ore del IB prima e successivamente della Corte d'appello che ha omesso di pronunciarsi sulle spese del giudizio d'appello. 心 FT2 Sulla base di tale situazione processuale, che H ha visto una soccombenza riflessa dei TO, siccome generata esclusivamente da erronee decisioni dei giudizi di I° e II° grado, il giudice di rinvio, tenuto a decidere sulle spese prendendo in esame l'intero giudizio e l'esito finale e globale di esso, ha escluso l'esercizio del potere di disporre la compensazione delle spese nel suddetto rapporto (potere discrezionale ma sindacabile sotto il profilo della idoneità della motivazione) con argomenti illogici. Si è infatti, escluso che l'errore dei giudici possa incidere sulla decisione di compensare le spese sostenendo che, diversamente, si sarebbe compiuta una ingiustizia (perché "due torti non 13 fanno una ragione") negando così, irrazionalmente, la possibilità di compensare le spese in caso di soccombenza determinata solo da errore del giudice quando, viceversa, tale possibilità esiste anche in caso di soccombenza per errore della parte su una domanda di merito. Inoltre si è negata rilevanza al principio di causalità (della lite) di cui si è detto sopra, con argomenti non solo riferiti ad un diverso rapporto ER); ma anche errati, in quanto in(ER I N H caso di conciliazione della controversia, il regime delle spese giudiziali è disciplinato dal principio della soccombenza virtuale. Si è affermata, nell'ipotesi di specie, di impegno ad acquistare pro indiviso un immobile, l'ineluttabilità dell'esposizione ad avventure processuali determinate dal comportamento del promissario coacquirente, negando fra gli stessi coacquirenti ogni rilievo alla condotta processuale dell'altro, quasi vi fosse una specie di accettazione preventiva del rischio;
mentre l'ordinamento, pur riconoscendo il diritto di ognuno di ricorrere al giudice stabilisce che tale diritto, ove l'esercizio sia pretestuoso, lo si attivi a proprie spese e se ne risponda verso la 14 controparte;
ed ove la situazione controversa renda necessario il ricorso al giudice, pone la soccombenza quale criterio per determinare il spese processuali, carico definitivo delle temperato, tuttavia, dal porter concesso al giudice di compensare in tutto od in parte le spese giudiziali, consentendo in tal modo di valutare il comportamento delle parti alla luce del principio T2 di causalità di cui si è sopra detto. F Il primo motivo di ricorso va, pertanto, accolto, con assorbimento del secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione 109T 129,11 della corte di appello di Genova che provvederà ad 456T 41,32 un nuovo esame della controversia alla luce dei TOT. 170, 131 principi esposti, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio..
P.Q.M.
La corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per ad altra sezione della corte di appello le spese, di Genova. A I R Così deciso in Roma il 18 aprile 2001. E L L 1 Francesca TR est. E C C a N 2 i E Прави A n 0 B a C 0 t E a N 2 I C / L O L B o T IL CANCELLIERE C1 c A E E s T Francesco Catania I C e F S c N . O n 4 a P A a r E m C F D o R