Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4232 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL PO 42 3 2 / 02 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RE MERCURIO Presidente R.G. N. 20275/99 Consigliere Cron. 9898 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere Ud. 07/12/01 Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: RR IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 4813 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1289/98 del Tribunale di NOLA, depositata il 05/11/98 R.G.N. 180/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ---- Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 20275/99 ud. 7 dicembre 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al OR del lavoro di OL ER Cinzia esponeva di aver presentato all'I.N.P.S.. per ildomanda economica di maternità per conseguimento dell'indennità obbligatoria e facoltativa per i periodi dal astensione 30.11.1991 al 30.4.1992 e dal 31.4.1992 al 30.10.1992, lamentando ingiustificatamente l'istituto previdenziale non che aveva proceduto alla erogazione delle provvidenze richieste, anche dopo proposizione del ricorso amministrativo al Comitato la provinciale. Chiedeva pertanto la condanna dell'INPS al pagamento della somma nella misura quantificata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'I.N.P.S. si costituiva deducendo 1'improcedibilità della 639/70, e domanda, la decadenza ai sensi dell'art. 47 d. P. R. comunque la prescrizione del diritto;
nel merito, negava che ricorressero i requisiti per il conseguimento del trattamento assistenziale. Con sentenza del 10.2.1997 il OR accoglieva la domanda, riconoscendo in favore della ricorrente il diritto all'indennità di maternità obbligatoria e facoltativa, condannando l'Istituto alla corresponsione della stessa. Avverso la sentenza interponeva appello l'I.N.P.S., chiedendo la riforma della decisione pretorile ed il rigetto della domanda di primo grado. 3 L'appellata si costituiva, ribadendo le ragioni esposte nella precedente fase del giudizio e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza del 21 ottobre 5 novembre 1998 il tribunale di OL accoglieva l'appello. Avverso questa decisione la ER ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso l'Istituto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione degli artt. 4 5 e 15 della legge n. 1204 del 1971, in relazione agli artt. 3 e 4 d.lgt. n.212 del 1946 e della legge n. 83 del 1970, nonché dell'art. 5, comma 6, d.
1. n.463 del 1984, conv. in 1. n.688 del 1984. Deduce altresì il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Contesta in particolare l'affermazione del tribunale secondo cui non risulterebbero provati i fatti costitutivi della domanda ossia la ricorrenza del rapporto di lavoro quale bracciante agricola comprovata dall'iscrizione per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi tenuti dallo SCAU.
2. Il ricorso non è fondato. Deve rilevarsi che il contrasto di giurisprudenza insorto in materia è stato risolto dalle SS.UU. (Cass., sez. un., 26 ottobre 4 2000, n. 1133), che hanno affermato, con riferimento ai lavoratori settoresubordinati а tempo determinato nel dell'agricoltura, che il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato а titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 d.leg. lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi); pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi ○ il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla fino a querela di falso soltantoP.A., ha efficacia di prova 5 della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi O, addirittura, dall'interessato), ma deve decisione della controversia mediante lapervenire alla comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Quindi 1'iscrizione поп è determinante, potendo il giudice apprezzare ogni altro elemento probatorio;
ed è quanto ha fatto il tribunale valutando i verbali ispettivi e le dichiarazioni rese rese agli ispettori dell'Istituto. In particolare il tribunale ha considerato che le dichiarazioni rese dalla ER agli ispettori dell'Inps e riportate nei verbali prodotti dall'istituto erano generiche e lacunose;
infatti la ER ha dichiarato di essere figlia del titolare dell'azienda agricola presso la quale avrebbe prestato la propria attività lavorativa, di avere lavorato quando necessario, con orario elastico, senza controllo da parte del datore di lavoro, non precisando il periodo di prestazione dell'attività lavorativa. Il tribunale ha quindi valutato che il vincolo della filiazione faceva ritenere un rapporto di collaborazione nell'ambito familiare, non assimilabile a quello di lavoro subordinato. Tale valutazione è tipicamente di merito e come tale non è censurabile con ricorso per cassazione, essendo sufficientemente motivata ed immune da contraddizioni. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - che deve ritenersi 6 tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.
1. n. 384 del 1992, convertito con 1 n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n.134 del 1994) le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste а carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. discende Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001 Il consigliere estensore Il Presidente (Giovanni Amoroso) (RE Mercurio) 0 2 ИШ نی не IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 25 MAR 2002 IL CANCELLIERE 7