Ordinanza 3 ottobre 2005
Massime • 1
Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non dev'essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Rilevato che: Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 20 maggio 2013 Franca M. adiva il Tribunale di Rimini perché condannasse Massimo B. a restituirle la somma di Euro 28.233,21, oltre interessi dal 27 luglio 2001, quale differenza tra quanto versatogli nel 2001 e quanto invece gli doveva versare in conseguenza della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 297/2005, che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Rimini n. 162/2001. Controparte si costituiva, resistendo ed eccependo la prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. Con ordinanza del 12 aprile 2014 il Tribunale accoglieva la domanda attorea; avendo il B. proposto appello, cui la M. resisteva, la Corte d'appello …
Leggi di più… - 2. Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo viene revocato: conseguenzeAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 11 dicembre 2019
IL CASO: Nella vicenda esaminata, una società richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per la restituzione di somme versate al creditore in adempimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivamente revocato con sentenza dal Tribunale a seguito dell'opposizione. La sentenza del Tribunale era stata appellata. La società ricorrente, nel richiedere l'emissione dell'ingiunzione, deduceva che nella sentenza con la quale il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, nulla era stato statuito in merito alla restituzione delle somme da essa versate. Avverso il suddetto decreto veniva proposta opposizione da parte dell'ingiunto, il quale, stante la pendenza …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 8 maggio 2018
Rilevato che: Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 20 maggio 2013 Franca M. adiva il Tribunale di Rimini perché condannasse Massimo B. a restituirle la somma di Euro 28.233,21, oltre interessi dal 27 luglio 2001, quale differenza tra quanto versatogli nel 2001 e quanto invece gli doveva versare in conseguenza della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 297/2005, che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Rimini n. 162/2001. Controparte si costituiva, resistendo ed eccependo la prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. Con ordinanza del 12 aprile 2014 il Tribunale accoglieva la domanda attorea; avendo il B. proposto appello, cui la M. resisteva, la Corte d'appello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/10/2005, n. 19296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19296 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
NI GG, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato PAGANO FRANCESCO, con studio in 10122 TORINO, in Corso San Martino n. 8, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO DI LA IO & C SAS;
- intimata -
avverso Tribunale di TORINO, depositata il 28/10/03;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 01/07/05 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha chiesto si voglia disporre la prosecuzione del giudizio 7197/02 davanti al Tribunale di Torino. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 28 ottobre 2003, ha disposto la sospensione del giudizio (RG 7197/2002) promosso da AZ ER in opposizione a decreto ingiuntivo (RG 2728/2002) recante la condanna del AZ alla restituzione della somma di L. 29.953.253 versata dalla OP s.a.s. in esecuzione di altro decreto ingiuntivo RG 7110/96 poi revocato;
nell'ordinanza di sospensione, emessa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione è stata disposta fino alla definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione (RG 2657/2002) relativo alla opposizione al decreto ingiuntivo n. 7110/96 (opposizione proposta dalla OP che aveva dedotto la prescrizione del credito vantato dal AZ per parcelle professionali).
Il AZ in data 6 dicembre 2003 ha proposto regolamento di competenza, deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 99, 100, 295 e 336 c.p.c. chiedendo lo annullamento dell'ordinanza di sospensione;
la controparte non ha svolto difese, il Procuratore generale ha concluso per lo accoglimento del ricorso, disponendo la prosecuzione del processo dinanzi al giudice a quo. Il ricorrente con memoria ha chiesto che questa Corte, decidendo nel merito, annulli il decreto ingiuntivo inopinatamente proposto dalla OP.
La causa è stata esaminata con la procedura della Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, ma in relazione alle considerazioni svolte dal Procuratore generale, che devono essere condivise. Ed in vero deve premettersi che in sede di impugnazione del provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. questa Suprema Corte è svincolata dalla motivazione del provvedimento e dalle ragioni addotte dalle parti, dovendo accertare la esistenza o meno del rapporto di pregiudizialità ravvisata dal giudice a quo, con gli stessi poteri di indagine utilizzati per il regolamento proprio di competenza (cfr. Cass 2004 n. 13910). Nel caso di specie, mentre resta estranea all'indagine la questione relativa alla pretesa carenza di interesse della OP s.a.s. alla domanda di restituzione, deve escludersi la sussistenza delle condizioni necessarie ai fini della sospensione del processo. Per costante giurisprudenza di questa Corte il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere richiesto automaticamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trovando applicazione il principio "restituito ante omnia" (cfr: Cass. 2003 n. 6579, Cass. 2003 n. 16254, Cass. 2004 n. 11729). Ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche nella ipotesi di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che sia stato revocato dal giudice della opposizione per la infondatezza della pretesa azionata in giudizio;
anche in tal caso il diritto alla restituzione potrà esser fatto valere dinanzi allo stesso giudice della opposizione ovvero anche separatamente. Ne segue, come logico corollario, che nel caso di specie, ai fini della domanda di restituzione, non è necessario il passaggio in giudicato della pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 7110/), essendo sufficiente la provvisoria esecutorietà della decisione.
Inoltre, come esattamente rilevato dal PG nella requisitoria scritta, deve escludersi la configurabilità di una ipotesi di litispendenza, che potrebbe di per sè legittimare il provvedimento di sospensione;
infatti la pronuncia di inammissibilità della domanda di restituzione emessa dalla Corte di appello di Torino non è stata impugnata dalla OP s.a.s., sicché sul punto si è formato il giudicato, con la conseguenza che la domanda ben poteva essere nuovamente proposta anche in via monitoria.
All'accoglimento del ricorso in relazione alla inesistenza della c.d. pregiudizialità di diritto, il provvedimento di sospensione deve ritenersi inefficace, con l'effetto che la pronuncia della Corte deve limitarsi a disporre la prosecuzione del processo dinanzi al giudice a quo (cfr: Cass. 2004 n. 14408). Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Torino e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2005