Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/10/2005, n. 19296
CASS
Ordinanza 3 ottobre 2005

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Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non dev'essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione.

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    Rilevato che: Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 20 maggio 2013 Franca M. adiva il Tribunale di Rimini perché condannasse Massimo B. a restituirle la somma di Euro 28.233,21, oltre interessi dal 27 luglio 2001, quale differenza tra quanto versatogli nel 2001 e quanto invece gli doveva versare in conseguenza della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 297/2005, che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Rimini n. 162/2001. Controparte si costituiva, resistendo ed eccependo la prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. Con ordinanza del 12 aprile 2014 il Tribunale accoglieva la domanda attorea; avendo il B. proposto appello, cui la M. resisteva, la Corte d'appello …

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  • 2Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo viene revocato: conseguenze
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 11 dicembre 2019

    IL CASO: Nella vicenda esaminata, una società richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per la restituzione di somme versate al creditore in adempimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivamente revocato con sentenza dal Tribunale a seguito dell'opposizione. La sentenza del Tribunale era stata appellata. La società ricorrente, nel richiedere l'emissione dell'ingiunzione, deduceva che nella sentenza con la quale il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, nulla era stato statuito in merito alla restituzione delle somme da essa versate. Avverso il suddetto decreto veniva proposta opposizione da parte dell'ingiunto, il quale, stante la pendenza …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 8 maggio 2018

    Rilevato che: Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 20 maggio 2013 Franca M. adiva il Tribunale di Rimini perché condannasse Massimo B. a restituirle la somma di Euro 28.233,21, oltre interessi dal 27 luglio 2001, quale differenza tra quanto versatogli nel 2001 e quanto invece gli doveva versare in conseguenza della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 297/2005, che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Rimini n. 162/2001. Controparte si costituiva, resistendo ed eccependo la prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. Con ordinanza del 12 aprile 2014 il Tribunale accoglieva la domanda attorea; avendo il B. proposto appello, cui la M. resisteva, la Corte d'appello …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/10/2005, n. 19296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19296
Data del deposito : 3 ottobre 2005

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