Sentenza 7 aprile 2023
Massime • 1
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il deposito tardivo, da parte del Procuratore Generale, delle conclusioni scritte per l'udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni, in quanto incidente sull'effettiva partecipazione dell'imputato al processo e sull'esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, in violazione delle scansioni temporali previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14854 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP SG;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale IE TA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 3 febbraio 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di riciclaggio di un ciclomotore. 2. Ricorre per cassazione IO AN, deducendo, con unico motivo, «violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14854 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 25/01/2023 178 cod. proc. pen. e art. 23-bis inserito dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176 in conversione del D.L. 137 del 28 ottobre 2020. Nullità del giudizio di appello». Il ricorrente lamenta l'omessa trasmissione alla difesa, entro i termini di legge, delle conclusioni scritte del Procuratore generale. L'udienza del processo di appello era stata fissata perni febbraio 2022. Il difensore aveva presentato le proprie conclusioni scritte il venerdì 4 febbraio 2022 alle ore 12,03, ritenuto ultimo giorno utile trattandosi di termine a ritroso che sarebbe scaduto in giorno festivo, individuato in domenica 6 febbraio. Il difensore aveva eccepito, nelle sue conclusioni, l'omessa comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, che erano state trasmesse lo stesso 4 febbraio 2022 alle 12,31, orario successivo a quello di presentazione delle conclusioni difensive ed oltre quello assegnato dalla legge alla parte pubblica, scaduto I'l febbraio 2022. Tanto avrebbe determinato, come prontamente eccepito, una violazione delle prerogative difensive, consistenti nella possibilità di esaminare le conclusioni del Procuratore generale. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il punto di fatto ed a corredo di quanto già sopra evidenziato dal ricorrente, occorre sottolineare che, nel caso in esame, le conclusioni della difesa, depositate nel rispetto del termine previsto dalla legge (che scadeva il sabato 5 febbraio 2022, trattandosi di termine a ritroso - in proposito, da ultimo, Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932 - e tenuto conto che il 6 febbraio era una domenica), erano state adottate "al buio", senza conoscere le conclusioni della parte pubblica, per di più pervenute oltre il termine assegnato dalla legge («entro il decimo giorno precedente l'udienza», secondo quanto previsto dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176). 2. Il Collegio ritiene di aderire - condividendo, sul punto, le conclusioni adottate dal Procuratore generale - alla giurisprudenza maggioritaria che ritiene che le conclusioni della parte pubblica nel processo cartolare di appello non siano meramente eventuali e che la loro mancata comunicazione determini una nullità generale a regime intermedio (tra le tante, Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152). 2 Basterà richiamare, sul primo aspetto, il tenore letterale della norma citata, secondo il quale - così operandosi una consapevole distinzione - mentre il Pubblico ministero "formula" le sue conclusioni, i difensori "possono" adottare le loro. Sul secondo aspetto - e per di più in presenza di conclusioni della parte pubblica che, sia pure sinteticamente, affrontano il tema della responsabilità del ricorrente alla luce delle prove offerte, valutandone la sussistenza sulla base di elementi di fatto indicati - la difesa ha certamente subito una lesione delle prerogative difensive, costituite dalla circostanza di non aver potuto controdedurre alcunché sulla ricostruzione offerta dalla controparte. Non rileva - come è stato correttamente ritenuto nelle citate decisioni di legittimità - che la norma non abbia espressamente previsto tale nullità, poiché essa è riconducibile, in ragione di quanto detto, alla formulazione generale dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sotto il profilo della effettiva partecipazione dell'imputato al processo attraverso una consapevole difesa tecnica che garantisca il pieno esercizio del diritto di difesa, secondo l'impostazione primaria delle norme del codice di rito che assegnano al contraddittorio tra le parti, orale o cartolare, tale funzione. E ciò perché, come è stato efficacemente detto in una delle decisioni prima riportate - Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare. Se così è, non può neanche richiedersi alla difesa alcuna specificazione o alcuna ulteriore valutazione circa il concreto pregiudizio derivatone alle sue ragioni, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie, come pure è stato sostenuto in una decisione di legittimità qui non condivisa (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941). Né può ritenersi che la difesa avrebbe avuto il tempo, non essendo ancora scaduto il termine per adottare le proprie conclusioni, di "rispondere" al Pubblico ministero. In questo modo, a fronte di un corretto esercizio, già avvenuto, del proprio onere difensivo - assolto attraverso il deposito delle conclusioni nei termini - l'imputato verrebbe gravato da un secondo onere non previsto dalla legge, quello di dover di nuovo adottare le proprie conclusioni avendo a disposizione un tempo più o meno ampio e non calcolabile anticipatamente né valutabile in astratto come congruo ma inferiore a quello previsto dal legislatore per la piena tutela delle prerogative difensive, che è quello di cinque giorni tra le conclusioni del Pubblico ministero e quelle della difesa previsto dall'art. 23-bis, comma 2, della legge 176 del 2020. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 25.01.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente PP SG Ser OL