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Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 11407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11407 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9209/2022 R.G. proposto da: DE RE DR, rappresentato e difeso dall'avvocata SI DI ON -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- ROMA CAPITALE -intimata - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 15671/2021 depositata il 07/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2026 dal Consigliere TO RP. Udito il Pubblico Ministero in persona della Sostituta Procuratore generale Luisa De Renzis, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 11407 Anno 2026 Presidente: CH NA Relatore: RP TO Data pubblicazione: 27/04/2026 2 FATTI DI CAUSA ES De RE ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15671/2021, depositata il 7 ottobre 2021. Resiste con controricorso l’ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre non ha svolto difese l’altra intimata Roma Capitale. Il Tribunale di Roma ha respinto l’appello contro la sentenza n. 18478/2020 del Giudice di pace di Roma, che aveva rigettato l’opposizione avverso estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento per violazione del codice della strada. Il Tribunale ha affermato che il verbale di accertamento della violazione era risalente al 2013, la cartella era stata correttamente notificata il 21 dicembre 2016 e il ruolo era stato estratto il 21 dicembre 2018, sicché infondata era l’eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 28 della l. n. 689/1981. Il ricorso, dapprima fissato in camera di consiglio per la definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stato poi rimesso alla pubblica udienza. He depositato memoria il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale Luisa De Renzis, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., 2948 c.c. e 7 d.lgs. n. 150/2011. La censura si duole della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per tardività rispetto al termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. dall’acquisizione del ruolo (ruolo estratto il 21 dicembre 2018 e opposizione proposta il 16 gennaio 2019). Il ricorrente precisa che la sua contestazione era mossa avverso l’esistenza stessa della cartella 3 esattoriale, di cui ha negato la ricezione, con conseguente eccezione di prescrizione, a ciò risultando estraneo il termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c., 26 del d.P.R. n. 602/1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, e 2697 c.c. Il terzo motivo di ricorso censura il travisamento della prova costituente atto pubblico (la relata di notifica). Il secondo e il terzo motivo criticano il passaggio della sentenza che “osserva incidentalmente” che la notifica della cartella era stata correttamente perfezionata il 21 dicembre 2016 con consegna al portiere dell’atto inviato ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, senza necessità di invio di raccomandata informativa. Per il ricorrente la notifica doveva invece essere effettuata ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre qui non vi è prova dell’invio della raccomandata informativa. 2. – I tre motivi di ricorso, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente e si rivelano pregiudizialmente inammissibili nei sensi di cui alla motivazione che segue. 3. – Rileva l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), ai fini della configurazione dell'interesse ad agire per far valere l'invalida notificazione della cartella, avendo tale disposizione innalzato la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella, invalidamente notificati, ma conosciuti occasionalmente tramite la consultazione dell’estratto di ruolo. Tale disposizione, come interpretata da Cass. Sez. Un. n. 26283 del 2022 e da Corte cost. n. 190 del 2023, trova applicazione nei processi pendenti, poiché, appunto, specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata 4 rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, dovendo tale interesse essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, e nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato e neppure allegato lo specifico interesse ad agire nei termini indicati. Non può altrimenti dirsi, nella specie, formato il giudicato interno sulla sussistenza del medesimo interesse, riconosciuta dal giudice di appello, il quale ha deciso nel merito sulla fondatezza dell’opposizione, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione (così, ad esempio, Cass. n. 292 del 2025; n. 33103 e n. 25639 del 2024; n. 4448 del 2023). Come, infatti, chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24172 del 2025, alla regola del giudicato implicito su questione processuale, che preclude al giudice dell’impugnazione il rilievo d’ufficio, si sottraggono, tra gli altri, i vizi relativi a questioni "fondanti", qual è, appunto, quello inerente al difetto di interesse ad agire (così, da ultimo, Cass. n. 32395 del 2025; n. 582 del 2026). 4. – Consegue l’inammissibilità del ricorso. Avendo lo ius superveniens e la richiamata interpretazione giurisprudenziale modificato il quadro di riferimento della causa rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, sussistono le ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione. In ragione della sopravvenuta inammissibilità del ricorso, neppure sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 5 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026. Il Consigliere estensore TO RP La Presidente NA CH
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), ai fini della configurazione dell'interesse ad agire per far valere l'invalida notificazione della cartella, avendo tale disposizione innalzato la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella, invalidamente notificati, ma conosciuti occasionalmente tramite la consultazione dell’estratto di ruolo. Tale disposizione, come interpretata da Cass. Sez. Un. n. 26283 del 2022 e da Corte cost. n. 190 del 2023, trova applicazione nei processi pendenti, poiché, appunto, specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata 4 rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, dovendo tale interesse essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, e nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato e neppure allegato lo specifico interesse ad agire nei termini indicati. Non può altrimenti dirsi, nella specie, formato il giudicato interno sulla sussistenza del medesimo interesse, riconosciuta dal giudice di appello, il quale ha deciso nel merito sulla fondatezza dell’opposizione, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione (così, ad esempio, Cass. n. 292 del 2025; n. 33103 e n. 25639 del 2024; n. 4448 del 2023). Come, infatti, chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24172 del 2025, alla regola del giudicato implicito su questione processuale, che preclude al giudice dell’impugnazione il rilievo d’ufficio, si sottraggono, tra gli altri, i vizi relativi a questioni "fondanti", qual è, appunto, quello inerente al difetto di interesse ad agire (così, da ultimo, Cass. n. 32395 del 2025; n. 582 del 2026). 4. – Consegue l’inammissibilità del ricorso. Avendo lo ius superveniens e la richiamata interpretazione giurisprudenziale modificato il quadro di riferimento della causa rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, sussistono le ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione. In ragione della sopravvenuta inammissibilità del ricorso, neppure sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 5 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026. Il Consigliere estensore TO RP La Presidente NA CH