Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 11407
CASS
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Tardività dell'opposizione

    Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale. Il Tribunale di Roma ha confermato tale decisione, affermando che il verbale di accertamento era del 2013, la cartella notificata nel 2016 e il ruolo estratto nel 2018, escludendo la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire, in applicazione di una normativa sopravvenuta e della relativa interpretazione giurisprudenziale.

  • Inammissibile
    Invalidità della notifica della cartella esattoriale

    Il Tribunale ha affermato che la notifica era stata correttamente perfezionata il 21 dicembre 2016 con consegna al portiere dell'atto inviato ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, senza necessità di invio di raccomandata informativa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire.

  • Inammissibile
    Travisamento della prova

    La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 11407
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11407
    Data del deposito : 27 aprile 2026

    Testo completo