Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2001, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 5 1 Z / . A 4 N R / T 6 - A 0064633 2 S I B . I .R . G L R E P L . R A D A R.G.N. 10296/99 T . L A B E U D D A B T I I E 02530/0 1 S T 1 R A N 3 I E N T 1 S E R . I S E E A N T Ud. 20/9/2000 A Cron. 5201 M I NOME DE OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE TRIBUTARIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Composta dai signori: Richiesta copia studio dal Sig. CANTILLO presidente IL SOLE 24 ORE dott. Michele . per dirty-FEB. 2001 ALTIERI consigliere dott. Enrico IL CANCELLIERE GRAZIADEI consigliere dott. Giulio MARZIALE cons. relatore dott. GI consigliere dott. GI FALCONE ha pronunciato la seguente: Imposte sui redditi/ Fusione per incorporazione/ Perdite su crediti/Deducibilità/ SENTENZA Presupposti sul ricorso proposto da: -RENO DE MEDICI S.p.a. già Saffa S.p.a. - in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera n. 31, presso l'avv. GI Russo Corvace, che la rappresenta e difende con il prof. Giulio Tremonti, in virtù di procura a margine del ricorso;
ricorrente. contro 3 3 E L I 6 V I 4 AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona C 6 . E E N N O I N Z A O S I S A P C CANCELLERIA I M D A A C M E 唾 R P GI ZI U S E T R O C 5 3 4 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio DI HAURO dal Sig. per diritti exop del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi il 9 MAR 2001 IL CANCELLIERE n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 298/59/98 dell'8 febbraio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2000 dal relatore cons. dott. GI ZI;
Uditi, per le parti, il prof. avv. Giulio Tremonti e l'avvocato dello Stato Gentili;
CANCELLERIA 0 Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Premesse in fatto e svolgimento del processo Il 5 giugno 1987 la Stambecco s.r.l. cedeva alla Saffa s.p.a. 1 - (successivamente Reno De ED s.p.a.) le quote rappresentative dell'intero capitale della Partefin s.r.l. per il corrispettivo di L.
1.826.000.000. Nel patrimonio di quest'ultima società era ricompreso un credito di L. 32.803.000.000 verso la LE s.r.l., il cui integrale soddisfacimento venne specificamente garantito dalla società cedente. Con atto stipulato alle ore 9 del 31 dicembre 1987 la società GI ZI 2 Partefin fu incorporata dalla Saffa. In quello stesso giorno la società incorporante ritrasferì alla Stambecco il credito vantato dalla incorporata nei confronti della LE (che in quel momento, tenuto conto di un acconto versato, ammontava a L. 26.939.553.000) al prezzo di lire zero, in considerazione del fatto che la società debitrice era divenuta insolvente. Nella dichiarazione dei redditi presentata dalla Saffa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1987 una somma pari al valore nominale del credito ceduto, fu dedotta come perdita su crediti.
2 - Con avviso di accertamento notificato il 1° ottobre 1991, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano riprese a tassazione tale importo, contestando la legittimità della deduzione sul duplice rilievo: che l'inesigibilità del credito si era manifestata prima della • incorporazione, quando il credito faceva ancora capo alla società incorporata, e avrebbe dovuto, quindi, essere dedotta da quest'ultima società; che, in ogni caso, tale perdita delle società che partecipano alla • fusione non poteva essere portata dalla società incorporante in diminuzione del proprio reddito, in considerazione di quanto GI ZI 3 stabilito dall'art. 17, secondo comma, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598, aggiunto dall'art. 1, d.l. 18 giugno 1986, n. n. 277, convertito nella legge 8 agosto 1986, n. 487. In conseguenza di ciò veniva accertato un maggior credito d'imposta di L.
9.698.239.000 ai fini IRPEG, di L.
4.364.208.000 ai fini ILOR e di L.
2.351.976.000 quale imposta di conguaglio. La società proponeva tempestivo ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Milano deducendo: che, prima del 31 dicembre 1987, l'inesigibilità del credito non • si era manifestata in modo certo;
che la perdita del credito era divenuta inequivocabile solo per effetto e a seguito della cessione del credito alla società Stambecco, avvenuta subito dopo la stipula dell'atto di incorporazione, quando il credito era già entrato nel patrimonio dell'incorporante. -La Commissione adita accoglieva il ricorso, osservando che 2.1 prima dell'incorporazione l'inesigibilità del credito trovava riscontro solo nelle valutazioni espresse da un perito e che, pertanto, la sua esistenza non poteva dirsi ancora "certa". La decisione era però riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, ponendo in evidenza che l'esistenza della perdita era asseverata da GI ZI 4 un ulteriore elemento, il cui valore probatorio era da ritenersi decisivo. Il 28 dicembre 1987 la società Stambecco, che aveva ceduto alla Saffa le quote di partecipazione al capitale della Partefin, aveva infatti riconosciuto che il credito nei confronti della LE era divenuto inesigibile, dichiarandosi pronta ad accordare la riduzione del corrispettivo prevista dal contratto di cessione.
2.2 La società chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi. L'Amministrazione resiste con controricorso illustrato con memoria. Motivi della decisione I due motivi di gravame sono tra loro connessi e possono, 3 quindi, essere esaminati congiuntamente. Con essi la sentenza impugnata viene censurata, oltre che per vizio di motivazione, per aver affermato che già prima dell'incorporazione per ricorrevano i presupposti la deduzione, in sede fiscale, della perdita del credito, senza considerare: a) che la perdita del credito nei confronti della società "LE" non era ancora "certa" al momento della chiusura del bilancio dell'incorporata (ore 9 del 31 dicembre 1987); b) che solo il ritrasferimento del credito, a titolo definitivo e senza GI ZI 5 corrispettivo, alla società Stambecco aveva reso la sua perdita inequivocabile, legittimandone la deduzione in sede fiscale;
c) che le perdite riguardanti crediti già contabilizzati nel patrimonio della società incorporata possono essere dedotte anche dalla società incorporante, in forza di fatti manifestatisi in epoca successiva all'operazione di incorporazione;
d) che nel caso di specie la cessione era stata stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 10, legge 29 dicembre 1990, n. 408, che in alcune ipotesi tassative autorizza l'Amministrazione finanziaria a disconoscere i vantaggi derivanti per il contribuente dal compimento di determinate operazioni (tra le quali la cessione dei crediti).
4- Nessuna di tali censure può essere accolta. Deve escludersi, in primo luogo, che la motivazione della sentenza sia, come si assume nel ricorso, viziata da "manifesta illogicità", avendo la Commissione tributaria regionale riconosciuto la legittimità dell'avviso di rettifica, pur dubitando che la perdita fosse già certa prima della fusione: in essa si afferma, infatti, in modo inequivoco, che la nota con la quale la società Stambecco ebbe a comunicare alla società Saffa il 28 dicembre 1987 la propria disponibilità a ridurre il corrispettivo della cessione delle quote di GI Mar 6 partecipazione al capitale della s.r.l. Partefin di un importo "esattamente corrispondente" a quello del credito verso la s.r.l. LE non "lasciava spazio al dubbio" che la perdita del credito non fosse certa già prima della stipula dell'atto di fusione. Ciò premesso, appare evidente che tale accertamento di fatto non può essere rimesso in discussione in questa sede di legittimità e che, conseguentemente, la censura puntualizzata alla lettera "a" del precedente paragrafo è quindi inammissibile.
4.1 Evidente è, poi, l'infondatezza della censura sopra specificata alla lettera "b". Invero, la cessione (pro soluto) di un credito può giustificare la deduzione di una perdita, ai sensi dell'art. 66, terzo comma, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, solo se viene effettuata per un corrispettivo inferiore al valore del credito. Solo in tal caso, infatti, essa comporta un depauperamento del patrimonio del cedente. Proprio muovendo da questa considerazione questa Corte ha escluso che la cessione ad un prezzo inferiore al loro valore nominale di crediti non ancora scaduti, per i quali non sia separatamente prevista la corresponsione di interessi, comporti un perdita deducibile ai sensi dell'art. 57, lett. c), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 (cui corrisponde, nella disciplina vigente, l'art. 66, GI Marz 7 terzo comma, d.p.r. 917/86, cit.), sul rilievo che il valore effettivo di tali crediti è inferiore al loro valore nominale, poiché la somma capitale incorpora in tal caso un interesse implicito, tanto maggiore quanto più lontana è la data fissata per l'adempimento (Cass. 13916/2000). Nel caso di specie ricorre una situazione analoga perché, come è stato esattamente posto in rilievo dall'Avvocatura, al momento della cessione da parte dell'incorporante il valore intrinseco del credito, per la parte ancora dovuta, doveva ritenersi già "azzerato", dal momento che esso era divenuto assolutamente inesigibile, tanto che la società "Stambecco", che aveva ceduto alla società "Saffa" le partecipazioni rappresentative dell'intero capitale della società "Partefin", nel cui patrimonio era ricompreso il credito in questione, si era dichiarata pronta ad accettare una riduzione del corrispettivo convenuto per la cessione delle partecipazioni per un ammontare corrispondente al suo valore nominale. Gli ulteriori rilievi, puntualizzati alle lettere "c" e "d" del § 3, sono conseguentemente assorbiti. 5 Il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo. forGI ZI L
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la società . . . ricorrente alla rifusione delle spese dell'ulteriore grado, che liquida in L. 20.150.000, di cui L. 20.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2000. Il Preside tensoreLester mayht IL CANCELLERE C1 CE BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 FEB 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 CE BA E N O I Z 6 A 8 5 9 R 1 . T / S N 4 I / A - 6 I G 2 B E R . . R R A L . L P T A . A U D D . B L B I E E A T D R T A N I T I 1 S E 3 R S N 1 E E E S . T I N A A M GI ZI