Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
0 3 0 87 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.21977/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron.6386 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 6/12/00 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere ul. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: E.N.F.A.P.- Ente Nazionale Formazione Addestramento Professionale Comitato Regionale Sicilia in persona del legale rappresentante GL AR NI, elettivamente ' presso l'avv. Antonio domiciliato in Roma, Piazza Acilia n.4 rappresentato e difeso giusta procura a margine Funari ' dall'avv. Lorenzo Carini;
ricorrente - 5223 )
contro
LL SC, elettivamente domiciliata in Roma alla via Giuseppe Ferrari, 11 presso l'avv. Dino Valenza, rappresentata e difesa giusta procura a margine dagli avv. Salvatore Giacalone e NI Buffa;
- controricorrente n.285 del avversO la sentenza del Tribunale di Marsala 4.7.1998, reg. gen. n.200 del 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Lorenzo Carini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4.7.1998 il Tribunale di Marsala, decidendo sull'appello proposto da IT Francesca nei confronti dell'Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale - ENFAP-, avversO sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello condannando 1'ENFAP a corrispondere alla IT la somma di lire 10.519.690 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge per differenze retributive per scatti di anzianità maturati nel periodo dal 15.10.1988, dichiarando prescritti quelle anteriori. Premetteva in motivazione che legittimato passivo era il datore di lavoro attuale, anche se per anzianità maturata con il precedente in forza degli artt.20 e 21 del c.c.n.1. 86/89, che prevede la conservazione della anzianità maturata al 30 6 1984 nel caso di passaggio da un ente ad altro, confermata dal protocollo di intesa stipulato tra le parti e le organizzazioni sindacali nel passaggio dall'ente di precedentemente dipendente all'ENFAP. cui la IT era Rilevava quindi che la prescrizione eccepita era stata interrotta dal deposito di ricorso in data 15.10.1993 e quindi erano prescriti i crediti maturati dall'assunzione al 15.10.1988. Detraeva pertanto dal totale, indicato nella consulenza tecnica di ufficio disposta in appello, le differenze dei primi 10 mesi di retribuzione e condannava l'ENFAP al pagamento delle restanti differenze retributive ed alle spese dei due gradi del giudizio. L'ENFAP propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
la IT resiste con controricorso. -3- MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'ENFAP, denunciando violazione di norme di legge e del c.c.n.l. e vizi di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che il Tribunale abbia valutato per intero uno scatto che andava valutato per 15/24 e che non abbia tenuto conto che altro scatto era stato già corrisposto. ammissibili solo come vizio Le censure, astrattamente motivazione in ordine ad accertamento di fatto, in della quanto non è denunciabile in questa sede il vizio di violazione di un contratto collettivo, sono inammissibili perché devono considerarsi nuove, cioè proposte per la prima volta in sede di legittimità. La motivazione del Tribunale infatti non contiene alcun cenno alla questione dedotta. L'unico vizio prospettabile è conseguentemente quello di omessa motivazione, che si verifica solo quando una questione sia stata prospettata al giudice di merito. Essendo precluso a questo Collegio l'esame degli atti in tema di vizi del giudizio, incombeva al ricorrente di precisare di aver proposto in appello la questione, trascrivendo il contenuto delle sue deduzioni;
in mancanza si deve ritenere la novità e -4- l'inammissibilità in sede di legittimità della questione di fatto proposta con il motivo. Con il secondo motivo, deducendo il vizio di motivazione, 1'ENFAP afferma che la prescrizione quinquennale si è verificata ampiamente essendo stato notificato il ricorso oltre cinque anni dalla assunzione. Il motivo è infondato in quanto il Tribunale ha applicato alle retribuzioni la prescrizione quinquennale. Se la censura si riferisce alle differenze di retribuzioni mensili il termine di prescrizione decorre non dall'assunzione ma dal maturare del diritto ad esse mese per mese, se invece, ma il ricorso non lo chiarisce, la censura riguarda il diritto "stipite", di vedere riconosciuta nel nuovo rapporto la precedente anzianità, anche essa è infondata in quanto tale diritto non rientra nella previsione della prescrizione quinquennale dell'art.2948 c.c. ma in quella generale del 2946 il cui termine decennale non era decorso all'atto della C.C., notifica del primo ricorso. Con il terzo motivo, lamentando il vizio di motivazione e la violazione dei contratti collettivi di settore, l'ente ricorrente deduce che la norma che prevede il riconoscimento -5- dell'anzianità pregressa comporta solo il riconoscimento della anzianità riconosciuta dal precedente ente, che nella specie era solo di 18.125 lire di scatti di anzianità, riconosciuti poi anche dall'ENPAF. Ricordava che il carattere novativo 1 della assunzione presso questo ente escludeva che esso dovesse riconoscere debiti del precedente. Premesso che l'interpretazione dei contratti collettivi costituisce un accertamento di fatto censurabile soltanto attraverso il vizio della motivazione, il ricorrente prospetta una diversa interpretazione delle norme del contratto collettivo del settore che prevedono, secondo l'interpretazione data dal Tribunale, nel caso del passaggio da un ente ad un altro, il riconoscimento della effettiva anzianità pregressa. Secondo il ricorrente, invece,l'anzianità maturata in precedenza sarebbe solo quella riconosciuta dall'ente precedente e non quella effettiva. Prospetta inoltre 1 che con il riconoscimento della anzianità effettiva si verrebbe ad accollare al nuovo ente debiti del vecchio in contrasto con gli accordi che previdero il passaggio come novazione del rapporto con esclusione di ogni accollo di debiti precedenti. -6- La ragione che è dedotta a fondamento del prospettato vizio di interpretazione manca di giuridico fondamento. Invero se al nuovo datore di lavoro la contrattazione collettiva, che pacificamente regola il rapporto, accolla l'onere di riconoscere l'anzianità effettiva maturata nel precedente rapporto, con ciò non accolla alcun debito del precedente datore di lavoro e non infirma la pacifica novazione del rapporto. La circostanza che il precedente datore di lavoro abbia effettivamente corrisposto gli scatti maturati è stata e nonesattamente ritenuta irrilevante per il nuovo costituisce ragione per escludere sulla base di essa, non essendone dedotte altre, la logicità della interpretazione del Tribunale, conforme alle norme che regolano la interpretazione dei contratti e primariamente a quella letterale, secondo la quale l'anzianità da riconoscere è quella effettivamente posseduta e non quella riconosciuta. Il ricorso va pertanto, rigettato.va, Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. -7-
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al le 22000 spese del giudizio di cassazione che liquida in £. oltre £.
4.000.000 di onorario di avv ocato. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2000. Il Consigliere :::. Il Presidente Marina Тешалокл виборомий Phillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 2 MAR. 2001 oggi, EMA IL LABORATORE, R P DI CANCELLERIA E T R O C 3 3 0 5 1 A . . S I T S N D R A , A T 3 ' O , 7 L L - A L L S 8 E - O E D 1 B P I S 1 I S I D N N E E A G G S T O S G I E A O A L P D O E M T I , A T O L I A L R R D I T E S D E I D T G N E E R S E -8-