Sentenza 19 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3910 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 039 10/ 0 1 IN NOME DEL POPOLO IT AVIANO 1 LA COR ¦ SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 14352/98 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 8342 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere Ud. 10/01/01 Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
BE RM NELLA QUALITA' DI TUTRICE DI CAMPANILE CLAUDIO;
- intimata avversO la sentenza n. 664/98 del Tribunale di 2001 SALERNO, depositata il 22/04/98 R.G.N. 27/95; 65 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato ; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso per difetto d'interesse e per l'accoglimento del secondo motivo, per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 2.12.1993 la sig.ra NO ME, nella qualità di tutrice di AM Claudio, ha chiesto al Pretore di Nocera Inferiore la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento di maggiori somme su ratei corrisposti tardivamente per prestazioni di indennità di accompagnamento, in data 28.1.91, con decorrenza 1.10.86. Inferiore, facendo applicazioneIl Pretore di Nocera dell'art. 1194 cod.civ., secondo cui le somme corrisposte in pagamento devono essere imputate agli accessori prima che al capitale, ha accolto la domanda, condannando il Ministero dell'Interno a pagare la somma corrispondente al residuo capitale, oltre rivalutazione monetaria ed AxM interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dal 121° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa, oltre ulteriori interessi legali su tale somma a decorrere dalla data del deposito del ricorso al soddisfo. Il Ministero dell'Interno ha proposto appello, dolendosi e del della ritenuta applicabilità dell'art. 1194 cod.civ. rigetto della eccezione di prescrizione quinquennale. Il Tribunale di Salerno ha accolto il primo motivo, escludendo che nella fattispecie potesse trovare applicazione l'art. 1194 cod.civ.; pur ammettendo che il 3 : principio in esso contenuto, secondo cui il pagamento parziale dell'obbligazione pecuniaria deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale, si applica ai debiti della pubblica amministrazione (citava al riguardo 595), Cons. di Stato 10.7.1986 n. 493, idem 30.11.1989 n. ne escludeva l'applicabilità al caso concreto, per i motivi che i due crediti (per capitale ed accessori) non erano liquidi al momento del pagamento, non erano entrambi coesistenti al momento del pagamento, mancava l'imputazione di pagamento, che deve consistere in una chiara espressione Азу di volontà, nella specie assente. Passava quindi ad esaminare il motivo di appello relativo alla prescrizione, rigettandolo perché nella fattispecie doveva ritenersi applicabile il termine prescrizionale decennale. In tale contesto affrontava il problema della natura del credito per rivalutazione monetaria, che affermava identico a quello della prestazione principale. Concludeva che il pagamento del credito previdenziale senza l'attribuzione corrispondente alla rivalutazione monetaria della somma equivale ad adempimento solo parziale della medesima obbligazione. Attraverso l'affermazione di tale principio, estensibile ai crediti assistenziali a seguito della sent. Corte Costituzionale 196/1993, perveniva alla conferma della sentenza impugnata, salvo che per la decorrenza degli accessori, che faceva iniziare dal 121° giorno non dalla presentazione dalla domanda, come affermato dal Pretore, (1.10.1986) a motivo dellabensì dalla prestazione formulazione del ricorso introduttivo del giudizio in tali termini. Compensava le spese processuali di entrambi i gradi di merito. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, con due motivi. L'intimato, ritualmente citato, non si è costituito. ALM Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1194 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nel presupposto che questa abbia deciso la controversia facendo applicazione dell'art. 1194 cod. civ.. Organizzando in gradato ordine logico le argomentazioni del ricorrente, esso: a) contesta l'applicabilità del principio dell'art. 1194 cod.civ. alla pubblica amministrazione perché la normativa di Contabilità di Stato costituirebbe jus specialis rispetto alla normativa di diritto comune 5 (art. 1194 cod.civ), in quanto gli articoli 55 e 63 della legge di Contabilità di Stato prevedono la specifica dell'oggetto e dell'importo, sicché il indicazione destinatario non può immutare in via unilaterale il titolo pagamento;
b) afferma l'esistenza del consenso del di creditore all'imputazione del pagamento a capitale, implicito nel fatto della riscossione da parte della NO (ammessa dalla medesima nel ricorso introduttivo arretrati per del giudizio) in data 28.1.91, dei ratei prestazioni assistenziali per un importo (corrispondente Azu all'importo capitale dei suddetti ratei) di £. 28.659.580; c) che nella fattispecie è circostanza indiscussa che le somme corrisposte furono imputate al solo capitale (sia in considerazione dell'importo corrisposto che della causale di versamento indicata nel titolo articoli 55 e 63 della legge di Contabilità dì Stato); mentre il consenso del creditore risulta dalla normativa di Contabilità di Stato per la quale i titoli di spesa devono, all'atto del pagamento, essere sottoscritti dagli interessati per quietanza (art. 67 legge di Contabilità di Stato - RD -n. art. 421 del regolamento R.D n. 827/1924), e 2440/1923 - senza riserva alcuna.( art. 426 Regolamento); d) infine, invoca comunque una prassi amministrativa, desumibile dalle modalità di formazione dei titoli pubblici di spesa e, 6 quindi, del pagamento degli stessi, difforme rispetto alla regola stabilita dall'art. 1194/1 c.c. del previo consenso del creditore (norma peraltro ben derogabile), per la quale ai fini della imputazione al capitale anziché agli accessori nella formazione del titolo pubblico di spesa non sarebbe nemmeno richiesto il consenso del creditore. statuizioneIl motivo è inammissibile, perché censura una espressamente esclusa nella sentenza impugnata, la quale ha motivato la propria decisione non in virtù del principio contenuto nell'art. 1194 cod.civ. (ché anzi per tale parte Ази ha riformato la motivazione pretorile), bensì della natura del credito assistenziale, comprensivo complessivamente anche della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 429 3° comma c.p.c. e 1283 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha disposto condanna al pagamento ed interessi dalla data del di ulteriore rivalutazione sull'importo corrispondente agli pagamento al soddisfo interessi. 7 Il motivo è fondato. Il giudice del merito non si è attenuto ai principi di diritto enunciati da questa Corte a Sezioni Unite (sent. 22 dicembre 1994 n. 11048, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza: Cass. 7 luglio 1997 n. 6127) "Con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. nei quali rientrano, a seguito - della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, in caso di ritardatoanche i crediti previdenziali pagamento del solo importo capitale della somma dovuta, Axy deve ravvisarsi l'estinzione parziale dell'obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente iltener conto della rivalutazione di tale importo per periodo compreso fra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il tardivo pagamento del capitale, nonché degli interessi legali sull'importo e per il periodo prima precisati;
in tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, ma tale rivalutazione non può riguardare anche l'importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, atteso che essi non fanno parte del capitale;
né 8 su tali interessi sono dovuti, stante il divieto posto dall'art. 1283 cod. civ., gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo". Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Salerno, la quale deciderà controversia attenendosi al principio di dirittola enunciato dalle Sezioni Unite, sopra riportato. Il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese processuali del presente giudizio.
p.q.m.
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 10 gennaio 2001. мочно виторамі Il Presidente Aldo De Mayen 5 Il Consigliere Estensore Still I 0 3 A IL CANC ERE D 1 S 3 , S . 5 Depositato Lancelleria O A T L . T R L , A N 9. MAR. 2001 ' O A S B L 3 L E I 7 E P D - S D 8 I - A I ERE N 1 T S S G 1 N O O E P Prev Rm su rm E S A M I G D I A G E RG 14352/1998 A , E O D L O T R E T T T A S I I L N L E G D S E E E R O D 9