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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19865 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA MM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 19865 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 ottobre 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato quella emessa dal Tribunale della medesima sede con la quale MM TA è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 per avere portato fuori dalla propria abitazione e detenuto, senza giustificato motivo, un coltello con lama seghettata e manico della lunghezza totale di 22 cm. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione MM TA, per mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando l'omissione totale della motivazione con riferimento alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. In sede di appello, quale richiesta subordinata, il ricorrente ha sollecitato la declaratoria di non punibilità a norma della disposizione citata, ma la Corte reggina ha omesso qualsiasi motivazione. Peraltro, nel caso di specie, ricorrevano le condizioni per ritenere il fatto di lieve offensività tenuto conto della occasionalità della condotta, della mancanza di precedenti penali e del comportamento tenuto dall'imputato nel corso della perquisizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Dalla stessa sentenza impugnata risulta che, nel proporre impugnazione di merito, il ricorrente ha sollevato la questione dell'applicabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. I giudici di appello si sono, tuttavia, soffermati unicamente sui profili concernenti l'ascrivibilità al ricorrente delle condotte contestate e sul trattamento sanzionatorio, con ampi riferimenti al tema della circostanze attenuanti generiche. Il terzo punto toccato dall'atto di appello è, tuttavia, rimasto totalmente inesplorato, non essendo stato, in alcun modo, affrontata la questione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Né è possibile ricavare una qualsiasi argomentazione, anche implicita, a 2 supporto della esclusione della ricorrenza di tale causa di esclusione della punibilità tenuto conto del contenuto complessivo delle convergenti sentenze dei giudici di merito. Il giudizio sulla tenuità esige una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590- 01); tuttavia, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, [...], Rv. 274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, [...], Rv. 283044 - 01). La Corte di appello ha totalmente omesso ogni considerazione sul punto, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 26/03/2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 19865 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 ottobre 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato quella emessa dal Tribunale della medesima sede con la quale MM TA è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 per avere portato fuori dalla propria abitazione e detenuto, senza giustificato motivo, un coltello con lama seghettata e manico della lunghezza totale di 22 cm. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione MM TA, per mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando l'omissione totale della motivazione con riferimento alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. In sede di appello, quale richiesta subordinata, il ricorrente ha sollecitato la declaratoria di non punibilità a norma della disposizione citata, ma la Corte reggina ha omesso qualsiasi motivazione. Peraltro, nel caso di specie, ricorrevano le condizioni per ritenere il fatto di lieve offensività tenuto conto della occasionalità della condotta, della mancanza di precedenti penali e del comportamento tenuto dall'imputato nel corso della perquisizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Dalla stessa sentenza impugnata risulta che, nel proporre impugnazione di merito, il ricorrente ha sollevato la questione dell'applicabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. I giudici di appello si sono, tuttavia, soffermati unicamente sui profili concernenti l'ascrivibilità al ricorrente delle condotte contestate e sul trattamento sanzionatorio, con ampi riferimenti al tema della circostanze attenuanti generiche. Il terzo punto toccato dall'atto di appello è, tuttavia, rimasto totalmente inesplorato, non essendo stato, in alcun modo, affrontata la questione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Né è possibile ricavare una qualsiasi argomentazione, anche implicita, a 2 supporto della esclusione della ricorrenza di tale causa di esclusione della punibilità tenuto conto del contenuto complessivo delle convergenti sentenze dei giudici di merito. Il giudizio sulla tenuità esige una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590- 01); tuttavia, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, [...], Rv. 274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, [...], Rv. 283044 - 01). La Corte di appello ha totalmente omesso ogni considerazione sul punto, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 26/03/2026