Sentenza 1 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7441 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN IN NOME 744 1 POPO IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risoluzione contratto SEZIONE TERZA CIVILE di fornitura Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N. 20202/98 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere 1496 Cron. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. 2735 Dott. Ennio MALZONE Ud. 07/02/01 Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 3000 RINASCENTE FLLI TESSAROLO SNC, elettivamente IL CANCELLIERE lodomiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, presso studio dell'avvocato ALBANESE FRANCESCO, che lo difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato PICERNI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ZEN MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato unitamenteCICCOTTI FRANCESCO, che lo difende 2001 all'avvocato CONTALDO ANTONIO, giusta delega in atti;
260 controricorrente avversO la sentenza n. 835/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione Prima Civile emessa il 12/4/1998, depositata il 22/05/98; RG.425/1995; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato FRANCESCO ALBANESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo di ricorso, assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 22.51998, rigettava l'appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Bassano del Grappa del 16.11.1994, con la quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da IZ EN contro la S.n.c. Rinascente, era stata pronunciata, per inadempi- mento di quest'ultima, la risoluzione del contratto con il quale si era obbligata a fornire allo EN trenta ar- madi in noce a cinque ante, con riserva di liquidazione dei danni. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato a tre motivi, la S.n.c. Rinascente. Ha resistito, con controricorso, lo EN. 2 Il resistente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, deduce la ricorrente di contestato, l'unico mezzo di gravame,con di aver aver assunto l'obbligo di fornire i trenta armadi in noce a cinque ante allo EN, e sostiene che la corte d'appello ha del tutto omesso di motivare sul rigetto di tale contestazione.
1.1. Il motivo non è fondato. La corte d'appello ha basato la sua pronuncia su due argomenti: a) il tardivo disconoscimento, da parte della S.n.c. Rinascente dei fratelli OL di una copia commissione;
b) la deposizione di un teste, inte- grata dal riferimento ad una lettera del legale dello EN ai OL. Il primo argomento non fornisce alcun sostegno alla pronuncia, atteso che è del tutto incontroverso che la copia commissione non è sottoscritta da parte dei tito- lari della S.n.c. Rinascente, di tal che non si poneva un problema di disconoscimento. In assenza di sotto- scrizione il documento non costituiva prova. Per converso di per sé sufficiente è il secondo ar- gomento. La corte d'appello ha invero ritenuto che la deposizione resa in primo grado dal teste NO EN concernente una discussione tra IZ EN ed i fra- 3 telli OL (titolari della S.n.c. Rinascente) av- consentiva di ritenere provato venuta il 15.11.1990 assunto lo specifico impegno che i OL avevano di fornire а IZ EN i trenta armadi in noce а cinque ante entro il 30.11.1990 e che non intendevano adempiere tale obbligazione, ed ha menzionato, quale riscontro della suindicata deposizione, la lettera che il legale dello EN aveva inviato il 21.11.1990 (e cioè pochi giorni dopo la discussione), per sollecitare 1'adempimento (posto in dubbio dai OL) nel ter- mine concordato, attesi gli impegni già assunti dallo EN verso i suoi clienti. E tale apprezzamento del giudice di merito, sorret- to da succinta ma adeguata motivazione, non è in questa sede censurabile.
2. Con il secondo e terzo motivo, denunciando di -- fetto di motivazione e violazione degli artt. 1173, 1321, 1326 e 1374 c.C., la ricorrente deduce che erro- neamente la corte d'appello ha posto a fondamento della sua decisione la copia commissione datata 22.1.1990, non sottoscritta dalla venditrice.
2.1. I due motivi, che si esaminano congiuntamente in ragione della loro intima connessione, sono infonda- ti. La censura riguarda argomentazione non decisiva, 4 come già osservato nell'esaminare il motivo precedente. La corte d'appello ha infatti desunto la avvenuta con- clusione del contratto, per la quale non era ovviamente necessaria una formalizzazione per atto scritto, e dell'inadempimento del medesimo dalla prova testimonia- le.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 7.2.2001. 40000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE веш Zocoo Vinons towaNiñone LOST 129,14 4567 20,56 806T 1250 151,77 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria toggi, li 1614, 2001 IL CANCELLIERE C1 E R P Giovanni Giambattista E' copia conforme all'originale S Roma 1.6.10.2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 5