Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2009, n. 19752
CASS
Sentenza 19 marzo 2009

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Massime1

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza dell'impresa, hanno l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori da eseguirsi all'interno dell'azienda adotta in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto assumono nei confronti di questi ultimi una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare. (Fattispecie relativa alla morte di un sommozzatore impegnato nelle operazioni di pulizia di una vasca connessa da un impianto di produzione di energia elettrica, deceduto perchè entrato in contatto con le pale di una turbina a causa del forte risucchio determinato dalla stessa).

Commentario1

  • 1Responsabilità datore lavoro e norme antinfortunistiche (Cass. pen. n. 33521/2012)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 4 ottobre 2012

    LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore – Novità settembre 2012 1. Questione Il tribunale di Ascoli Piceno condannava il responsabile della società datrice di lavoro alla pena di tre mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dagli artt. 81 c.p., 14 ed 81 del d.lgs. 66/2003 per aver omesso di far sopportare i lavoratori alla prescrittiva visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni. A seguito di appello dell'imputato la corte d'appello di Ancona in parziale riforma della pronuncia di primo grado dichiarava il reato estinto limitatamente ad un solo lavoratore e determinava la pena per il residuo reato in mesi due e giorni 20 di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2009, n. 19752
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19752
Data del deposito : 19 marzo 2009

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