CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2023, n. 21162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21162 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21162 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Lecce, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, ha applicato a AR TT per il reato di lesioni stradali di cui all'art.590 bis cod.pen., la pena di anni uno di reclusione con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza è insorta la difesa dell'imputato deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ragione dell'irragionevole automatismo sanzionatorio tra la perpetrazione del reato e l'applicazione della revoca della patente di guida. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta dal Tribunale. 3.1 Invero con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 20/11/2008, PG in proc.Cuomo, Rv. 241611; sez.2, 26/11/2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871). Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattandosi di tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 n.21369 del 26.9.2019, Melzani Rv.279349; sez.5, 13/11/2019, LE NN IA, Rv.277552). 3.2 Va peraltro evidenziato che, ai sensi dell'art.222 Codice della Strada è venuto meno l'automatismo sanzionatorio che alla violazione dell'art.590 bis Cod.pen. faceva conseguire la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida senza alcuna possibilità dell'esercizio di un apprezzamento discrezionale da parte del giudice. Invero la Corte Costituzionale, conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, ha riconosciuto la illegittimità costituzionale dell'art.222 comma 2 quarto periodo Codice della Strada in quanto non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione, anche 1 qualora ricorrano ipotesi aggravate tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli art.589 bis e 590 bis cod.pen., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l'automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma. 4. Dal quadro normativo così modificato dall'intervento della Corte Costituzionale discende che va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria da applicare, per mancanza assoluta di motivazione sul punto, la cui individuazione va pertanto rimessa al Tribunale di Lecce con valutazione che dia conto delle ragioni che lo hanno orientato nella scelta sulla base dei parametri di cui all'art.218 comma 2 C.d.S., applicabili anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (sez.4, n.5513 del 09/11/2017, Rv.271661).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 Marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21162 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Lecce, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, ha applicato a AR TT per il reato di lesioni stradali di cui all'art.590 bis cod.pen., la pena di anni uno di reclusione con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza è insorta la difesa dell'imputato deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ragione dell'irragionevole automatismo sanzionatorio tra la perpetrazione del reato e l'applicazione della revoca della patente di guida. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta dal Tribunale. 3.1 Invero con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 20/11/2008, PG in proc.Cuomo, Rv. 241611; sez.2, 26/11/2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871). Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattandosi di tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 n.21369 del 26.9.2019, Melzani Rv.279349; sez.5, 13/11/2019, LE NN IA, Rv.277552). 3.2 Va peraltro evidenziato che, ai sensi dell'art.222 Codice della Strada è venuto meno l'automatismo sanzionatorio che alla violazione dell'art.590 bis Cod.pen. faceva conseguire la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida senza alcuna possibilità dell'esercizio di un apprezzamento discrezionale da parte del giudice. Invero la Corte Costituzionale, conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, ha riconosciuto la illegittimità costituzionale dell'art.222 comma 2 quarto periodo Codice della Strada in quanto non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione, anche 1 qualora ricorrano ipotesi aggravate tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli art.589 bis e 590 bis cod.pen., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l'automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma. 4. Dal quadro normativo così modificato dall'intervento della Corte Costituzionale discende che va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria da applicare, per mancanza assoluta di motivazione sul punto, la cui individuazione va pertanto rimessa al Tribunale di Lecce con valutazione che dia conto delle ragioni che lo hanno orientato nella scelta sulla base dei parametri di cui all'art.218 comma 2 C.d.S., applicabili anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (sez.4, n.5513 del 09/11/2017, Rv.271661).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 Marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente