Sentenza 12 dicembre 2003
Massime • 1
Non è causa di nullità ne', tanto meno, di giuridica inesistenza della sentenza il fatto che il dispositivo della medesima non sia stato letto in udienza (Fattispecie relativa alla omessa lettura del dispositivo di sentenza d'appello pronunciata all'esito di giudizio camerale, ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. La disciplina sulla riproduzione fonografica o audiovisiva nel processo penalePerrotta Giulio · https://www.diritto.it/ · 24 maggio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2003, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 12/12/2003
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FENU Luigi - Consigliere - N. 1859
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 20345/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RE;
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 14 marzo 2002 con la quale, confermando la sentenza emessa dal GUP presso il tribunale in data 7 agosto 2001, è stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e lire 600.000 di multa per violazione degli artt. 110, 81, 56, 629 comma 1 e 2 c.p.. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
AN RE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 14 marzo 2002 con la quale, confermando la sentenza emessa dal GUP presso il tribunale in data 7 agosto 2001, è stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e lire 600.000 di multa per violazione degli artt. 110, 81, 56, 629 comma 1 e 2 c.p.. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
1) Violazione dell'art. 6 l. 217 del 30 luglio 1990, mod. dall'art. 6 della l. 134 del 29 marzo 2001 in quanto la corte d'appello non avrebbe provveduto immediatamente sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio come previsto dal citato art. 6 a pena di nullità assoluta.
2) Violazione dell'art. 546 c. 3 c.p.p. in quanto il dispositivo della sentenza non è stato letto pubblicamente all'udienza del 14 marzo 2002 in violazione del disposto dell'art. 545 u.c. c.p.p.. A parere della Corte il ricorso appare infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso osserva la Corte che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la causa di nullità prevista dall'art. 6, comma 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ora trasfuso nell'art. 96 comma 1 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni in materia di giustizia) collegata all'inosservanza da parte del giudice, a fronte della rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell'obbligo di adottare, entro il termine di dieci giorni o immediatamente, a seconda dei casi, il provvedimento di ammissione al patrocinio, si riferisce unicamente agli atti del procedimento eventualmente compiuti dopo la scadenza del termine e prima che l'istanza abbia trovato accoglimento, in quanto solo in relazione ad essi si può verificare un concreto pregiudizio dell'effettivo esercizio del diritto di difesa. Nel caso in esame la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio è stata presentata in occasione della discussione della causa in Camera di consiglio. Il difensore ha espletato compiutamente il suo mandato difensivo e nessun altro atto è stato compiuto che potesse essere di nocumento al diritto di difesa. Tali circostanze rendono dunque inapplicabile la sanzione processuale invocata.
Allo stesso modo non può essere accolta la dedotta nullità con riferimento alla mancata lettura del dispositivo in udienza. La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che non è causa di nullità, ne' tanto meno di giuridica inesistenza della sentenza, il fatto che il dispositivo della medesima non sia stato letto in udienza, e ciò, in particolare, in relazione a sentenza d'appello pronunciata all'esito di giudizio camerale ai sensi dell'art. 599 c.p.p. (v. Cass., 3 maggio 1993, Iellato); il procedimento in Camera
di consiglio, infatti, richiamando le forme dell'art. 127 c.p.p., consente al giudice di riservarsi di depositare il provvedimento in un momento successivo, nel rispetto del termine di cui all'art. 128 (non previsto comunque a pena di nullità) e con gli obblighi di comunicazione e notificazione indicati nel medesimo articolo. Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004