CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2023, n. 16102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16102 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 20899-2020 proposto da: AV EO, AV AL, nella qualità di eredi di AV AN, AV EO in proprio, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALLOMBROSA 38, presso lo studio dell'avvocato ELVIRA RICCIO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIULIO CALABRETTA;
- ricorrenti -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Oggetto R.G.N. 20899/2020 Cron. Rep. Ud. 18/01/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 16102 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 07/06/2023 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 257/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/02/2020 R.G.N. 1093/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIULIO CALABRETTA;
udito l'Avvocato MANUELA MASSA. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere l'assegno sociale, negato dall'INPS sul presupposto dell'insussistenza del requisito dell'effettività della residenza in Italia. Per il giudice di primo grado, in contrasto con la certificazione di residenza prodotta, risultava, dalla documentazione depositata dalle stesse parti, il domicilio in Romania (Bucarest e colà uno dei richiedenti la prestazione era deceduto) ove avevano ottenuto, alla stregua della legislazione vigente, la provvidenza denominata "aiuto sociale", analoga a quella richiesta all’INPS. La Corte di merito, richiamati i requisiti prescritti per il diritto all'assegno sociale, rilevava la contestata effettività della residenza in Italia, rimarcando l'evidente contrasto tra il contenuto della certificazione anagrafica e i documenti, dello Stato rumeno, dai quali risultava il domicilio in Bucarest del defunto LN CU e della moglie;
riteneva, inoltre, l'assunto difensivo, improntato sugli effetti a meri fini fiscali del domicilio rumeno, privo di fondamento normativo e costituire mera argomentazione difensiva, priva di decisività, al fine di risolvere l'evidente contrasto tra una residenza formale in Italia e il domicilio in Romania. In conclusione, per essere contestata l'effettività della residenza in Italia, e non un temporaneo allontanamento, la Corte di merito riteneva insussistenti, per mancanza di prova, le condizioni per poter fruire dell'assegno ex art. 3, co. 3, legge n.335 del 1995. Avverso tale sentenza ricorrono LN ON, in proprio e, con LN LE, quali eredi di LN CU, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l'INPS. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso si deduce violazione dell'art. 3, co.6 legge n.335 del 1995, in combinato disposto con la legge n. 40 del 1998 (che ha esteso la provvidenza agli stranieri titolari di carta di soggiorno) e con il d.l. n.112 del 1998 (che ha introdotto il requisito del soggiorno in via continuativa, per almeno dieci anni, in Italia) e l’art. 43 cod.civ., per avere la Corte di merito ritenuto non provata la condizione di avere soggiornato legalmente, in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale, e omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione per avere allegato e provato, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, il soggiorno stabile in Italia per dieci anni, e per avere trascurato di considerare il diniego del beneficio in mancanza del requisito reddituale e non della residenza effettiva in Italia, dimostrata con produzioni documentali (carta d'identità, tessera sanitaria e certificati storici di residenza). e parti ricorrenti assumono che la Corte non abbia tenuto conto delle argomentazioni difensive secondo cui in Romania avevano solo un domicilio fiscale, e non una residenza stabile, in quanto percettori di pensione rumena per l'attività lavorativa svolta nel paese di origine fino al 2002, epoca del trasferimento in Italia, e rilevano non esservi incompatibilità tra reddito o pensione percepiti in Italia e, al contempo, redditi o pensioni estere per attività precedentemente svolta, senza che ciò implicasse il disconoscimento dell'effettiva residenza stabile nel territorio italiano. Il ricorso è inammissibile. L’impianto su cui poggia l’unico motivo di doglianza consta della simultanea deduzione, come tale inammissibile, della doglianza per violazione di legge e per vizio di motivazione, invitando la Corte a svolgere lo scrutinio con doglianze tra loro incompatibili. Deve ricordarsi che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti del novellato art. 360, n. 5, c.p.c.(cfr. tra tante, Cass. nn. 24155 del 2017 e 3340 del 2019). Nella specie, la censura incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che risulta formulata con riguardo a presunte violazioni delle disposizioni di legge richiamate nella rubrica e pretendono in realtà di revocare in dubbio l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito. Inoltre, va aggiunto che il vizio di motivazione, da valutare alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va circoscritto, ora, all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass., Sez. Un. n. 8053 del 2014). Peraltro, la doglianza di difetto di motivazione, pur volendo ricondurla al vizio di cui all' art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non poteva essere formulata per il divieto posto dall'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. Va ribadito, infatti, che nell'ipotesi di doppia conforme, prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), i ricorrenti in cassazione per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ. avrebbero dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandone la diversità. (cfr., fra le tante, Cass. n. 20994 del 2019). Nella specie, le parti ricorrenti non hanno indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce ed inoltre ha richiamato, a fondamento della censura, documenti in relazione ai quali non ha assolto agli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.. Invero, si deduce di aver dato prova del possesso del permesso di soggiorno ma non si dice dove e quando sarebbe stata prodotta la relativa documentazione. In definitiva, nella specie, la pluralità di dimore abituali, come accertato dalla Corte di merito, rimane dato di fatto incontrovertibile e, come rilevato dalla Corte territoriale, l’assunto incentrato sui meri effetti fiscali del domicilio rumeno, rimane argomentazione difensiva priva di decisività agli effetti della ratio decidendi il cui nucleo è costituito dalla mancanza di prova della effettiva permanenza in Italia non adeguatamente scalfito con il ricorso all’esame. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio
- ricorrenti -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Oggetto R.G.N. 20899/2020 Cron. Rep. Ud. 18/01/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 16102 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 07/06/2023 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 257/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/02/2020 R.G.N. 1093/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIULIO CALABRETTA;
udito l'Avvocato MANUELA MASSA. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere l'assegno sociale, negato dall'INPS sul presupposto dell'insussistenza del requisito dell'effettività della residenza in Italia. Per il giudice di primo grado, in contrasto con la certificazione di residenza prodotta, risultava, dalla documentazione depositata dalle stesse parti, il domicilio in Romania (Bucarest e colà uno dei richiedenti la prestazione era deceduto) ove avevano ottenuto, alla stregua della legislazione vigente, la provvidenza denominata "aiuto sociale", analoga a quella richiesta all’INPS. La Corte di merito, richiamati i requisiti prescritti per il diritto all'assegno sociale, rilevava la contestata effettività della residenza in Italia, rimarcando l'evidente contrasto tra il contenuto della certificazione anagrafica e i documenti, dello Stato rumeno, dai quali risultava il domicilio in Bucarest del defunto LN CU e della moglie;
riteneva, inoltre, l'assunto difensivo, improntato sugli effetti a meri fini fiscali del domicilio rumeno, privo di fondamento normativo e costituire mera argomentazione difensiva, priva di decisività, al fine di risolvere l'evidente contrasto tra una residenza formale in Italia e il domicilio in Romania. In conclusione, per essere contestata l'effettività della residenza in Italia, e non un temporaneo allontanamento, la Corte di merito riteneva insussistenti, per mancanza di prova, le condizioni per poter fruire dell'assegno ex art. 3, co. 3, legge n.335 del 1995. Avverso tale sentenza ricorrono LN ON, in proprio e, con LN LE, quali eredi di LN CU, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l'INPS. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso si deduce violazione dell'art. 3, co.6 legge n.335 del 1995, in combinato disposto con la legge n. 40 del 1998 (che ha esteso la provvidenza agli stranieri titolari di carta di soggiorno) e con il d.l. n.112 del 1998 (che ha introdotto il requisito del soggiorno in via continuativa, per almeno dieci anni, in Italia) e l’art. 43 cod.civ., per avere la Corte di merito ritenuto non provata la condizione di avere soggiornato legalmente, in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale, e omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione per avere allegato e provato, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, il soggiorno stabile in Italia per dieci anni, e per avere trascurato di considerare il diniego del beneficio in mancanza del requisito reddituale e non della residenza effettiva in Italia, dimostrata con produzioni documentali (carta d'identità, tessera sanitaria e certificati storici di residenza). e parti ricorrenti assumono che la Corte non abbia tenuto conto delle argomentazioni difensive secondo cui in Romania avevano solo un domicilio fiscale, e non una residenza stabile, in quanto percettori di pensione rumena per l'attività lavorativa svolta nel paese di origine fino al 2002, epoca del trasferimento in Italia, e rilevano non esservi incompatibilità tra reddito o pensione percepiti in Italia e, al contempo, redditi o pensioni estere per attività precedentemente svolta, senza che ciò implicasse il disconoscimento dell'effettiva residenza stabile nel territorio italiano. Il ricorso è inammissibile. L’impianto su cui poggia l’unico motivo di doglianza consta della simultanea deduzione, come tale inammissibile, della doglianza per violazione di legge e per vizio di motivazione, invitando la Corte a svolgere lo scrutinio con doglianze tra loro incompatibili. Deve ricordarsi che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti del novellato art. 360, n. 5, c.p.c.(cfr. tra tante, Cass. nn. 24155 del 2017 e 3340 del 2019). Nella specie, la censura incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che risulta formulata con riguardo a presunte violazioni delle disposizioni di legge richiamate nella rubrica e pretendono in realtà di revocare in dubbio l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito. Inoltre, va aggiunto che il vizio di motivazione, da valutare alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va circoscritto, ora, all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass., Sez. Un. n. 8053 del 2014). Peraltro, la doglianza di difetto di motivazione, pur volendo ricondurla al vizio di cui all' art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non poteva essere formulata per il divieto posto dall'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. Va ribadito, infatti, che nell'ipotesi di doppia conforme, prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), i ricorrenti in cassazione per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ. avrebbero dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandone la diversità. (cfr., fra le tante, Cass. n. 20994 del 2019). Nella specie, le parti ricorrenti non hanno indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce ed inoltre ha richiamato, a fondamento della censura, documenti in relazione ai quali non ha assolto agli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.. Invero, si deduce di aver dato prova del possesso del permesso di soggiorno ma non si dice dove e quando sarebbe stata prodotta la relativa documentazione. In definitiva, nella specie, la pluralità di dimore abituali, come accertato dalla Corte di merito, rimane dato di fatto incontrovertibile e, come rilevato dalla Corte territoriale, l’assunto incentrato sui meri effetti fiscali del domicilio rumeno, rimane argomentazione difensiva priva di decisività agli effetti della ratio decidendi il cui nucleo è costituito dalla mancanza di prova della effettiva permanenza in Italia non adeguatamente scalfito con il ricorso all’esame. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio