Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15157 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
E N Aula 'A' ZIO L A E ISTR NOM DE POPOL ITALIAN D G T. E R R 'A A LL D 3 E E N. D T I GE$15-1967 S N ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3631/01 Dott. Rosario DE MUSIS - Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere Dott. Carlo PICCININNI -Rel. Consigliere Cron. 30813 Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere Ud. 09/04/2003 - Consigliere Dott. Stefano PETITTI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 32, presso l'avvocato SERGIO RACIOPPA, che 10 C rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEONARDO MALORNI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ET BO;
- intimato avverso la sentenza n. 109/00 del Tribunale di BO, depositata il 04/08/00; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 928 udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Carlo 1 PICCININNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato AN DA esponeva di aver proposto opposizione in data 7.10.1998 davanti alla Pretura di VI - sezione distaccata di Civita Castellana- contro le tre ordinanze con le qua- li il Prefetto di VI gli aveva ingiunto il paga- mento della somma di £. 484.500 per ciascuna, in rela- dell'art. 142 c.d.s. ( accertatezione a violazioni ت nello stesso giorno con apparecchiatura autovelox ) contestate per il superamento del limite massimo di ve- locità ( rispettivamente di 18,4, di 16,15, di 21,25 ), fissato in 50 Km/h. Il giudice adito rigettava l'opposizione e avversO la decisione proponeva ricorso per cassazione il Tarda- ni, il quale deduceva violazione di legge ai sensi del combinato disposto degli artt. 200 e 201 c.d.s., che stabiliscono l'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione, salva l'esistenza di cause impeditive, che in tal caso devono essere indicate specificamente. Nella specie non vi era stata la contestazione im- mediata dell'infrazione e ciò, contrariamente a quanto 2 affermato dal giudicante, senza alcuna sostanziale mo- tivazione in ordine all'omissione posta in essere. La Prefettura di VI non svolgeva alcuna atti- vità difensiva e la controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 9.4.2003. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso AN DA ha lamentato violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, per il fatto che la contestazione dell'infrazione addebitatagli non era stata effettuata nell'immediatezza ( questa infatti è stata operata in un secondo momento con la notificazione del verbale ) C in ragione di una pretesa impossibile diversa attua- zione "1 trattandosi di violazione che per sua natura deve essere accertata mediante apparecchiature che mi- surino la velocità tenuta dal veicolo 11 mentre la mo- tivazione addotta a giustificazione del differimento sarebbe stata generica ed incompleta. La censura è infondata. Al riguardo va invero osservato che, contrariamente a quanto sostenuto, per le rilevazioni effettuate a mezzo di apparecchio autovelox non costituisce obbligo imprescindibile dei verbalizzanti procedere alla conte- stazione immediata della contravvenzione. Invero l'art. 384 del regolamento del codice della 3 strada stabilisce al primo comma lett. e) che in tal caso la contestazione dell'infrazione possa essere dif- ferita allorché la sua rilevazione sia stata effettuata con apparecchi che consentono la determinazione della velocità in tempi successivi ( specificamente sul punto si ricordano C. 21.2.2001, n. 2494, C. 16.3.2001, n. 3836, C. 28.8.2001, n. 11293 ), ipotesi per l'appunto ritenuta sussistente dal giudicante nella specie. ri-Ne consegue dunque che il ricorso deve essere gettato. Nulla deve infine essere disposto sulle spese processuali, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'opposto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, 9.4.2003 Il Consigliere estensore Il Presidente (Rosario De Musis)sarigh (Carlo Piccininni) LL mis Carli CORTE SUPREMADA CASSAZIONE CANCELLIERE Prima Se je EA AN 10 OTT 2003 Depositate Cancelieria CANCELLIERE 4