Sentenza 19 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/06/2001, n. 8322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8322 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
E N A IO L IN. NOME8 32 2/0 1 Z L A E R D T 9 IS 17" T. G E 5 R R . 'A N L A L -1967 D E E D U B B T I N 3-5 S E N S E "E E S G I EG A L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto 1 sezione civile eccesso di velocità: composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: verbale contestazione dr. Corrado Carnevale Presidente e indicazione località. dr. Donato Plenteda Consigliere R.G. N. 17483/99 dr. Mario Rosario Morelli Consigliere dr. Francesco Felicetti Consigliere CronOIL. 19087 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 14.03.2001 S ENT E NZA su ricorso iscritto al n° 17483 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto DA PREFETTURA e POLIZIA STRADALE DI SONDRIO, in persona dei legali rappresentanti, ex lege domiciliati in Ro- ma, V. dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura Ge- nerale dello Stato e da questa rappresentate e difese. RICORRENTI
CONTRO
CH RD, elettivamente domiciliato in Morbegno alla Via Fabani n. 19, presso l'avv. Lorenzo Rapella, difensore domiciliatario nel giudizio pretorile. INTIMATO 763 2001 2 avverso la sentenza della Pretura di Sondrio, Sezione di Tirano, n. 115 del 26 maggio - 19 giugno 1998. Udita, all'udienza del 14 marzo 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'assor- bimento degli altri motivi. Svolgimento del processo Con sentenza del 19 giugno 1998 il Pretore di Sondrio, in accoglimento dell'opposizione di ED OC, annullava il verbale della locale Polizia stradale che contestava la violazione dell'art. 142, comma 9°,D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.) per eccesso di velocità, per esservi indicata una località diversa da quella ove l'infrazione era avvenuta, in deroga all' art. 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (da ora Reg. es.) e non essendosi avuta contestazione immedia- ta, ma notificata oltre due mesi dopo l'accertamento. Hanno proposto ricorso con tre motivi, per la cassazio- ne di questa sentenza, la Prefettura e la Polizia stra- dale di Sondrio. Il OC non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli ar- tt. 142 e 201 C.d.S. e 384 Reg.es., in rapporto all' 3 - art. 360, n.ri 3 e 5 c.p.c., dal pretore, per aver an- nullato il verbale di contestazione solo per l'errore materiale in esso contenuto, dell'indicazione del co- mune di Tovo di S. Agata invece che di quello di Mazzo di Valtellina, come località della violazione avvenuta al confine tra i due comuni, risultante dalla progres- siva chilometrica della strada di cui alla foto dell' autovelox allegata all'atto. In secondo luogo,si afferma che l'uso dell'apparecchio rilevatore della velocità rientra tra i casi d'impos- sibilità materiale di contestazione immediata previsti dall'art. 384 Reg.es., falsamente applicato dal preto- re, che, come dedotto nel terzo motivo d'impugnazione, ha anche erroneamente ritenuto che il termine di noti- ficazione del verbale sia di sessanta e non di cento- cinquanta giorni, come previsto nell'art. 201 C.d.S.
2. Il primo motivo del ricorso deve rigettarsi, cen- surandosi la sentenza di merito che esattamente ritie- ne illegittimo il verbale di contestazione nel quale è indicata come località ove si è avuta la violazione il comune di Tovo di S. Agata e non quello di Mazzo di Valtellina, ove in effetti si è verificata. Il pretore motiva in modo logico e congruo l'accerta- mento del luogo dell'infrazione, rilevandone la diver- sità rispetto a quello a verbale, sulla base della do- cumentazione fotografica in atti. E' quindi evidente l'omessa indicazione nel verbale della località ove si è verificata la violazione e il difetto di uno degli requisiti di legittimità di cui all'art. 383 Reg.es. dell'atto opposto, correttamente annullato per detto vizio. La qualificazione data in ricorso di mero errore mate- riale all'indicazione della località nel verbale dimo- stra la non conformità al modello normativo di questo, per non esservi la località della violazione, che va indicata per la norma regolamentare citata. Il rigetto del primo motivo, comportando in ogni caso l'illegittimità del verbale di contestazione, determi- na l'assorbimento degli altri motivi di ricorso. Nulla deve disporsi per le spese, non avendo il OC svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 14 marzo 2001. Il presidente lonaire lauem If consigliere estensore Jellyvill CANCELLERIA IL GA 19 GJU 2001 IN Marie DEPOSITATA D om Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317"