Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' POPUBBLICA ITALIANA10/0 1 I NOME DEL OPOL ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 20552/98 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere Cron. 3033 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI-Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud.16/11/00 Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Paolo STILE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3002 per diritti L. #1 FEB 2001 FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI IL CANCELLIERE E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale LIRE 3000 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CANCELLERIA in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA FURIO, che lo rappresenta e CG408281 difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente UFFICIO COPIE
contro
Rilasciate copia legale Cartagl RUCO UGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M al Sig per diritti L.
4.03.2004 CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato STUDIO VIL CANCELLIERE 2000 GOBBI, rappresentato e difeso dall'avvocato MANCINI 4744 ANGELO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 230/97 del Tribunale di TERNI, depositata il 22/11/97 R.G.N. 1196/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato TARTAGLIA FURIO;
udito l'Avvocato MANCINI ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Terni, con sentenza del 22.11.97, ha confermato la decisione del Pretore,adito con ricorso del 17.6.92, dal sign. GO RU,dipendente della spa Ferrovie dello Stato,che aveva riconosciuto per lo stesso il diritto ad esser inquadrato,definitivamente, nella qualifica di tecnico superiore di V livello dal 5.5.88. Il Tribunale ha ritenuto che tale qualifica gli spettasse per effetto, in primo luogo ,dell'art.2103 cc avendo egli sostituito, per il tempo previsto da tale norma, altro lavoratore il quale era stato rimosso dal suo posto per inidoneità fisica ed assegnato ad altre mansioni come era risultato dall'istruttoria documentale e testimoniale. Di conseguenza,tale essendo la fattispecie, non poteva sostenersi che il sign. RU non avesse provato che la sostituzione non concerneva un lavoratore assente e con diritto alla conservazione del posto. La promozione automatica gli spettava anche per effetto del contratto collettivo che la prevede per sostituzione di lavoratore temporaneamente non idoneo alle mansioni cui è adibito. Il Tribunale ha escluso che mancasse la prova che le mansioni svolte dal lavoratore sosstituito fossero del livello attribuito al RU non avendo mai l'appellante contestato tale circostanza ed avendo attribuito tale livello al lavoratore sostituito in occasione del suo collocamento a riposo. La spa Ferrovie dello Stato chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo. Il sign.RU resiste con controricorso. Le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art.2103 e 2697 cc., 416 e 112 cpc.;omessa o insufficiente motivazione. La censura si articola in due distinti profili. Con il primo di essi si lamenta che il Tribunale abbia violato la regola che impone al lavoratore che rivendichi la promozione automatica ai sensi dell'art.2103 cc., di provare che il lavoratore sostituito non avesse diritto alla conservazione del posto essendo tale fatto elemento costitutivo del diritto in questione. La doglianza è infondata. Come si è detto, il Tribunale ha ritenuto che tale ipotesi (di lavoratore avente diritto alla conservazione del posto) non ricorresse trattandosi di lavoratore dichiarato fisicamente inidoneo al posto ricoperto,per il quale era quindi esclusa la conservazione dello stesso. Manca quindi il presupposto per il predetto onere probatorio del lavoratore. 2 Con il secondo profilo si addebita al Tribunale di non aver rilevato che la contestazione circa l'inquadramento del lavoratore sostituito in V categoria non fosse avvenuta né in primo né in secondo grado. La ricorrente avrebbe,però, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dovuto nella loro interezza ,riportare le pretese contestazioni affinchè la Corte, valutandone la rilevanza, potesse riscontrare il preteso vizio di violazione dell'art. 112 cpc.;a tanto,invece, essa non ha provveduto. Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in ₤ 25.000 oltre lire 3.000.000 per onorari. Roma 16 novembre 2000 Il Consigliere es. Corod. Sugh Il Presidente Staine Guzlichen nauk IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, - 1 FEB. 2001 I A 0 D 3 S 1 , 3 S . D IL LABORATORE O 5 A T L T L R DI CANCELLERIA . , O A A N ' B S L E I L 3 P D E 7 S - D I A 8 I - T N S S 1 G 1 N O O E P S A E M I I D G A 3 E G A , E D O O L T E R T T T I S A R N I I L E G D L S E E E R O D