Sentenza 7 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17458 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 4 745 8 / 02 REPUBBLICA ITALIAN LA COF ES PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 10160/00 Dott. Fernando LUPI -Consigliere Cron. 41094 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Rep. Dott. Francesco MAIORANO -Consigliere Ud.04/07/02 Dott. Maura LA TERZA -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AV ND, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO e da ultimo d'ufficio presso la 2002 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, che la 3317 7 -1- rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 108/00 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 04/03/00- R.G.N. 261/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO d Con sentenza del 4 marzo 2000 il Tribunale Casale Monferrato confermava la statuizione del locale Pretore del lavoro del 24 ottobre 1997, con cui era stata accolta la domanda proposta, con ricorso del 13 maggio 1999, da RN e di rendita per malattia professionale Inail, voto ad demere: I nallamento di reversibilti DR, vedova di AN AD che era titolare di pensione di vecchiaja Inps Affermava il Tribunale che correttamente il primo giudice aveva ritenuto non soggetta al divieto di cumulo di cui all'art. 1 comma 43 delle 335/95 la liquidazione della pensione di reversibilità a favore del coniuge del superstite titolare del trattamento di vecchiaia, giacché il divieto di cumulo con le prestazioni Inail vale solo per le prestazioni Inps liquidate "in conseguenza di infortunio o malattia professionale”, e cioè per le pensioni di inabilità, o di reversibilità, ovvero per l'assegno ordinario di invalidità, His quando entrambe le prestazioni traggono origine da un'unica causa, che può essere costituita da infortunio sul lavoro ovvero da malattia professionale;
nella specie viceversa, in cui il trattamento a monte era costituito da una pensione di vecchiaia, il decesso del titolare era mero presupposto per il diritto al trattamento di reversibilità, rimanendo del tutto irrilevanti le cause del decesso. Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Resiste la RN con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 43 della legge n. 335 del 1995, assumendo che nella specie ricorrerebbe l'unicità dell'evento invalidante, da cui traggono origine sia la pensione di reversibilità, sia la rendita Inail ai superstiti, per cui sarebbe ravvisabile il divieto di cumulo tra i due trattamenti. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Invero ancora prima dell'entrata in vigore dell'art. 73 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, disposizione che ha ammesso espressamente il cumulo a decorrere dalle rate di pensione di reversibilità successive al 30 giugno 2000, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 22 dicembre 2000 n. 1629) si era espressa nel senso che < il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma - 43, legge 8 agosto 1995 n. 335 fra le pensioni di inabilita', di - riversibilita' o l'assegno ordinario di inabilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita p vitalizia, liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del d.P.R. n. 1124 del 1965, non riguarda i trattamenti di riversibilita' di vecchiaia, atteso che il riferimento del citato art. 1, comma 43, alle pensioni di riversibilita' deve intendersi come fatto solo alla riversibilita' originata dalla titolarita' del dante causa di un trattamento a carico dell'INPS derivante da infortunio o malattia professionale, che abbia altresi' comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'INAIL (persistendo per i superstiti, in caso di morte del pensionato per ragioni legate causalmente all'infortunio 0 alla malattia, il divieto di cumulare il trattamento di riversibilita' e la rendita INAIL); pertanto, anche ove l'infortunio indennizzato con rendita abbia per conseguenza la morte dell'assicurato, i superstiti possono cumulare il trattamento di riversibilita' di vecchiaia con la rendita vitalizia a carico dell'INAIL, allo stesso modo di come il pensionato diretto puo' cumulare i due trattamenti (e configurandosi in caso contrario un dubbio di legittimita' costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione).>> Il ricorso va pertanto rigettato. 2 Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
WAS IV OLLINICI O E IÐIN DOW NSI La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Inps al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate in euro 10,00 , oltre millecinquecento euro per onorari, da distrarsi a favore dell'avv. Salvatore Cabibbo antistatario. Così deciso in Roma il 4 luglio 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vincerez Miles Moure lluv AL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria N CANCELLERE 3