CASS
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 5749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5749 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS IO CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto la eliminazione della statuizione sulle spese processuali. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5749 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 11/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Milano, con ordinanza assunta in data 28 maggio 2025, ha rigettato la domanda avanzata dall'odierno ricorrente IS AN CA di riparazione per la ingiusta detenzione in carcere da questi sofferta dal 18 maggio al 24 luglio 2017 in relazione a ipotesi di concorso nel reato di associazione per delinquere, riciclaggio e ricettazione in quanto, nell'ambito di attività di impresa formalmente riconducibile alla IS Autogrù s.r.l. di cui il ricorrente era all'epoca amministratore, riceveva nel capannone ubicato in Cologno Monzese, una serie di beni, autocarri e altri materiali di rilevante valore, che erano di provenienza furtiva, predisponendo per alcuni di essi falsi documenti di trasporto, in modo da occultarne la illegittima provenienza. Il IS veniva definitivamente assolto dal Tribunale di Monza in ordine a tali contestazioni con sentenza del 9 febbraio 2022, divenuta irrevocabile, con la formula perché il fatto non costituisce reato. 2. La Corte distrettuale ha riconosciuto la condizione ostativa della colpa grave in quanto il ricorrente, pure assolto dalle ipotesi ascritte, aveva contribuito a determinare l'apparenza di un suo diretto coinvolgimento nei fatti di cui in imputazione di cui era stato invece ritenuto responsabile il proprio genitore IS GO TE. La Corte di Appello di Roma ha rilevato che il prevenuto aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta, esaltata dalle produzioni documentali e da parziali ammissioni, improntata a grave negligenza e trascuratezza in quanto aveva del tutto omesso di controllare, quale amministratore unico della società cui erano affidati il deposito e la movimentazione in uscita della merce, la provenienza, la regolarità fiscale e la documentazione commerciale di accompagnamento, pure nella consapevolezza della presenza di tali beni all'interno del capannone. Il IS aveva altresì ammesso di conoscere il cliente egiziano nell'interesse del quale gli .automezzi erano temporaneamente depositati nel capannone così come aveva dichiarato di essere consapevole delle relazioni commerciali con il cliente Anas, la cui merce in transito era assistita dalle false bolle di accompagnamento, così da occultarne la provenienza furtiva. Al momento dell'adozione della cautela l'apparenza della responsabilità del IS risultava corroborata dal fatto che il ricorrente aveva ammesso di avere costituito la società Autogrù s.r.l. e di collaborare con il padre nella gestione della stessa;
inoltre - rilevava la Corte - l'azienda, a partire dal 2015, risultava inattiva, in quanto priva di mezzi, dipendenti e di attività commerciali alla stessa riferibili, tantochè il capannone in oggetto non era neppure servito da una utenza elettrica. 1 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, IS AN CA, il quale ha articolato due motivi di ricorso. Con il primo deduce manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata riconosciuta la causa ostativa del dolo o della colpa grave per avere in particolare il giudice distrettuale utilizzato elementi di fatto che erano stati esclusi nella pronuncia assolutoria, laddove nel corso dell'intero procedimento era stata accertata la totale buona fede del ricorrente nelle attività commerciali della società di cui era titolare. In particolare, le relazioni con il cliente egiziano che aveva stoccato gli autocarri nel capannone non potevano indurre alcun sospetto nel ricorrente, trattandosi di cliente con il quale la società aveva fino a quel momento intrattenuto regolari relazioni commerciali nella vendita di automezzi e la ignoranza del meccanismo truffaldino da parte del IS era stata acclarata nella sentenza assolutoria. Emergeva in particolare nella pronuncia assolutoria che la società Autogrù non era inattiva alla data di commissione dei reati avendo il ricorrente dimostrato, mediante produzioni documentali, che la società operava in modo lecito e fatturava regolarmente e che il capannone veniva utilizzato per stoccare merce regolarmente registrata. Il meccanismo fraudolento, cui il padre del ricorrente si era prestato, prevedeva che la merce irregolare transitasse all'interno del capannone per tempo molto limitato per essere poi destinata a terzi e quindi la buona fede del ricorrente non poteva essere posta in discussione. Parimenti in relazione alla merce di provenienza furtiva, che era stata depositata nel capannone su richiesta del cliente Anas, e in relazione alla falsità delle bolle di consegna e deposito, la sentenza di assoluzione aveva del tutto ridimensionato la rilevanza probatoria della deposizione del teste Zaina, secondo il quale il ricorrente era presente all'interno del capannone, in quanto impegnato a caricare la merce e quale soggetto che avrebbe provveduto materialmente a redigere le bolle, in quanto l'apporto di IS AN era stato prospettato in termini del tutto ipotetici. Con il secondo motivo di ricorso assume vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla liquidazione delle spese in favore del Ministero resistente in quanto, da come emergeva dai verbali di udienza e dalla attestazione della cancelleria dell'ufficio della Corte di appello, confermata dallo stesso rappresentante dell'Avvocatura di Stato nel corso del procedimento riparatorio, non era stata realizzata alcuna attività difensiva da parte della difesa del Ministero, in disparte della presenza occasionale di un rappresentante dell'Avvocatura che si era riportato al contenuto di difese, in realtà mai presentate o discusse. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.). 3. La Corte territoriale, con una motivazione del tutto resistente alle censure mosse in questa sede, ha dato coerente e motivata giustificazione al proprio iter motivazionale, in quanto ha ravvisato profili di colpa grave in capo al IS che si sono posti quale antecedente causale della detenzione poi risultata ingiusta, costituendo il fondamento per l'adozione della cautela nel corso delle indagini. Invero il giudice della riparazione, con motivazione coerente sotto il profilo logico giuridico, ha stigmatizzato l'assoluta trascuratezza dell'azione del IS nella gestione di una società (Autogrù), di cui era amministratore unico, che, costituita dal ricorrente insieme ai propri familiari, ormai da anni aveva una limitata attività commerciale pur avendo la disponibilità di un capannone industriale in cui veniva stoccata merce illecita, di varia natura (tra cui autoarticolati) di rilevante volume e ingombro. In particolare, al ricorrente è stato rimproverato nell'ordinanza impugnata il mancato controllo sulla titolarità, provenienza e destinazione della merce in transito, stoccata nel capannone, la quale risultava accompagnata da documentazione fiscale falsa proprio per mascherarne la provenienza. Al ricorrente è stato altresì rimproverato, a titolo di colpa, di avere confidato in soggetti che, a prescindere dai rapporti familiari, avrebbero dovuto rendere conto 3 all'amministratore del proprio operato, tenuto altresì conto che il IS, pure impegnato in altri settori, era stato visto operare all'interno del capannone in periodo temporale coincidente con l'epoca delle condotte che gli venivano addebitate a titolo di ricettazione e di riciclaggio e, in ogni caso, per sua stessa ammissione era a conoscenza della presenza della merce e aveva intrattenuto relazioni commerciali con i soggetti (Barri e Anas) per cui la società Autogrù curava il deposito della merce. 4. Tale condotta, coerentemente ritenuta dal giudice della riparazione gravemente imprudente, anche per la duplicità di ruoli assunti dal IS, in quanto amministratore unico della ditta Autogrù e socio dell'azienda proprietaria del capannone industriale, era idonea a creare l'apparenza, secondo l'apprezzamento del giudice della riparazione, logicamente motivato, di contiguità e di collaborazione rispetto agli altri imputati, avendo con essi contribuito a realizzare, seppure con un comportamento colposo consistito in insipienza gestoria e mancata verifica della documentazione fiscale che accompagnava le merci in transito, una situazione di artificiosità contabile e amministrativa, strumentale alla realizzazione delle condotte illecite contestate. 4.1. Invero l'omessa adempimento dei doverosi controlli cui era tenuto l'amministratore della società che aveva assunto in deposito merce di provenienza illecita, in una situazione di evidente antidoverosità dei soggetti che con lui collaboravano e che si erano prestati ad attività illecite, si poneva, agli occhi degli inquirenti, quale sistematico e indebito ausilio a operazioni poco trasparenti, invero motivate da finalità distrattive di rilevanti assetti mobiliari, in violazione dei principi civilistici e deontologici di corretta amministrazione di società commerciali. 5. In relazione a tali profili di addebito il primo motivo di ricorso deraglia in considerazioni in fatto e omette uho specifico confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata, limitandosi a dedurre travisamenti di singole circostanze della vicenda fattuale (presenza più o meno assidua del ricorrente presso il capannone, cessata o limitata attività commerciale della società Autogrù all'epoca dei fatti;
affidabilità dei clienti che avevano stoccato le merci nel capannone, desumibile da precedenti relazioni commerciali;
sostanziale buona fede dell'imputato) che sono sostanzialmente irrilevanti nel giudizio riparatorio, a fronte della formulata valenza ostativa rappresentata da un colpevole difetto di controllo, quantomeno sotto il profilo fiscale e 4 amministrativo, della merce che la società di cui era amministratore curava il deposito e il transito in ingresso e in uscita. Sotto questo profilo, pertanto, il percorso logico seguito dalla Corte territoriale si inserisce nel tracciato della interpretazione già espressa da questa Corte quando ha affermato che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (Cass. sez.4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese). 6. Le argomentazioni utilizzate dal giudice della riparazione si presentano coerenti e incensurabili in sede di legittimità, laddove la Corte di Appello, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, ha correttamente apprezzato tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto dei comportamenti del ricorrente che denotarono evidente e macroscopica leggerezza, tali da essere interpretati, sul piano della riparazione, quali ipotesi di concorso nelle illecite attività dei propri clienti. 7. Il secondo motivo di ricorso, che attiene all'onere delle spese processuali regolamentate dalla Corte di appello in favore del Ministero resistente è fondato e deve essere accolto. Il ricorrente, attraverso un'articolazione dotata di autosufficienza, in quanto richiama attestazioni provenienti dalla cancelleria del giudice della riparazione e della stessa parte resistente, ha dimostrato, in termini univoci, che nessuna difesa era stata predisposta dal Ministero dell'Economia e dele Finanze nel giudizio riparatorio ih quanto non vi era stata costituzione in giudizio, né erano state avanzate istanze istruttorie, ovvero depositate memorie o predisposte difese conclusionali, mentre la presenza di un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato alla udienza conclusiva, che si era riportato al contenuto di una memoria (in realtà mai depositata), era stata determinata da una mera sovrapposizione di impegni professionali. Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove l'Amministrazione non si costituisca oppure, costituendosi, non si opponga alla pretesa dell'interessato, il giudice, in caso di rigetto dell'istanza di riparazione, 5 non può condannare l'instante alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, non essendo configurabile la soccombenza secondo i principi civilistici (in ipotesi di trasmissione, tramite PEC, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di memoria difensiva considerata dalla Corte mezzo non consentito per la costituzione e peraltro priva di profili di contrapposizione alla pretesa indennitaria Sez.4, n.5923 del 21/12/2018, Ferit, Rv.275124-01). In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente le spese processuali liquidate dalla Corte di appello in favore del Ministero resistente, alla cui eliminazione può provvedere questa Corte ai sensi dell'art.620, lett.1), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, statuizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 novembre 2025.
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto la eliminazione della statuizione sulle spese processuali. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5749 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 11/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Milano, con ordinanza assunta in data 28 maggio 2025, ha rigettato la domanda avanzata dall'odierno ricorrente IS AN CA di riparazione per la ingiusta detenzione in carcere da questi sofferta dal 18 maggio al 24 luglio 2017 in relazione a ipotesi di concorso nel reato di associazione per delinquere, riciclaggio e ricettazione in quanto, nell'ambito di attività di impresa formalmente riconducibile alla IS Autogrù s.r.l. di cui il ricorrente era all'epoca amministratore, riceveva nel capannone ubicato in Cologno Monzese, una serie di beni, autocarri e altri materiali di rilevante valore, che erano di provenienza furtiva, predisponendo per alcuni di essi falsi documenti di trasporto, in modo da occultarne la illegittima provenienza. Il IS veniva definitivamente assolto dal Tribunale di Monza in ordine a tali contestazioni con sentenza del 9 febbraio 2022, divenuta irrevocabile, con la formula perché il fatto non costituisce reato. 2. La Corte distrettuale ha riconosciuto la condizione ostativa della colpa grave in quanto il ricorrente, pure assolto dalle ipotesi ascritte, aveva contribuito a determinare l'apparenza di un suo diretto coinvolgimento nei fatti di cui in imputazione di cui era stato invece ritenuto responsabile il proprio genitore IS GO TE. La Corte di Appello di Roma ha rilevato che il prevenuto aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta, esaltata dalle produzioni documentali e da parziali ammissioni, improntata a grave negligenza e trascuratezza in quanto aveva del tutto omesso di controllare, quale amministratore unico della società cui erano affidati il deposito e la movimentazione in uscita della merce, la provenienza, la regolarità fiscale e la documentazione commerciale di accompagnamento, pure nella consapevolezza della presenza di tali beni all'interno del capannone. Il IS aveva altresì ammesso di conoscere il cliente egiziano nell'interesse del quale gli .automezzi erano temporaneamente depositati nel capannone così come aveva dichiarato di essere consapevole delle relazioni commerciali con il cliente Anas, la cui merce in transito era assistita dalle false bolle di accompagnamento, così da occultarne la provenienza furtiva. Al momento dell'adozione della cautela l'apparenza della responsabilità del IS risultava corroborata dal fatto che il ricorrente aveva ammesso di avere costituito la società Autogrù s.r.l. e di collaborare con il padre nella gestione della stessa;
inoltre - rilevava la Corte - l'azienda, a partire dal 2015, risultava inattiva, in quanto priva di mezzi, dipendenti e di attività commerciali alla stessa riferibili, tantochè il capannone in oggetto non era neppure servito da una utenza elettrica. 1 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, IS AN CA, il quale ha articolato due motivi di ricorso. Con il primo deduce manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata riconosciuta la causa ostativa del dolo o della colpa grave per avere in particolare il giudice distrettuale utilizzato elementi di fatto che erano stati esclusi nella pronuncia assolutoria, laddove nel corso dell'intero procedimento era stata accertata la totale buona fede del ricorrente nelle attività commerciali della società di cui era titolare. In particolare, le relazioni con il cliente egiziano che aveva stoccato gli autocarri nel capannone non potevano indurre alcun sospetto nel ricorrente, trattandosi di cliente con il quale la società aveva fino a quel momento intrattenuto regolari relazioni commerciali nella vendita di automezzi e la ignoranza del meccanismo truffaldino da parte del IS era stata acclarata nella sentenza assolutoria. Emergeva in particolare nella pronuncia assolutoria che la società Autogrù non era inattiva alla data di commissione dei reati avendo il ricorrente dimostrato, mediante produzioni documentali, che la società operava in modo lecito e fatturava regolarmente e che il capannone veniva utilizzato per stoccare merce regolarmente registrata. Il meccanismo fraudolento, cui il padre del ricorrente si era prestato, prevedeva che la merce irregolare transitasse all'interno del capannone per tempo molto limitato per essere poi destinata a terzi e quindi la buona fede del ricorrente non poteva essere posta in discussione. Parimenti in relazione alla merce di provenienza furtiva, che era stata depositata nel capannone su richiesta del cliente Anas, e in relazione alla falsità delle bolle di consegna e deposito, la sentenza di assoluzione aveva del tutto ridimensionato la rilevanza probatoria della deposizione del teste Zaina, secondo il quale il ricorrente era presente all'interno del capannone, in quanto impegnato a caricare la merce e quale soggetto che avrebbe provveduto materialmente a redigere le bolle, in quanto l'apporto di IS AN era stato prospettato in termini del tutto ipotetici. Con il secondo motivo di ricorso assume vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla liquidazione delle spese in favore del Ministero resistente in quanto, da come emergeva dai verbali di udienza e dalla attestazione della cancelleria dell'ufficio della Corte di appello, confermata dallo stesso rappresentante dell'Avvocatura di Stato nel corso del procedimento riparatorio, non era stata realizzata alcuna attività difensiva da parte della difesa del Ministero, in disparte della presenza occasionale di un rappresentante dell'Avvocatura che si era riportato al contenuto di difese, in realtà mai presentate o discusse. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.). 3. La Corte territoriale, con una motivazione del tutto resistente alle censure mosse in questa sede, ha dato coerente e motivata giustificazione al proprio iter motivazionale, in quanto ha ravvisato profili di colpa grave in capo al IS che si sono posti quale antecedente causale della detenzione poi risultata ingiusta, costituendo il fondamento per l'adozione della cautela nel corso delle indagini. Invero il giudice della riparazione, con motivazione coerente sotto il profilo logico giuridico, ha stigmatizzato l'assoluta trascuratezza dell'azione del IS nella gestione di una società (Autogrù), di cui era amministratore unico, che, costituita dal ricorrente insieme ai propri familiari, ormai da anni aveva una limitata attività commerciale pur avendo la disponibilità di un capannone industriale in cui veniva stoccata merce illecita, di varia natura (tra cui autoarticolati) di rilevante volume e ingombro. In particolare, al ricorrente è stato rimproverato nell'ordinanza impugnata il mancato controllo sulla titolarità, provenienza e destinazione della merce in transito, stoccata nel capannone, la quale risultava accompagnata da documentazione fiscale falsa proprio per mascherarne la provenienza. Al ricorrente è stato altresì rimproverato, a titolo di colpa, di avere confidato in soggetti che, a prescindere dai rapporti familiari, avrebbero dovuto rendere conto 3 all'amministratore del proprio operato, tenuto altresì conto che il IS, pure impegnato in altri settori, era stato visto operare all'interno del capannone in periodo temporale coincidente con l'epoca delle condotte che gli venivano addebitate a titolo di ricettazione e di riciclaggio e, in ogni caso, per sua stessa ammissione era a conoscenza della presenza della merce e aveva intrattenuto relazioni commerciali con i soggetti (Barri e Anas) per cui la società Autogrù curava il deposito della merce. 4. Tale condotta, coerentemente ritenuta dal giudice della riparazione gravemente imprudente, anche per la duplicità di ruoli assunti dal IS, in quanto amministratore unico della ditta Autogrù e socio dell'azienda proprietaria del capannone industriale, era idonea a creare l'apparenza, secondo l'apprezzamento del giudice della riparazione, logicamente motivato, di contiguità e di collaborazione rispetto agli altri imputati, avendo con essi contribuito a realizzare, seppure con un comportamento colposo consistito in insipienza gestoria e mancata verifica della documentazione fiscale che accompagnava le merci in transito, una situazione di artificiosità contabile e amministrativa, strumentale alla realizzazione delle condotte illecite contestate. 4.1. Invero l'omessa adempimento dei doverosi controlli cui era tenuto l'amministratore della società che aveva assunto in deposito merce di provenienza illecita, in una situazione di evidente antidoverosità dei soggetti che con lui collaboravano e che si erano prestati ad attività illecite, si poneva, agli occhi degli inquirenti, quale sistematico e indebito ausilio a operazioni poco trasparenti, invero motivate da finalità distrattive di rilevanti assetti mobiliari, in violazione dei principi civilistici e deontologici di corretta amministrazione di società commerciali. 5. In relazione a tali profili di addebito il primo motivo di ricorso deraglia in considerazioni in fatto e omette uho specifico confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata, limitandosi a dedurre travisamenti di singole circostanze della vicenda fattuale (presenza più o meno assidua del ricorrente presso il capannone, cessata o limitata attività commerciale della società Autogrù all'epoca dei fatti;
affidabilità dei clienti che avevano stoccato le merci nel capannone, desumibile da precedenti relazioni commerciali;
sostanziale buona fede dell'imputato) che sono sostanzialmente irrilevanti nel giudizio riparatorio, a fronte della formulata valenza ostativa rappresentata da un colpevole difetto di controllo, quantomeno sotto il profilo fiscale e 4 amministrativo, della merce che la società di cui era amministratore curava il deposito e il transito in ingresso e in uscita. Sotto questo profilo, pertanto, il percorso logico seguito dalla Corte territoriale si inserisce nel tracciato della interpretazione già espressa da questa Corte quando ha affermato che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (Cass. sez.4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese). 6. Le argomentazioni utilizzate dal giudice della riparazione si presentano coerenti e incensurabili in sede di legittimità, laddove la Corte di Appello, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, ha correttamente apprezzato tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto dei comportamenti del ricorrente che denotarono evidente e macroscopica leggerezza, tali da essere interpretati, sul piano della riparazione, quali ipotesi di concorso nelle illecite attività dei propri clienti. 7. Il secondo motivo di ricorso, che attiene all'onere delle spese processuali regolamentate dalla Corte di appello in favore del Ministero resistente è fondato e deve essere accolto. Il ricorrente, attraverso un'articolazione dotata di autosufficienza, in quanto richiama attestazioni provenienti dalla cancelleria del giudice della riparazione e della stessa parte resistente, ha dimostrato, in termini univoci, che nessuna difesa era stata predisposta dal Ministero dell'Economia e dele Finanze nel giudizio riparatorio ih quanto non vi era stata costituzione in giudizio, né erano state avanzate istanze istruttorie, ovvero depositate memorie o predisposte difese conclusionali, mentre la presenza di un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato alla udienza conclusiva, che si era riportato al contenuto di una memoria (in realtà mai depositata), era stata determinata da una mera sovrapposizione di impegni professionali. Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove l'Amministrazione non si costituisca oppure, costituendosi, non si opponga alla pretesa dell'interessato, il giudice, in caso di rigetto dell'istanza di riparazione, 5 non può condannare l'instante alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, non essendo configurabile la soccombenza secondo i principi civilistici (in ipotesi di trasmissione, tramite PEC, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di memoria difensiva considerata dalla Corte mezzo non consentito per la costituzione e peraltro priva di profili di contrapposizione alla pretesa indennitaria Sez.4, n.5923 del 21/12/2018, Ferit, Rv.275124-01). In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente le spese processuali liquidate dalla Corte di appello in favore del Ministero resistente, alla cui eliminazione può provvedere questa Corte ai sensi dell'art.620, lett.1), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, statuizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 novembre 2025.