Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 9824
CASS
Sentenza 13 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Vizi della motivazione e violazione di legge

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi posti a fondamento dello stesso investono l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato, ma non rientrano nei vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non vi è un confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata e non possono essere presi in esame elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame. L'inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata da motivi nuovi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 9824
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9824
    Data del deposito : 13 marzo 2026

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