Sentenza 16 giugno 2015
Massime • 1
Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso per cassazione e nonostante l'inammissibilità di quest'ultimo, ma solo se, a tal fine, non occorre alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado.
Commentario • 1
- 1. Base del sodalizio criminoso determina competenza territoriale (Cass. 41012/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2022
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.(Fattispecie di associazione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il capo dell'associazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni di finanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute). Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2015, n. 27019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27019 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 16/06/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1410
Dott. ZOSO Liana M. T. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 40364/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE BA N. IL 05/07/1977;
avverso la sentenza n. 2188/2012 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 20/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avv. Candeletta che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La corte d'appello dell'Aquila, con sentenza in data 20 novembre 2013, confermava la sentenza del 16 febbraio 2012 del tribunale di Sulmona con cui EJ HA era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 lett. c), per aver circolato alla guida di autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso pari a 2 g per litro e 1,63 g per litro. Il fatto era stato commesso in Sulmona il 7 febbraio 2008.
Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per non essere stata disposta la rinnovazione del decreto di citazione a giudizio d'appello data l'irritualità della notifica;
violazione di legge per aver la corte d'appello ritenuto provata la responsabilità dell'imputato benché alcune prove effettuate con l'alcoltest fossero risultate negative;
violazione di legge per non essere state concesse le attenuanti generiche da cui sarebbe derivata la possibilità di sostituire la pena inflitta con la misura del lavoro di pubblica utilità.
CONDIDERATO IN DIRITTO
Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio è prescritto, essendo maturato il termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza da parte della corte d'appello. Invero il reato risulta essere stato commesso il 7.2.2008 ed il termine di prescrizione, a norma degli artt. 157 e 161 c.p., è spirato il 7.2.2013. Mette conto considerare che il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta in quella sede, e nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione purché, a tal fine, non occorra alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 14438 del 30/01/2014,Pinto, Rv. 259135; Sez. 2, Sentenza n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096). La sentenza impugnata va, perciò, annullata senza rinvio per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015