Sentenza 14 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 g Zs AZIONE LA CORTE SUPREMA Oggetto AZIONE PRIMA (CIVILE REVOCATORIA FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20640/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente - Doll. Donato PLENTEDA Consiglierewww Cron. 5088 Lott. Aniello NAPPI חי Consigliere - Rep.638 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 02/10/2002 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IEQSA INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso l'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che la rappresenta difende unitamente all'avvocato - CARLO UGO MASTELLONE, giusta procura speciale per Notaio Oscar Medelius Rodriguez di Lima del 25 maggio 2000; - ricorrente
contro
CURATELA FALLIMENTO VOLTA INDUSTRIES SRL, in persona 2002 del curatore pro tempore elettivamente domiciliato in 1753 ROMA VIA SALARTA 72, presso l'avvocato CECILIA REANDA, rappresentato e difeso dall'avvoca o ROBERTO LINGUITI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 793/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 28/04/00; dita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Coggiatti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Iegsa Industria Electro Quimicas s.p.a. proponeva istanza di ammissione, in via privilegiata, al passivo del fallimento S.I.
1. Volta Industrialies, del suo credito in US$ 182.638,27 e L.
4.844.990 che il giudice delegato accoglieva escludendo, tuttavia, la prelazione ipotecaria, che revocava ai sensi dell'art. 67 CO. 1 n. 3) l.f. in quanto costituita volontaria- mente in periodo sospetto, 9 cioè nell'anno anteriore al fallimento, con atto rogato in data 29.2.96. L'istante proponeva, quindi, opposizione ex art 98 1.f. innanzi al tribunale fallimentare di Firenze dedu- 2 cendo, a sostegno, 1'insussistenza dell'elemento sog- gettivo dell'azione esercitata dal curatore;
assumeva, infatti, che non era stata a conoscenza del fatto che la Volta, al momento in cui concesse l'ipoteca, versava in stato d'insolvenza. Nel contraddittorio del curatore fallimentare, che chiedeva rigettarsi l'opposizione, il tribunale ne di- sponeva il rigetto con sentenza 20.5-13.6.98, che la Jegseqsa impugnava innanzi alla corte d'appello di Firenze. con ricorso del 19.3.99, chiedendo, in liminc, 1'ammissione delle prove già dedotte in primo grado, e nel merito, la riforma della decisione gravata. Nel contraddiLLozio del curatore fallimentare, il quale chiedeva confermarsi la sentenza appellata, la تا corte di merito adita respingeva l'appello con sentenza 28.4.00. Contro questa pronunzia la società Iaqsa propone ricorso per cassazione articolato in due motivi, illu- strati anche con memoria difensiva ex art 378 c.p.c.. Il fallimento resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col 1° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 67 co 1 legge fallimenta- re e degli artt. 2728 e 2697 C.C., in relazione 3 all'art. 360 c.p.C, Lamentando che la corte di merito ha trasformato la presunzione "juris tantum", posta dall'art. 67 della legge fallimentare in favore del cu- ratore fallimentare in presunzione "juris et de ju- r re", ed ha ritenuto, senza possibilità di prova contra- ria, che il mancalo pagamento di un debito determini automaticamente lo stato d'insolvenza e la conoscenza di esso da parte del creditore. La disposizione normativa richiamata postula, al contrario, non solo lo stato d'insolvenza, ma anche la sua conoscenza effettiva, ㅁ non meramente potenziale, da parte del creditore soggetto all'azione revocatoria, non essendo sufficiente l'astratta conoscibilità di ta- le situazione Ed, inoltre, se è pur vero che la norma richiamata pone suddetta presunzione di conoscenza, è altrettanto verc che per vincerla il creditore può far ricorso alla prova contraria, anche presuntiva, dimostrando circo- stanze che siano tali da far ritenere che una persona di normale avvedutezza e prudenza non fosse in grado ci cogliere 10 stato d'impotenza finanziaria contraente. Sono state ritenute dal-dell'imprenditore la giurisprudenza significative, all'uopo, per esempli- ficare, l'assenza di protest.i A carico del debitore almeno nella provincia in cui risiede il creditore, 0 4 di un concordato stragiudiziale, o di ricorsi di falli- mento in suo danno. Alla luce di ciò, le circostanze dedotte noi capi- toli di prova innanzi al giudice di merito, e segnata- mente in sede di gravame, sono senza dubbio rilevanti, in quanto tesi а dimostrare tali circostanze, ⚫ più specificamente: la sua lontananza dal luogo in cui ope- rava la fallita, avendo essa sede in Perù, i comporta- menti precisi dei suoi responsabili, i bilanci della Volta che certificavano una situazione presente e futu ra florida, la mancanza di protesti, di provvedimenti di condanna e procedure esecutive, iscrizioni e tra- scrizioni pregiudizievoli a carico di questa, la con- cessione ad essa di mutuo agevolato da parte dell'IME, ed il versamento, effettuato dalla debitrice, in data cioè due mesi prima delia concessione7.1.295, de l'ipoteca, di una prima tranche in 1. 1.533.408.000, e, dopo l'ipoteca di ingente somma di denaro. Trattasi di elementi presunti gravi, precisi e concordanti, ido- nei a superare la presunzione legale. Nella decisione si afferma, inoltre, in modo irra- zionale che la prova della sussistenza del Suo stato soggettivo si ricava dal fatto che essa dovette far ri- corso al procedimento monitorio per ottenere il paga- mento del suo credito. Così ragionando, la corte fio- 5 rentina ha evidentemente confuso i concetti di inadem- pimento e di insolvenza, identificandoli. Col 2° motivo la ricorrente denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'inesistenza della "irscientia decotionis" in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Lamenta che, a conferma di tutte le circostanze di fatto, incontestate, idonee a dimostrare l' inscientia decotionis", золо state sottoposte al vaglio critico della corte territoriale, prove documentali, rappresen- tate da articoli di stampa, il bilancio della Volla al 30.6.95, il verbale di assemblea ordinaria al 30.1.295, l'allegata relazione dei sindaci ed il bilancio prece- dente al 30.6.94, e gli altri documenti già sopra indi- cati, da cui si evince, sia che la società Volta, nel periodo a ridosso dell'ipoteca, non versava in stato in stato d'insolvenza, sia, quindi, che tale stato non era da essa ricorrente conosciuto. La prova orale articolata era destinata solo a dai- по conferma. La corte territoriale, invece, pur dando atto, nella parte espositiva della sua pronunzia, dell'allegazione dei suddetti fatti, пе ha OTESSO la valutazione nel suo percorso motivazionale. Ma, infine, neppure la motivazione addotta per giu- stificare la reiezione delle prove orali sfugge alla 6 critica di illogicità e contraddittorie-à. Il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata fonda il "decisum" su duplice "ratio decidendi". Per un verso, infatti, la corte fic- rentina ha sostenuto che la società appellante non ha neppure offerto la prova atta a vincere la presunzione "Juris tantum" posta dalla norma fallimentare, corret.- tamente richiamata ed applicata dal giudice delegato, avendo ritenuto le prove testimoniali, all'ucpo artico- late, del tutto "inidonee allo scopo". Per altro verso, ha affermato che il materiale pro- batorio acquisito, puntualmente indicato, fornisce di per sè la prova che la società Ieqsa, allorché le venne concessa la prelazione ipotecarie, fosse consapevole della condizione d'insolvenza in cui versava la cebi- trice. Rileva, all'uopo, che è emerso dagli atti che la Ieqsa, per ottenere il pagamento del credito di cui era titolare, dovette far ricorso a procedimento monitorio nei confronti della società Volta, лondimeno, senza csito effettivo., e che, quindi, la fallita chiese ed ottenne un pano di rientro, che neppure rispettò, e 80- stitui con altro piano, questa volta assistito dall'ipoteca in discussione. Quanto alle richieste di prova orale, in particola- la decisione impugnata chiarisce le ragioni del ri- IE, 7 getto dell'istanza istruttoria, indicandole nel fatto che i primi due capitoli mirano a provare che la fal- lita a mezzo i suoi rappresentanti non aveva mai accer.- nato alle sue difficoltà finanziarie, e cioè si riferi- scono a mere dichiarazioni di parte;
col terzo capitolo 3 intende dimostrare che l'ipoteca fu accesa al fine di ottenere la rinuncia dell'appeliante alla procedura esecutiva in corso, il che re accredita, piuttosto, lo stato di decozione. Il quarto ed il quinto capitolo tendono ad accertare che, sia il notaio rogante che 1'amministratore della fallita, dichiararono che l'ipoteca ета inutile, er dunque, sono irrilevanti. L'ultimo capitolo, infine, tende a dimostrare che anche successivamente il legale rappresentante della Volca mai accenno alle sue difficoltà finanziarie. Nessuna delle due suddette "rationes deciderdi", entrambe impugnate, si pone in contrasto con le normç di legge invocate dalla ricorrente. La premessa di principio che sorrogge il percorso logico e motivazio- nale della decisione in esa e si conforma al dettato normativo di riferimento, contenuto nell'art. 67 della legge fallimentare, al cui paradigma la corte di merito presta puntuale ossequio, avendo posto alla base de] vaglio critico, condotto sul materiale probatorio ad- dotto dalle parti, il dato assiomatico che la presun- 8 zione legale posta a favore del curatore fallimentare dall'art. 67 CC. 1 Lete della legge fallimentare, "juris tantum", ed ammette, perciò prova contraria. Tantomeno la corte di mcrito ha escluso in linea teorica l'applicabilità della disposizione sostanziale che governa la distribuzione dell'onere della prova art. 2697 c. .. Piuttosto, ed in concreto, non ha rite- auto, nell'esercizio insindacabile del suo potere in- terpretativo, che le circostanze addotte per vincere la presunzione fossero rilevanti, qualificandole "non ido- nee allo scopo". Ma ciò rappresenta una valutazione di t merito che, di certo, non actua la censurata Lrasforma- zione del carattere della presunzione, che, secondo la corte territoriale, è relativa e non ė assoluta, ma, piuttosto, non è stata in fatto vinta. In tale chiave, ogni ulteriore argomento riguardan- te l'esigenza che la conoscenza dello stato d'insolvenza sia effettiva e non potenziale, resta as- sorbito non avendo né autonomia né rilevanza nell'economia della decisione del motivo esaminato, Quanto alla seconda "ratio decidendi", sopra rife- ritar le critiche attengono alla valutazione dei fatti apprezzati, posti a suo sostegno, e, dunque, investono il merito, il cui esame in questa sede, è precluso. Anche il secondo motivo è infondato. La decisione impugnata contiene l'esaustiva e pun- tuale illustrazione delle ragioni che ne sorreggono l'iter logico, ed indica specificamente le circostanze di fatto, sottoposte all'indagine critica dell'organo giudicante che, secondo l'apprezzamento di questo, in- sindacabile nel merito, harno offerto sia la prova del- la condizione d'insolvenza delia debitrice, sia che la ricorrente ne era ben consapevole. In quest'ottica, evidentemente, le prove, da questa dedotte per superare la presunzione legale, sia esse documentali che orali, sono apparse al giudice di merito irrilevanti. Di qui il rigetto della richiesta di ammissione della prova کته testimoniale, qualificata inidonea allo scopo, nonché l'assorbimento della disamina delle prove documentali, pur descritte in parte espositiva e, perciò, non tra- scurate. A tal riguardo giova il richiamo al principio con- solidato di questa corte secondo il quale "la dedu + zione di un vizio di motivazione della sentenza impu- gnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuri- dica e della coerenza logico-formale, delle argomenta- zioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, 10 in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ri- tenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse scttesi, dando, cosi', liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova ac- quisiti, sa_vo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne discende che il preteso vizio di motivazione, sotto 1 profilo della omissione, insufficienza, соп- traddittorietà della medesima, puo' legittimamente dirsi sussistente solc quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato ° insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale non consentire l'identificazione del procedimentoda logico-giuridico posto a base della decisione "(Cass. S.G. 13045/97, 5806/2000, 4667/01). Nel caso di specie, cone emerge dal testo della de- cisione in esame il giudice del gravame non ha tra- ' scurato il vaglio dei documenti prodotti dalla ricor- rente, di cui questa ora Lamenta l'omessa valutazione, attesc che ha dato atto della loro produzione, ma, evi- dentemente, li ha ritenuti non concludenti e trascura- 11 bili nella scelta insindacabile delle fonti del suc convincimento, che ha fondato sull'apprezzamento dei dati probatori contrari, ai quali ha dato, liberamente, prevalenza, c di cui ha dato ampiamente conto, che nel- la sua valutazione di merito ha ritenuto di per sé suf- ficienti a sorreggere la sua decisione. In ordine, poi, alla doglianza che ha per oggetto la mancata ammissione da parte del giudice d'appello کی delle prove articolate per vincere la presunzione lega- le, in linea preliminare occorre rilevare che la ricor- rente ha omesso, nella redazione del presente ricorso per cassazione, la riproduzione dei capitoli di prova, di cui ha lamentato la mancata ammissione da parte del- la corte territoriale, ma li ha sclo richiamati indi- rettamente, riterendo i motivi della loro reiezione, a suo avviso errata. Indi, ha evidentemente inteso soppe- rire а tale lacuna riferendo integralmente le circo- stanze, che ne rappresentavano 'oggetto, nella memoria illustrativa depositata ex art 378 c.p.c., reputando di sanare in tal quisa il difetto consumato che, invece, permane. For il noto principio dell'autosufficienza del ri- corso per cassazione, quando si deduca il vizio della sentenza impugnata con riguardo alla mancata ammissione di prova decisiva, la parte ricorrente na l'onere di 12 j riprodurre specificamente i fatti che ne formavano l'oggetto, riproducendo i capitoli in cui esse sono ト stati articolati, in modo che al giudice di legittimità 5 sia consentito di controllarne la decisività, senza far ricorso ad indagini integrative che gli sono precluse ma sulla base dell'atto stesso. Eventuali incompletezze ○ omissioni, non possono essere colmate attraverso indicazioni contenute nella memoria depositata ex art 378 c.p.c, perché tale atto non integra il ricorso introduttivo ma svolge mera fun- zione illustrativa delle censure già esposte nei motivi con l'aggiunta degli elementi che non può completare pretermessi originariamente (v. Cass. n. 8373/97, cfr. 13483/2000) Ciò preclude in radice l'esame della doglianza. Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- 72,30per spese gamento delle spese che liquida in EURO e Euro 2.500,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 2.10.2002. Il Consigliere estensore Il nteKelly unsmis Cushieb L CANCELLIERE 13 - Andrea Righant