CASS
Sentenza 11 gennaio 2023
Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/01/2023, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Gaetano Turrisi, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 576 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di ZZ Rosa, giudicata responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica e pertanto condannata alla pena ritenuta equa. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la ZZ, a mezzo del difensore, lamentando l'errata applicazione degli artt. 157 e ss. cod. pen. Infatti, nel computare l'aumento del termine di prescrizione in ragione della sospensione del procedimento determinato dall'astensione del difensore dalla partecipazione all'udienza dell'8.5.2019, la Corte di appello ha conteggiato l'intero periodo tra tale udienza e la successiva, invece di soli sessanta giorni. Inoltre, essa ha tenuto conto di un ulteriore periodo di sospensione del termine in parola, in ossequio alla previsione dell'art. 83, co. 7 lett. g) del d.l. n. 18/2020, tuttavia dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla sentenza n. 140/2021 della Corte costituzionale. Ciò ha condotto la corte distrettuale ad affermare erroneamente che il termine ultimo di prescrizione non era decorso alla data della propria deliberazione. Con un secondo motivo vengono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione. Dopo aver svolto considerazioni in ordine ai materiali di prova, l'esponente osserva che "nessun elemento certo, fra quelli raccolti nel corso dell'istruttoria, consentiva di collocare stabilmente l'imputata presso l'appartamento illecitamente alimentato e per questo poterne desumere una sua responsabilità per il reato contestato". Insufficienza dimostrata anche dalla richiesta della pubblica accusa di escutere un teste, ammesso dal giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., che tuttavia non ha reso un effettivo contributo di ulteriore conoscenza. Risulta meramente apodittica l'affermazione del giudice di primo grado per la quale sussiste il reato "atteso che al momento del controllo l'appartamento era alimentato da energia elettrica grazie a un allaccio diretto alla rete"; il pertinente rilievo operato in secondo grado ha avuto quale esito una replica viziata da 'errori e contraddizioni', perché non è mai risultato con certezza che l'appartamento in questione fosse alimentato mediante allaccio abusivo alla morsetteria del quadro centralizzato dell'EL e che fosse della ZZ. A tal ultimo riguardo, la Corte di appello ha ritenuto diversamente sulla scorta di quanto il teste GA ha riferito essergli stato riferito;
quindi incorrendo nella violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In primo motivo è manifestamente infondato. Giova muovere dal rammentare il principio secondo il quale, in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente (Sez. 3, n. 11671 dei 24/02/2015, Rv. 263052). Orbene, il reato ascritto all'odierna ricorrente è stato commesso il 18.3.2014 e trovando applicazione il termine di prescrizione di sei anni (ai sensi dell'art. 157, comma 11, cod. pen., trattandosi di reato punito con la pena massima di sei anni), su questo va apportato un primo aumento di un anno e mezzo in forza dell'art. 161 cod. pen. e quindi un secondo aumento per effetto del rinvio dell'udienza dovuto ad astensione del difensore;
aumento che è pari all'intero periodo tra le due udienze in considerazione (8.5.19-15.4.20), ovvero 342 giorni, pari a 11 mesi e 12 giorni. Ne consegue che il termine dopo il quale si poteva determinare l'estinzione del reato per prescrizione era il 30.8.2022. Pertanto, già solo considerando l'incidenza della sospensione del tempo della prescrizione prevista dal regime 'ordinario' deve concludersi che la prescrizione non era maturata prima della deliberazione del giudice di secondo grado. Ciò implica non solo che la Corte di appello ha correttamente respinto la prospettazione difensiva;
ma anche che risulta superfluo esaminare l'ulteriore profilo introdotto dalla ricorrente, di una illegittima applicazione dell'art. 83, co. 7 lett. g) del d.l. n. 18/2020, siccome disposizione colpita dalle censure della Corte costituzionale. 1.2. Il secondo motivo si concreta in rilievi non consentiti in sede di legittimità, giacché non vengono prospettati vizi di motivazione, bensì un'alternativa ricostruzione degli accadimenti, peraltro riproponendo rilievi già avanzati in sede di appello e superati dalla Corte di appello con motivazione non manifestamente illogica. Quanto al punto della disponibilità dell'appartamento da parte della ZZ, non irragionevolmente la Corte di appello ha tratto la circostanza dal fatto che l'imputata aveva indicato proprio tale domicilio come quello nel quale voleva ricevere la comunicazione degli atti del procedimento e dall'assenza di indicazioni dell'imputata delle ragioni di ciò, diverse dall'avere la disponibilità di quell'appartamento. Quanto al fatto che l'appartamento in questione fosse alimentato mediante l'allaccio abusivo, la Corte di appello ha tratto la circostanza in modo ragionevole dal fatto che il citofono dell'appartamento in questione smetteva di funzionare quando veniva distaccato il collegamento abusivo. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/10/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Gaetano Turrisi, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 576 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di ZZ Rosa, giudicata responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica e pertanto condannata alla pena ritenuta equa. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la ZZ, a mezzo del difensore, lamentando l'errata applicazione degli artt. 157 e ss. cod. pen. Infatti, nel computare l'aumento del termine di prescrizione in ragione della sospensione del procedimento determinato dall'astensione del difensore dalla partecipazione all'udienza dell'8.5.2019, la Corte di appello ha conteggiato l'intero periodo tra tale udienza e la successiva, invece di soli sessanta giorni. Inoltre, essa ha tenuto conto di un ulteriore periodo di sospensione del termine in parola, in ossequio alla previsione dell'art. 83, co. 7 lett. g) del d.l. n. 18/2020, tuttavia dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla sentenza n. 140/2021 della Corte costituzionale. Ciò ha condotto la corte distrettuale ad affermare erroneamente che il termine ultimo di prescrizione non era decorso alla data della propria deliberazione. Con un secondo motivo vengono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione. Dopo aver svolto considerazioni in ordine ai materiali di prova, l'esponente osserva che "nessun elemento certo, fra quelli raccolti nel corso dell'istruttoria, consentiva di collocare stabilmente l'imputata presso l'appartamento illecitamente alimentato e per questo poterne desumere una sua responsabilità per il reato contestato". Insufficienza dimostrata anche dalla richiesta della pubblica accusa di escutere un teste, ammesso dal giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., che tuttavia non ha reso un effettivo contributo di ulteriore conoscenza. Risulta meramente apodittica l'affermazione del giudice di primo grado per la quale sussiste il reato "atteso che al momento del controllo l'appartamento era alimentato da energia elettrica grazie a un allaccio diretto alla rete"; il pertinente rilievo operato in secondo grado ha avuto quale esito una replica viziata da 'errori e contraddizioni', perché non è mai risultato con certezza che l'appartamento in questione fosse alimentato mediante allaccio abusivo alla morsetteria del quadro centralizzato dell'EL e che fosse della ZZ. A tal ultimo riguardo, la Corte di appello ha ritenuto diversamente sulla scorta di quanto il teste GA ha riferito essergli stato riferito;
quindi incorrendo nella violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In primo motivo è manifestamente infondato. Giova muovere dal rammentare il principio secondo il quale, in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente (Sez. 3, n. 11671 dei 24/02/2015, Rv. 263052). Orbene, il reato ascritto all'odierna ricorrente è stato commesso il 18.3.2014 e trovando applicazione il termine di prescrizione di sei anni (ai sensi dell'art. 157, comma 11, cod. pen., trattandosi di reato punito con la pena massima di sei anni), su questo va apportato un primo aumento di un anno e mezzo in forza dell'art. 161 cod. pen. e quindi un secondo aumento per effetto del rinvio dell'udienza dovuto ad astensione del difensore;
aumento che è pari all'intero periodo tra le due udienze in considerazione (8.5.19-15.4.20), ovvero 342 giorni, pari a 11 mesi e 12 giorni. Ne consegue che il termine dopo il quale si poteva determinare l'estinzione del reato per prescrizione era il 30.8.2022. Pertanto, già solo considerando l'incidenza della sospensione del tempo della prescrizione prevista dal regime 'ordinario' deve concludersi che la prescrizione non era maturata prima della deliberazione del giudice di secondo grado. Ciò implica non solo che la Corte di appello ha correttamente respinto la prospettazione difensiva;
ma anche che risulta superfluo esaminare l'ulteriore profilo introdotto dalla ricorrente, di una illegittima applicazione dell'art. 83, co. 7 lett. g) del d.l. n. 18/2020, siccome disposizione colpita dalle censure della Corte costituzionale. 1.2. Il secondo motivo si concreta in rilievi non consentiti in sede di legittimità, giacché non vengono prospettati vizi di motivazione, bensì un'alternativa ricostruzione degli accadimenti, peraltro riproponendo rilievi già avanzati in sede di appello e superati dalla Corte di appello con motivazione non manifestamente illogica. Quanto al punto della disponibilità dell'appartamento da parte della ZZ, non irragionevolmente la Corte di appello ha tratto la circostanza dal fatto che l'imputata aveva indicato proprio tale domicilio come quello nel quale voleva ricevere la comunicazione degli atti del procedimento e dall'assenza di indicazioni dell'imputata delle ragioni di ciò, diverse dall'avere la disponibilità di quell'appartamento. Quanto al fatto che l'appartamento in questione fosse alimentato mediante l'allaccio abusivo, la Corte di appello ha tratto la circostanza in modo ragionevole dal fatto che il citofono dell'appartamento in questione smetteva di funzionare quando veniva distaccato il collegamento abusivo. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/10/2022.