Sentenza 28 maggio 2009
Massime • 1
In tema di applicazione nella fase esecutiva della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta, da parte del giudice dell'esecuzione, l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2009, n. 24571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24571 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/05/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1809
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 031261/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI AN N. IL 03/07/1977;
avverso ORDINANZA del 29/02/2008 TRIBUNALE di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. CIAMPOLI Luigi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso, con richiamo delle conclusioni in precedenza rassegnate il 26 novembre 2008 dal proprio Ufficio, per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa per le Ammende.
RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 29 febbraio 2008 e depositata in pari data, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena concesso al condannato dal medesimo Tribunale, giusta sentenze 24 marzo 2000 (irrevocabile dall'11 giugno 2000), per reato commesso il 24 marzo 2000; il 7 maggio 2001 (irrevocabile dal 22 giugno 2001), per reato commesso il 6 maggio 2001; e 19 febbraio 2003 (irrevocabile dal 2 marzo 2005), per reato commesso il 18 febbraio 2003, motivando che la terza condanna, inflitta per delitto commesso entro cinque anni dal passaggio in giudicato delle prime due, comportava ai sensi dell'art.168 c.p., comma 1, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena con le sentenze 20 marzo 2000 e 7 maggio 2001; mentre, a norma dell'art. 168 c.p., comma 3, doveva essere revocata in executivis la illegittima reiterazione (per la terza volta) del beneficio elargito anche con l'ultima condanna. Contestualmente il Tribunale ha deliberato di rigettare "la istanza avanzata dal difensore dell'imputato" (rectius: condannato), senza, peraltro, indicare il relativo contenuto, ne' le ragioni della reiezione.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Mangiapane Filippo, mediante atto del 26 marzo 2008, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione dell'art. 671 c.p., nonché della motivazione, censurando che il Tribunale ha omesso di esaminare la istanza difensiva per il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali era stato concesso il beneficio revocato e di indicare le ragioni del rigetto.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 6 aprile 2009, ribadisce la manifesta infondatezza dei motivi presentati dal ricorrente a sostegno della impugnazione. 4. - Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata è inficiata dalla mancanza della motivazione sulla mozione difensiva per il riconoscimento della continuazione. Il vizio si ripercuote sulla disposta revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena alla luce del principio di diritto, secondo il quale: "in tema di applicazione nella fase esecutiva della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta, da parte del giudice dell'esecuzione, l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge" (v. da ultimo: Sez. 1^, 15 gennaio 2008, n. 5579, Zerilli, massima n. 238882). Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina, in funzione di giudice della esecuzione.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2009