Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2002, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL P00630/02 REPUBBLICA IT IA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE 1 all'esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 11468/99 Dott. Angelo GIULIANO - Rel. Consigliere - Dott. Luigi Francesco DI NANNI - 1642 Cron. - Consigliere - Dott. Ennio MALZONE 196 Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere - Ud. 12/10/01 Consigliere Dot.t. Donato CALABRESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio SENTENZA dal Sig. S E 24 ORE littper din 1. GEN. 2 002diritti21 su ricorso proposto da: IL CANCELLIERE BANCA ROMA SPA, società elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 7, presso lo studio dell'avvocato CHINES MARCO, che lo difende unitamente all'avvocato CORONATI RODOLFO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA IMMOBILIARE IN SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore sig. Alessio Silvestri, nonchè dei liquidatori giudiziali, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MINUTILLO TURTUN, difesa 2001 1753 dall'avvocato GIUSEPPE BAVETTA, giusta delega in atti;
1 - controricorrente nonchè
contro
RI GO, CREDITO ITALIANO, SICILCASSA SPA E PER ESSA BANCA SICILIA, CREDITO FONDIARIO CASSA CENTRALE RISPARMIO PROV, BNL, COND VIA M IBLEI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 313/98 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione II civile emessa il 6/3/1998, depositata il 22/04/98; rg.181/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato RODOLFO CORONATI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE BAVETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Banca di Roma, creditrice di UG CC della scmma di oltre 75 milioni ha iniziato un procedimento di. esecuzione forzata contro il suo debitore con le forme dell'espropriazione immobiliare. UG CC ha proposto opposizione all'esecuzione con ricorso del 7 luglio 1994, sostenendo che l'immobi- 2 le pignorato non poteva formare oggetto di pignoramen- to, in quanto formava oggetto di cessione ai suoi cre- ditori. L'opposizione è stata rigettata dal tribunale di J Palermo e la decisione è stata riformata dalla Corte di p. appello di Palermo, con sentenza del 22 aprile 1998, che ha accolto l'opposizione all'esecuzione.
2. La Banca ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione notificato alle controparti tra il 28 maggio ed il 4 giugno 1999. Resiste con controricorso la spa Immobiliare Gli altri intimati Credito Italiano, Sicilcassa, Credito fondiario della cassa centrale di Risparmio per le Province Siciliane V.E., Banca Nazionale del Lavoro e Condominio di via Monti Iblei non hanno svolto atti- vità difensiva. La Banca di Roma e la spa Immobiliare hanno deposi- tato anche memoria 3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, è stata pubblicata il 22 aprile 1998 ed il ricorso per cassazione notifi- cato il 28 maggio ed il 4 giugno 1999. La proposizione del ricorso, cioè, è avvenuta oltre i termine annuale di decadenza indicato dall'art. 327 cod. proc. civ., il quale decorre "dalla pubblicazione della sentenza" come specifica la norma. 1 appena il caso di ricordare che la sospensione E' dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. (ordinamento giudiziario) ed a quelli di opposi- zione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, come questa Corte ha ripetutamente af- 100T 129.11 fermato: sent. 26 novembre 1996 n. 8490 e 12 novembre 1997, n. 11166, tra le altre. 456T 1033 " TOT. 139,44 Le spese di questo giudizio possono essere compen- sate tra le parti di questo giudizio, ricorrendo giu- stificati motivi.
P. q. m.
1 7 7/ 8" La Corte dichiara inammissibile il ricorso e di- . . . chiara interamente compensate le spese di questo giudi- zio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, 12 ottobre 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. 26 Il Pre dente 002 Depositata in Cancelleria Года ENTRATE Joggi, Il 1.1.07 ILCANCELLIERE 01 Gine Cabo IL CANCELLIEREC1 7 1 : Gina Casoli 2 1