Sentenza 23 gennaio 2008
Massime • 1
Non è viziata da nullità l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere priva dell'indicazione delle norme di legge violate e della descrizione sommaria del fatto, qualora la carenza di detti elementi sia compensata dal giudice nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, con la precisazione dei motivi di quest'ultimo e la contestazione all'indagato dei reati ravvisati a suo carico, nonché con la lettura della richiesta di misura formulata dal P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2008, n. 7452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7452 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 23/01/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 157
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 032950/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ZHENG MINGHAO, N. IL 13/02/1964;
avverso ORDINANZA del 24/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DR. ROMBOLÀ MARCELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Consolo Santi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. DE MEO MATTEO (foro di Venezia), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 24/4/07 il Tribunale del riesame di Venezia confermava l'ordinanza 5/4/07 del Gip del Tribunale di Vicenza che disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del cittadino cinese NG HA, indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 per aver favorito la permanenza nel territorio dello Stato di nove connazionali privi di permesso di soggiorno (che ospitava presso una pelletteria dove lavoravano alle sue dipendenze) al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.
Ricorreva il difensore dello NG, deducendo l'inosservanza di norme processauli stabilite a pena di nullità (l'Occ del Gip di Vicenza, in violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 1, lett. b, mancava dell'indicazione degli articoli di legge violati e della descrizione, pur sommaria, del fatto), l'illogicità e contraddittorietà della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza a carico di NG HA (l'attività commerciale, di cui peraltro lo NG non era titolare ma semplice dipendente, era regolare), la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari (di modesta gravita i precedenti dello NG e non specifici), la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla necessità della custodia in carcere (erano stati chiesti gli arresti domiciliari anche in abitazione diversa da quella adiacente alla pelletteria dove egli abitava).
All'udienza fissata per la discussione le parti concludevano come da verbale (per il rigetto del ricorso il PG, per il suo accoglimento il difensore) e la Corte riservava la decisione.
Il ricorso va rigettato. È vero che l'art. 292 c.p.p., comma 2 prescrive a pena di nullità che l'ordinanza che dispone la misura cautelare contenga (lett. b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate ed è un fatto che l'ordinanza del Gip del Tribunale di Vicenza, mancante di intestazione, è carente e dell'una e dell'altra. È anche vero però che già nel 1999 sono intervenute sul punto le Sezioni Unite della Cassazione (propriamente richiamate dal PG nella discussione orale), che hanno precisato come "il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, imposto a pena di nullità dall'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), come contenuto minimo dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, ha la funzione di informare l'indagato o l'imputato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che esso può dirsi soddisfatto quando i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza, a nulla rilevando che risultino richiamati espressamente gli articoli di legge relativi all'oggetto della contestazione" (c.c. 14/7/99, dep. 3/9/99, n. 16, Ruga). Se pertanto non è questione di forma ma di sostanza (possibilità dell'esercizio del diritto di difesa), deve darsi atto che nel caso di specie la pur deprecabile carenza del testo è stata ampiamente compensata da quanto avvenuto nel corso dell'udienza di convalida, dove (vedi verbale) il Giudice ha indicato all'arrestato (a conoscenza della lingua italiana) i motivi dell'arresto e gli ha contestato i reati ravvisati a suo carico nonché la richiesta di misura cautelare avanzata dal PM, come da istanza scritta in atti.
Non hanno rilievo, pertanto, le osservazioni della difesa ricorrente per cui dal verbale non risulta che sia stata data lettura della richiesta del PM e nella stessa ordinanza si riferisce che è stata data lettura della richiesta ma non delle imputazioni. Anche le altre doglianze sono infondate. Il reato contestato per cui devono sussistere gravi indizi di colpevolezza è non già la frode in commercio (nel qual caso avrebbe avuto rilievo l'autenticità degli accessori di abbigliamento, prodotti per conto di case produttrici di marchi famosi, rivendicata dalla difesa) ma la favorita permanenza di stranieri clandestini nel territorio italiano al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità (si ricorda che i quattordici dipendenti, tra i quali i nove clandestini, alloggiavano in locali attigui a quelli di lavoro in spazi angusti e di scarsa igiene, con orari e compensi inaccertati e senza garanzie previdenziali e di sicurezza). Poco importa allora che lo NG fosse o no il titolare della pelletteria o del contratto di locazione dell'immobile in cui operava (circostanze negate dalla difesa) o solo un preposto (peraltro ben remunerato: è incontestato che risultino effettuate da parte sua cospicue rimesse all'estero). Il reato avrebbe solo altri concorrenti. Circa le esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere si ricorda che i due precedenti penali dello NG (citati dalla stessa difesa), sia pure contravvenzionali, riguardano comunque la sicurezza delle norme del lavoro e la regolare presenza sul territorio di cittadini stranieri. Inoltre i proposti arresti domiciliari presso l'abitazione di connazionali dell'indagato non danno alcuna garanzia di non reiterazione dei reati della stessa specie di quello per cui si procede.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Va inoltre disposto ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2008