Sentenza 23 ottobre 1998
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con il quale viene rigettata nel merito un'istanza di riesame, pur in presenza di una tempestiva rinuncia ad essa da parte dell'interessato, che ne comporta immediata declaratoria di inammissibilità; e ciò perché è configurabile un suo interesse a non consentire il formarsi, attraverso il riesame, di un giudicato cautelare, per poter presentare successivamente domanda di revoca della misura e, se del caso, appello a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'eventuale provvedimento di rigetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/1998, n. 5211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5211 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori Camera di consiglio
Dott. Giulio Carlucci Presidente del 23/10/1998
Dott. Giorgio Santacroce Consigliere SENTENZA
Dott. Anna Mabellini " N. 5211
Dott. Gianfranco Riggio " REGISTRO GENERALE
Dott. Dario De Pascalis " N.22945/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da LL NN, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 4 maggio 1998.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. dott. Mario Fraticelli il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con la impugnata ordinanza il Tribunale ha rigettato l'istanza di riesame del provvedimento di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dello LL quale indagato per il reato ex art. 416bis c.p. come partecipe al clan NI operante nel quartiere S. Paolo della città di Bari.
Con il ricorso in esame, proposto direttamente dall'imputato, si è lamentato che il Tribunale del riesame non avesse tenuto conto della rinuncia manifestata da esso LL fin dal 30 aprile 1998 con riferimento alla richiesta di riesame avanzata dal suo difensore. Così operando, ha proseguito il ricorrente, il Tribunale aveva emesso un provvedimento nullo in quanto avrebbe potuto e dovuto solo dichiarare la inammissibilità del ricorso rinunciato. Il presente ricorso, concludeva poi lo LL, trovava la sua spiegazione nella volontà che egli aveva di non far nascere un giudicato cautelare sulla misura custodiale adottata nei suoi confronti.
Preso atto che in effetti lo LL ebbe a comunicare regolarmente la sua rinuncia alla richiesta di riesame avanzata dal suo difensore e rilevato che lo stesso ha comunque interesse al presente ricorso onde vedere annullata la impugnata ordinanza del Tribunale del riesame, devesi accogliere il ricorso medesimo con conseguente annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che la rinuncia alla impugnazione, ed anche quindi alla richiesta di riesame (vedi Sez. I, ordin. 265 del 1/3/93, imp. Barberi), determina ipso iure l'inammissibilità del gravame con conseguente nullità di qualsiasi provvedimento diverso da quello dichiarativo della inammissibilità medesima.
Là dove questa collegio precedente decisione di altra sezione di questa Corte (vedi sez. 3, sent. 1717 del 13/8/93, imp. Sparacio) è nella individuazione, nei casi come quello in esame, di un sussistente interesse della parte ad impugnare in cassazione il provvedimento che non avesse tenuto conto della rinuncia al riesame tempestivamente e validamente comunicata;
e tale interesse va individuato, come correttamente evidenziato dal ricorrente, nel non dar vita tramite il riesame ad un giudicato cautelare, onde poter presentare successivamente eventuale domanda di revoca della misura e, se del caso, appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'eventuale provvedimento di rigetto.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario al sensi dell'art. 94, co. 1 ter, Norme di Attuaz. del C.P.P.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1998