Sentenza 23 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2002, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 00729/02 CORTE SUPREMA DI CASSA Oggetto SANZIONE AMMINISTRATIVA emposta dagli I Magistrati: R.G.N. 6694/99 Dott. AR Gabriella LUCCIOLI Presidente ADAMO Rel. Consigliere Dott. MA MARZIALE - Consigliere Cron. ፈያያያ Dott. Giuseppe Rep. Dott. ES AR FIORETTI Consigliere - Ud. 27/09/2001 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO DI VENEZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
D'IA NC IO;
intimato avverso la sentenza n. 162/98 del Pretore di VENEZIA, depositata il 28/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2001 dal Consigliere Dott. MA2001 1985 ADAMO;
1 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine02 l'accoglimento del ricerão Svolgimento del processo Con ricorso in data 16.5.1998 ES MA D'IA proponeva opposizione avverso l'ordinanza in- giunzione di pagamento emessa dal Prefetto di Venezia per avere l'opponente violato l'art. 157 C.d.S. Lamentava il ricorrente che l'ordinanza non era mo- tivata e che non era stato applicato l'art. 131 C.d.S. Instaurato il contraddittorio, nel corso della pri- ma udienza il 'IA contestava la legittimità dell'or- dinanza ingiunzione sotto il profilo del difetto di de- Bellam lega in capo al sottoscrittore del documento, dichiara- tosi Vice Prefetto Ispettore. Con sentenza in data 28.12.1998 il Pretore di Vene- zia accoglieva l'opposizione sul presupposto che non risultava provato il preventivo rilascio di delega al sottoscrittore del documento. Per la cassazione della sentenza del Pretore propo- ne ricorso fondato su unico motivo il Prefetto di Vene- Generale zia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Non svolge attività difensiva l'intimato. 2 Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Avvocatura Generale dello Stato censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 204 C.d.S. e del D.lgs 29/1993, in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Rileva al riguardo l'Avvocatura che nessuna norma di legge richiede la necessità di un preventivo speci- fico e singolo provvedimento autorizzatorio all'esple- tamento del servizio, posto che l'art. 11 D.lgs. 30.4.1992 n 285, che regola il potere di coordinamento, nell'ambito del Ministero dell'Interno, non sindacabile dall'A.G.O., prescinde, nel regolare tale potere, dal- la necessità di preventiva emanazione di specifici e distinti atti formali preparatori, potendosi il potere di coordinamento concretizzare in qualsiasi forma di iniziativa o attività prodromica, volta a disciplinare y m a l l e B un organico e ordinato svolgimento del servizio, sia pure in base a principi e direttive di carattere gene- rale". Erroneamente quindi il Pretore ha ritenuto la nul- lità dell'ordinanza ingiunzione posto che l'atto ogget- to di accertamento non può trovare restrizioni procedu- rali o di forma, in difetto di espresse prescrizioni di legge. Preliminare ed assorbente è l'esame della tempesti- 3 vità del ricorso. Al riguardo si Osserva che dalla copia autentica della impugnata sentenza, prodotta dal ricorrente, ri- sulta che la sentenza del Pretore è stata notificata al Prefetto di Venezia, contumace nel giudizio di merito, presso la sede della Prefettura, in data 15.1.1999 e che dalla relata di notifica del ricorso si evince che il ricorso stesso è stato notificato all'intimato Fran- cesco MA D' IA solo il 25.3.1999 allorchè la impu- gnata sentenza era passata in giudicato, a seguito del decorso del termine di gg. 60 dalla sua notifica, pre- visto dall'art. 325 comma 2 c.p.c. Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammis- sibile. Nulla spese non essendosi l'intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 27. settembre.2001. Il Consigliere estensore Il Presidente MA Adamo AR Gabriella Luccioli Mor's dame DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 GEN. 2002 IL CANCELLIERE AR Di ZOAR Di ZO Oggi, IL CANCELLIERE AR Di ZO صهمس ه