Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14776 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 20804/00 UD. 06.05.2003 REPUBBLICA ITALIANA D147 76/ 03 IN NOME DE. POR LO ITALIANO CASSAZIONE LA CORTE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Слои 29 865 Dott. Rafaele CORONA Presidente Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ref. 3545 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Emilio MALPICA Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 20804/00 proposto Oggetto: Opposizione da decreto ingiuntivo. BO DE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Paraguay n. 18, presso lo studio dell'Avv. Ranieri Honorati che unitamente all'Avv. Giovanni Raitè la difende come da procura in calce alricorso. RICORRENTE Alifand contro \CONDOMINIO SAN FRANCESCO VIA LIONI n. 3/C, CO- MO, in persona del suo Amministratore p.t. geom. Marco Quadranti, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere 731/03 Marzio n. 1, presso lo studio dell' Avv. Antonio Vianello che lo difende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza del Tribunale di Como n. 349/00 del 23.02.2000 / 28.03.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06.05.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Antonio Vianello. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Libera- tino Alberto Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DE NO propose opposizione avverso il decreto in- giuntivo emesso dal Pretore di Como per il pagamento della - somma di £. 6.823.317, oltre accessori di legge, per spese condominiali (consuntivo 94/95 e preventivo 95/96) a favore del Condominio S. Francesco di via Leoni n. 3/c (in seguito so- lo Condominio), deducendo la nullità di detto decreto perché emesso in virtù di delibera assembleare 9.6.1995 affetta da nullità assoluta. All'esito dell'istruttoria, il Pretore rigettò l'opposizione. Il gravame proposto dalla NO fu respinto dal Tribunale Abffante di Como, il quale, con la sentenza (349/00) ora impugnata, osservò che i dedotti vizi della delibera assembleare (carenza di valida informazione sulla congruità e debenza delle spese e- 2 sposte nel consuntivo) comportavano, come correttamente ri- tenuto dal primo giudice, non la nullità ma l'annullabilità del- la deliberazione, da farsi valere nel termine, non rispettato, di decadenza stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1137 c.c.. Avverso tale sentenza la NO ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi. Il Condominio ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente lamenta la mancata pronuncia sull'intera domanda, in quanto il Tribunale non avrebbe preso in esame il profilo, dedotto con l'atto di appello, di nullità della delibera assembleare per aver inciso sui diritti individuali dei condomi- ni, ponendo le spese di opere eseguite su proprietà esclusiva a carico di un condomino (la NO).
1.1. Il motivo è infondato, perché, a parte la sua genericità, dall'esame dell'atto di appello (consentito essendo stato dedot- to un error in procedendo) non risulta che la NO abbia dedotto la nullità della delibera assembleare per aver statuito sui diritti individuali di singoli condomini, avendo censurato, la gravata sentenza di primo grado, per il profilo che interessa, in base al rilievo che le opere in contestazione richiedevano l'assenso dell'interessato (assenso che la NO asseriva di 3 non aver mai dato) e che la ripartizione della spesa relativa al- le opere dei frontalini eseguita dall'amministratore era stata fatta secondo criteri di una precedente delibera (9.12.1993) di- chiarata nulla con sentenza (19.3/14.5.96 del Tribunale di Como) passata in giudicato.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 1137 c.c., nonché degli artt. 1130, ultimo comma, e 1135 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la ri- corrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sol- tanto annullabile, e non radicalmente nulla, la delibera con- dominiale 9.6.1995, eccedente i limiti delle attribuzioni dell' assemblea e lesiva dei diritti di ciascun condomino, in quanto riguardante spese relative ad opere afferenti alla proprietà e- sclusiva. Inoltre la nullità della delibera sussisteva anche per la provata inadempienza dell'amministratore all'obbligazione di rendere il conto, dovendosi far rientrare nel novero delle de- libere aventi oggetto impossibile, o contrario alla legge, quelle di approvazione di un conto inesistente ovvero di un conto in- cludente spese non di competenza dei condomini.
2.1. Il motivo non ha pregio, perché, come correttamente ri- Alfink tenuto nella sentenza impugnata, sono nulle soltanto quelle delibere dell'assemblea condominiale che sono prive degli ele- menti essenziali, ovvero hanno un oggetto impossibile o illecito o esorbitante dalle attribuzioni dell'assemblea, in quanto prov- 4 vedono su materie rispetto alle quali non è riconosciuto il po- tere deliberativo dell'organo collegiale, oppure riguardano in- novazioni lesive dei diritti di ciascun condomino sulle cose o servizi comuni o su proprietà esclusiva. Sono, invece, soltanto annullabili, nei termini previsti dall'art. 1117 c.c., le delibere affette da vizi formali, cioè prese in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari, attinenti al procedimen- to di convocazione o d'informazione dell'assemblea (cfr. ex plu- rimis: Cass. 2.10.2000, n. 13013; 5.2.2000, n. 1292). La ricorrente aveva dedotto (non la violazione dei diritti di proprietà esclusiva, ma) la carenza di valida informazione sul- la congruità e debenza delle somme esposte nel consuntivo. Giustamente i giudici di merito hanno rilevato che tale caren- za di informazione, attinente al merito della volontà assemble- are e al sindacato sull'opportunità e convenienza della spesa, dava luogo non alla nullità ma alla annullabilità della delibera assembleare, da farsi valere nei termini previsti dall'art. 1117 c.c., che nel caso specifico non erano stati rispettati. Introduce una questione nuova, come tale inammissibile, la dedotta inadempienza dell'amministratore all'obbligazione di Adiport rendere il conto.
3. Col terzo motivo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorren- te assume che la sentenza impugnata: a) avrebbe omesso di 5 motivare sulla distinzione tra spese condominiali e quelle per- sonali dei singoli condomini, con conseguente nullità della de- iibera 9.6.1995, per eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'assemblea, ponendo a carico del singolo condomino (Bognoio) spese relative ad opere eseguite su proprietà individuale, b) a- vrebbe mancato di rilevare la contrarietà deila delibera 9.6. 1995 e di quella precedente del 16.6.1994 con il disposto della sentenza 19.03/14.05.1996 del Tribunale di Como, che aveva dichiarato nulla una precedente delibera del 9.12.1993, avente ad oggetto le medesime opere, per aver inciso sui diritti indivi- duali dei condomini;
c) avrebbe omesso di rilevare la non ri- spondenza della trascrizione del verbale d'assemblea prodotto all'originale, ritenendo la NO non legittimata ad impugna- re la delibera perché non dissenziente, senza considerare la postilla contenuta nell'originale dove è detto che "si oppone la signora NO".
3.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili. Quanto al primo, la ricorrente prospetta un vizio di eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'assemblea, ponendo a carico del singolo condomino (NO) spese relative ad opere ese- guite su proprietà individuali, sulla base di una questione che, come detto, non risulta essere stata portata a cognizione del giudice d'appello. 6 In ordine al secondo profilo, la ricorrente non tiene conto che la pronuncia di nullità di una precedente delibera condo- minale non comporta automaticamente la nullità di una suc- cessiva delibera che abbia provveduto sulla stessa materia, se non affetta da vizi che comportano tale sanzione. Quanto al terzo profilo, la lamentata “non rispondenza" del- la trascrizione del verbale d'assemblea all'originale steso a mano, implica un disconoscimento che, essendo stato per la prima volta compiuto solo in sede di ricorso per cassazione, è tardivo, oltre che inammissibile. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 45,50, oltre Euro 1.000,00 per onorario, con accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 6 maggio 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino blank IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma - 3 OTT. 2003 Cerico Co7. CANCEL IL CANCELLIERE C1 7