CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2023, n. 13518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13518 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA DE nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del di. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. CE NE che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13518 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/11/2022 il Tribunale di Verona, pronunciando sulla richiesta di ZA DE avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del P.M. della Procura della repubblica presso il Tribunale di Verona, emesso il 21/10/2022, ha confermato il decreto di convalida del sequestro di • un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina avente peso lordo complessivo pari a circa 1,478 kg, suddivisa in un panetto avente peso di 1,218 kg e un involucro in cellophane contenente 260 grammi di sostanza;
• uno smartphone Xiaomi avente IMEI 1 869236052249927 e IMEI 2 869236052249935, con relativa scheda SIM e scheda di memoria micro SD;
• uno smartphone Samsung Galaxy 205 avente IMEI 1 354998113746926 e IMEI 2 354999113746924, con relativa scheda SIM;
• un'autovettura Mercedes Classe B targata DN733XY; cui ha proceduto congiuntamente personale del N.O.R. della Compagnia dei Carabinieri di Peschiera del Garda e di San Dona di Piave, con inizio delle opera- zioni alle ore 15.45 circa e termine delle stesse alle ore 16.20. L'incolpazione provvisoria nei confronti dell'odierno ricorrente gli vede con- testato il reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. n. 309/1990, perché, senza l'autoriz- zazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 del medesimo decreto, illecitamente trasportava, a bordo dell'autovettura Mercedes Classe 8 tar- gata DN733XY, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina avente peso lordo complessivo pari a circa 1,478 kg, suddivisa in un panetto avente peso di 1,218 kg e un involucro in cellophane contenente 260 grammi di sostanza. Commesso a Casteinuovo del Garda, in data 20 ottobre 2022. Con recidiva infra- quiriq uen na le. 2. Ricorre AH Abdelkeirn, a mezzo del proprio difensore di fiducia, de- ducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la mo- tivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, di:sp. att., cod. proc. pen. in relazione al solo sequestro dell'autovettura: Con un unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione laddove si è ritenuto che il P.M. abbia assolto l'onere motivazionale relativo all'in- dicazione delle esigenze probatorie. Il ricorrente espone che il decreto di convalida di perquisizione e sequestro è stato emesso con lo scopo di appurare se il veicolo sia stato modificato al fine di occultarvi la sostanza stupefacente. L'impugnata ordinanza ha ritenuto soddisfatto l'onere motivazionale, nono- stante emergesse dai dati di indagine che lo stupefacente era stato rinvenuto non occultato all'interno dell'autovettura, come verbalizzato dagli agenti di P.G. 2 Ci si duole che il tribunale non abbia considerato che lo stupefacente, sep- pure nascosto in involucri, è stato rinvenuto sul sedile posteriore lato guida e, quindi, non all'interno di vani o parti della vettura modificata a tal fine. Pertanto, nessun accertamento dovrà compiersi sull'auto, che non può ri- tenersi mezzo indispensabile per la commissione del reato. Si lamenta l'illogicità della motivazione fornita dal P.M. in palese contrad- dizione con l'accertamento svolto dagli agenti, che riferiscono, nella comunicazione di notizia di reato, di aver rivenuto lo stupefacente sul sedile posteriore lato guida, senza riportare in nessun verbale la possibile esistenza di vani segreti nell'auto- vettura. Si contesta l'esistenza di un collegamento stabile tra il veicolo e l'attività criminosa, essendo stata l'attività di trasporto dello stupefacente meramente epi- sodica ed occasionale. Si sostiene che non vi sarebbe traccia di alcuna modifica strutturale o vano segreto tali da qualificare l'auto come mezzo indispensabile per la commissione del reato. Risulterebbero incomprensibili, pertanto, le ragioni alla base di quanto so- stenuto dal P.M. e confermato dal tribunale del riesame. Vengono riportati i principi stabiliti da questa Corte in tema di confisca fa- coltativa e di nesso strumentale tra bene e reato, al fine di evidenziare l'assoluta illogicità del provvedimento impugnato. Si ribadisce, quindi, che l'occultamento della sostanza stupefacente è av- venuto senza alcuna modifica o elaborazione della vettura e che le attività di in- dagine sulla stessa sono state già svolte. Non sussisterebbe alcuna necessità di mantenere il vincolo di indisponibilità sul bene, tanto è vero che il P.M., a tutt'oggi', non ha disposto nessun ulteriore accertamento sull'auto. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con ogni ulteriore conseguenza di legge. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale, il P.G., che ha chiesto dichiararsi rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. 2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dm esso ovvero agevolare la commis- sione di altri reati. L'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanza in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "er- rores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di c:oerenza, completezza e ragionevo- lezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giu- dice vedasi Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296). E' stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per vio- lazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per ren- dere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'ob- bligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il co- dice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costi- tuente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è invece necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicenda anche in semplici termini di "fumus". 4 3. Nel caso in esame, si è senz'altro al di fuori di tali ipotesi perché il Tri- bunale di Verona ha seguito un percorso motivazionale del tutto coerente laddove ha dato atto, incontestata la sussistenza del fumus del reato ipotizzato (come pa- cificamente emerge dalla C.N.R. redatta dai Carabinieri della Compagnia di Pe- schiera del Garda, Nucleo Operativo e Radiomobile del 20.10.22 e allegati, atti dai quali emergono elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato di trasporto di sostanza stupefacente) che, sotto il diverso profilo delle esigenze probatorie, il sequestro ha avuto ad oggetto all'evidenza un bene che costituisce corpo del reato di cui è pacifica la sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, cosicché non occorreva ulte- riore motivazione - rispetto a quella, peraltro ben articolata, indicata dal P.M. nel decreto impugnato - in relazione alla necessità del vincolo in funzione dell'accer- tamento dei fatti (nella specie, "al fine di appurare se sia stato artatamente modi- ficato per potervi occultare più agevolmente sostanza stupefacente"). Privo di aporie logiche appare il rilievo dei giudici scaligeri che avallano la tesi del giudice della convalida secondo cui nel caso di specie l'apprensione del bene sopra indicato si giustifica - essendo evidente la relazione di asservimento dell'autovettura rispetto al reato contestato (trasporto di sostanze stupefacenti) - con la necessità di procedere agli opportuni accertamenti sul mezzo al fine di rin- venire eventuali nascondigli ovvero modifiche strutturali all'interno dei quali po- trebbe essere occultata altra sostanza stupefacente, oltre a quella rinvenuta sul sedile posteriore della stessa. Ciò in ragione, evidentemente, non del luogo dov'era collocata l'ingente quan- tità di sostanza stupefacente caduta in sequestro, ma della possibilità che ve ne fosse altra occultata all'interno della vettura. Il provvedimento impugnato, pertanto, opera un buon governo del dictum di questa Corte di legittimità secondo cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 2 marzo 2023
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del di. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. CE NE che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13518 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/11/2022 il Tribunale di Verona, pronunciando sulla richiesta di ZA DE avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del P.M. della Procura della repubblica presso il Tribunale di Verona, emesso il 21/10/2022, ha confermato il decreto di convalida del sequestro di • un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina avente peso lordo complessivo pari a circa 1,478 kg, suddivisa in un panetto avente peso di 1,218 kg e un involucro in cellophane contenente 260 grammi di sostanza;
• uno smartphone Xiaomi avente IMEI 1 869236052249927 e IMEI 2 869236052249935, con relativa scheda SIM e scheda di memoria micro SD;
• uno smartphone Samsung Galaxy 205 avente IMEI 1 354998113746926 e IMEI 2 354999113746924, con relativa scheda SIM;
• un'autovettura Mercedes Classe B targata DN733XY; cui ha proceduto congiuntamente personale del N.O.R. della Compagnia dei Carabinieri di Peschiera del Garda e di San Dona di Piave, con inizio delle opera- zioni alle ore 15.45 circa e termine delle stesse alle ore 16.20. L'incolpazione provvisoria nei confronti dell'odierno ricorrente gli vede con- testato il reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. n. 309/1990, perché, senza l'autoriz- zazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 del medesimo decreto, illecitamente trasportava, a bordo dell'autovettura Mercedes Classe 8 tar- gata DN733XY, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina avente peso lordo complessivo pari a circa 1,478 kg, suddivisa in un panetto avente peso di 1,218 kg e un involucro in cellophane contenente 260 grammi di sostanza. Commesso a Casteinuovo del Garda, in data 20 ottobre 2022. Con recidiva infra- quiriq uen na le. 2. Ricorre AH Abdelkeirn, a mezzo del proprio difensore di fiducia, de- ducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la mo- tivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, di:sp. att., cod. proc. pen. in relazione al solo sequestro dell'autovettura: Con un unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione laddove si è ritenuto che il P.M. abbia assolto l'onere motivazionale relativo all'in- dicazione delle esigenze probatorie. Il ricorrente espone che il decreto di convalida di perquisizione e sequestro è stato emesso con lo scopo di appurare se il veicolo sia stato modificato al fine di occultarvi la sostanza stupefacente. L'impugnata ordinanza ha ritenuto soddisfatto l'onere motivazionale, nono- stante emergesse dai dati di indagine che lo stupefacente era stato rinvenuto non occultato all'interno dell'autovettura, come verbalizzato dagli agenti di P.G. 2 Ci si duole che il tribunale non abbia considerato che lo stupefacente, sep- pure nascosto in involucri, è stato rinvenuto sul sedile posteriore lato guida e, quindi, non all'interno di vani o parti della vettura modificata a tal fine. Pertanto, nessun accertamento dovrà compiersi sull'auto, che non può ri- tenersi mezzo indispensabile per la commissione del reato. Si lamenta l'illogicità della motivazione fornita dal P.M. in palese contrad- dizione con l'accertamento svolto dagli agenti, che riferiscono, nella comunicazione di notizia di reato, di aver rivenuto lo stupefacente sul sedile posteriore lato guida, senza riportare in nessun verbale la possibile esistenza di vani segreti nell'auto- vettura. Si contesta l'esistenza di un collegamento stabile tra il veicolo e l'attività criminosa, essendo stata l'attività di trasporto dello stupefacente meramente epi- sodica ed occasionale. Si sostiene che non vi sarebbe traccia di alcuna modifica strutturale o vano segreto tali da qualificare l'auto come mezzo indispensabile per la commissione del reato. Risulterebbero incomprensibili, pertanto, le ragioni alla base di quanto so- stenuto dal P.M. e confermato dal tribunale del riesame. Vengono riportati i principi stabiliti da questa Corte in tema di confisca fa- coltativa e di nesso strumentale tra bene e reato, al fine di evidenziare l'assoluta illogicità del provvedimento impugnato. Si ribadisce, quindi, che l'occultamento della sostanza stupefacente è av- venuto senza alcuna modifica o elaborazione della vettura e che le attività di in- dagine sulla stessa sono state già svolte. Non sussisterebbe alcuna necessità di mantenere il vincolo di indisponibilità sul bene, tanto è vero che il P.M., a tutt'oggi', non ha disposto nessun ulteriore accertamento sull'auto. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con ogni ulteriore conseguenza di legge. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale, il P.G., che ha chiesto dichiararsi rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. 2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze dm esso ovvero agevolare la commis- sione di altri reati. L'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanza in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "er- rores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di c:oerenza, completezza e ragionevo- lezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giu- dice vedasi Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296). E' stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per vio- lazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per ren- dere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'ob- bligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il co- dice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costi- tuente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è invece necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicenda anche in semplici termini di "fumus". 4 3. Nel caso in esame, si è senz'altro al di fuori di tali ipotesi perché il Tri- bunale di Verona ha seguito un percorso motivazionale del tutto coerente laddove ha dato atto, incontestata la sussistenza del fumus del reato ipotizzato (come pa- cificamente emerge dalla C.N.R. redatta dai Carabinieri della Compagnia di Pe- schiera del Garda, Nucleo Operativo e Radiomobile del 20.10.22 e allegati, atti dai quali emergono elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato di trasporto di sostanza stupefacente) che, sotto il diverso profilo delle esigenze probatorie, il sequestro ha avuto ad oggetto all'evidenza un bene che costituisce corpo del reato di cui è pacifica la sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, cosicché non occorreva ulte- riore motivazione - rispetto a quella, peraltro ben articolata, indicata dal P.M. nel decreto impugnato - in relazione alla necessità del vincolo in funzione dell'accer- tamento dei fatti (nella specie, "al fine di appurare se sia stato artatamente modi- ficato per potervi occultare più agevolmente sostanza stupefacente"). Privo di aporie logiche appare il rilievo dei giudici scaligeri che avallano la tesi del giudice della convalida secondo cui nel caso di specie l'apprensione del bene sopra indicato si giustifica - essendo evidente la relazione di asservimento dell'autovettura rispetto al reato contestato (trasporto di sostanze stupefacenti) - con la necessità di procedere agli opportuni accertamenti sul mezzo al fine di rin- venire eventuali nascondigli ovvero modifiche strutturali all'interno dei quali po- trebbe essere occultata altra sostanza stupefacente, oltre a quella rinvenuta sul sedile posteriore della stessa. Ciò in ragione, evidentemente, non del luogo dov'era collocata l'ingente quan- tità di sostanza stupefacente caduta in sequestro, ma della possibilità che ve ne fosse altra occultata all'interno della vettura. Il provvedimento impugnato, pertanto, opera un buon governo del dictum di questa Corte di legittimità secondo cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 2 marzo 2023