Sentenza 16 ottobre 2012
Massime • 1
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisionale da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Parte civile non accetta il rito abbreviato: resta nel processo penale (Cass. 36154/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2025
La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato comporta il venir meno dell'azione civile in sede penale o solamente l'inoperatività della sospensione necessaria per pregiudizialità penale, altrimenti contemplata dal comma dell'art.75 cpp? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE (data ud. 23/05/2018) 27/07/2018, n. 36154 SENTENZA sul ricorso proposto da: G.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2012, n. 42179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42179 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/10/2012
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1427
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 30597/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.M.P.S. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 4431/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sabordinazione della pena sospesa al pagamento della provvisionale. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Sull'appello proposto da S.M.P.S. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Milano in data 01-10-2009 che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 2 sexies e L. n. 54 del 2006, art. 3 per elusione degli obblighi di natura economica verso i figli minori in sede di separazione e successivo divorzio e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa, con risarcimento danni e spese alla costituita parte civile e con una provvisionale al cui pagamento entro sei mesi dal deposito della sentenza era subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 10-5-2011, confermava il giudizio di 1^ grado con aggravio di ulteriori spese alla parte civile.
Avverso tale sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per difetto di motivazione in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche ed alla subordinazione della pena sospesa al pagamento della provvisionale entro un termini illegale perché antecedente al passaggio in giudicato della sentenza nonché per difetto di motivazione circa la qualificazione giuridica del fatto contestato.
Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza attinente la disposta subordinazione della pena sospesa al pagamento della provvisionale entro se i mesi dal deposito della motivazione della sentenza di 1^ grado.
Ed invero, la corretta lettura dell'art. 165 c.p., anche secondo l'orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità, richiede, in ogni caso, che la condizione a cui si subordina la corresponsione della provvisionale decorra dal passaggio in giudicato della sentenza, dopo il quale è dato eventualmente fissare un preciso termine di adempimento. In tali sensi, pertanto, la doglianza del ricorrente è fondata. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. Per il resto il ricorso va rigettato, posto che le doglianze in tema di misura del trattamento sanzionatorio per denegata concessione delle attenuanti generiche attendono ad aspetti riservati al potere discrezionale del giudice di merito, come tale, insidacabile in questa sede di legittimità, se, come nella specie, correttamente e sufficientemente motivato (cfr. fol.4 sentenza impugnata). La doglianza attinente la qualificazione giuridica del fatto contestato si propone in termini di assoluta genericità, a fronte dei corretti elementi accusatori motivatamente contestati al ricorrente in ordine alla sua condotta omissiva, nello sviluppo temporale della vicenda nel suo insieme.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2012