CASS
Sentenza 4 dicembre 2023
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2023, n. 48094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48094 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER UN (CUI 02S090Q) nato il [...] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LAbINA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 48094 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città del 17/02/2022, che aveva ritenuto AP LA colpevole del reato di tentato omicidio, perpetrato in danno di UL HA, per aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, colpendolo alla testa con un martello e cagionandogli la frattura del cranio e, così, determinandone il ricovero in rianimazione con prognosi riservata;
per l'effetto, l'imputato era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare e gli erano state, applicate le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della interdizione legale durante il tempo di espiazione della pena;
era stata pronunciata a carico del prevenuto, altresì, condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile (danni da liquidarsi in separato giudizio), nonché alla rifusione - in favore della parte civile medesima - delle spese di costituzione e .1 assistenza, quantificate in euro diecimila, oltre 'rimborso delle spese generali e accessori di legge. Attenendosi alla ricostruzione storica e oggettiva compiuta dai Giudici di merito, in data 03/06/2021 si accendeva - all'interno dello stabilimento Fincantieri ubicato in Ancona - un vivace litigio, vertente sugli orari di lavoro, fra l'odierno ricorrente e UL HA, colleghi di lavoro in tale opificio. D'improvviso, LA colpiva volontariamente l'altro al capo con un martello acuminato, provocandogli lesioni gravissime, consistite nella frattura della teca cranica. In conseguenza di tale gesto, la vittima era costretta a un prolungato ricovero ospedaliero e, in seguito, alla permanenza in un centro di riabilitazione. 2. Ricorre per cassazione AP LA, a mezzo dell'avv. Marina Quadrini, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla erronea applicazione della legge penale, quanto alla contestata condotta di tentato omicidio, da riqualificarsi nella fattispecie di lesioni personali aggravate ex art. 585, secondo comma, n. 2) cod. pen., avuto riguardo all'elemento soggettivo;
più nello specifico, la difesa lamenta una erronea applicazione della legge penale, in merito alla ritenuta insussistenza del dolo eventuale (incompatibile con il delitto tentato) erroneamente qualificato come dolo diretto e/o alternativo. È stata incongruamente reputata non 2 sussistente tale ricostruzione (con motivazione per relationem, che richiama la sentenza di primo grado) per esser stato dedotto un unico dato di fatto, rappresentato dal rifiuto opposto dalla persona offesa di portare a termine il lavoro. Vi è carenza motivazionale, laddove si dimentica l'atteggiamento inosservante serbato dalla persona offesa, a fronte delle indicazioni provenienti dal proprio superiore, ossia dall'imputato. Nonostante la astratta idoneità del martello, quale strumento sicuramente in grado di produrre effetti letali, non emerge - dalla condotta serbata dall'imputato - un chiaro ed evidente intento di cagionare il decesso della vittima. Non sussiste la ritenuta reiterazione dei colpi, dovendosi peraltro rammentare come lo scontro fra i due sia iniziato con una colluttazione a mani nude. Trattasi, insomma, di un fatto connotato da dolo eventuale, come tale inconciliabile con il delitto tentato. 2.2. Con il secondo motivo - articolato in una duplicità di profili di doglianza - si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione al diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen., nonché quanto alla mancata estensione, nella misura massima consentita, della riduzione della pena, in conseguenza del riconoscimento della fattispecie tentata ex art. 56 cod. pen. Con riguardo alla prima 'censura, ha errato la Corte di appello, laddove ha ritenuto non accoglibile la richiesta di riconoscimento della suddetta circostanza attenuante, per essere questa fondata - in via esclusiva - sul dato di fatto rappresentato da rifiuto di portare a termine il lavoro, opposto dalla persona offesa. Non risulta adeguatamente argomentata, però, la ritenuta assenza di un comportamento provocatorio ascrivibile alla vittima. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto meramente reiterativo di analoghe doglianze già formulate in sede di gravame e puntualmente disattese, ad opera della Corte territoriale. Quanto alla lamentata erronea qualificazione giuridica del fatto, in termini di tentato omicidio, ci si può richiamare ai principi di diritto ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di delitto tentato. La Corte distrettuale ha fatto buon governo dei suddetti principi di diritto, adottando una motivazione coerente e priva di vizi logici. Secondo la sentenza impugnata, l'idoneità degli atti è provata in ragione della parte del corpo della persona offesa attinta dai colpi, nonché in considerazione della violenza del 'principale' colpo sferrato, inferto servendosi di un martello adoperato con la parte appuntii:a, in modo tale da perforare la teca cranica. Gli atti sono altresì univoci, laddove si tenga conto dell'entità delle lesioni prodottesi alla persona offesa. Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto tentato è compatibile con il dolo alternativo. 3 Privo di fondamento è il secondo motivo, con cui ci si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. In ordine alla dosimetria della pena, la scelta risulta adeguatamente motivata ed è priva di qualsivoglia irragionevolezza. CONSIDERATO IN DIRITO 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Le doglianze oggi al vaglio di questo Collegio afferiscono tutte, infatti, alla motivazione della sentenza impugnata, criticando esse - anche in maniera espressa e diretta - i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione delle prove. Giova allora precisare, ai fini del corretto inquadramento del perimetro decisionale che connota il giudizio di legittimità, le seguenti coordinate teoriche. 2.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deve rammentare come, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non consisl:a nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica„ nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, si vedano Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adegual:amente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 4 2.2. Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione - oggetto di specifica deduzione difensiva, nella fattispecie in esame - va osservato che il relativo controllo viene esercitato, in via esclusiva, sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato;
non sussiste possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie, come risultanti dagli atti del processo;
sicché, nella verifica della eventuale fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non si sostanzia nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, bensì nel dovere - radicalmente differente - di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, nonché le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire una giustificazione razionale, circa la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari pure altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). 2.3. Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative, oltre che l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività) non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio - entro il quale ogni elemento sia contestualizzato - che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza, ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 5 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988). 3. Tanto premesso, al solo fine di richiamare le coordinate teoriche entro le quali deve svolgersi il giudizio di legittimità„ non vi è chi non rilevi come i giudici di secondo grado abbiano svolto le argomentazioni in rapporto alle doglianze difensive, poste a fondamento dei motivi cH appello, che hanno analiticamente ripercorso in modo puntuale;
non hanno mancato di confrontarsi, peraltro, con l'esposizione dei fatti e con la specifica e articolata disamina delle emergenze probatorie, contenute nella sentenza del primo Giudice. Tale disamina la Corte territoriale ha condiviso e integralmente recepito, ripercorrendo criticamente, comunque, i dati fattuali acquisiti, nonché giustificandone in modo coerente la lettura e dando conto, infine, degli itinerari interpretativi percorsi. 3.1. La critica incentrata sulla qualificazione giuridica del fatto, che la difesa auspica possa essere ricondotta sotto l'egida normativa del delitto di lesioni personali aggravate, non merita accoglimento. I giudici di merito, infatti, hanno desunto la sussistenza del dolo omicidiario - nel comportamento tenuto dal ricorrente, nei confronti della vittima - attraverso una ponderazione del tutto corretta, in ordine alle concrete modalità esecutive che hanno connotato la condotta incriminata. La Corte ha sottolineato, dunque, la sussistenza del dolo omicidiario, ricavandolo - in via deduttiva - dal ferreo c:ollegamento logico esistente fra i seguenti elementi oggettivi: - la sicura potenzialità lesiva dello strumento adoperato (un martello appuntito, che i Giudici di appello hanno - del tutto correttamente - sottolineato esser stato sapientemente manovrato dall'imputato, il quale lo ha violentemente indirizzato, proprio con la parte acuminata, sulla teca cranica dell'avversario); - la parte del corpo della vittima attinta dai colpi;
- la violenza e la reiterazione dei colpi stessi, fattori evocativi di una sicura voluntas necandi (la Corte ha giustamente rimarcato come l'imputato, assestato il primo colpo sul cranio, abbia provato ad attingere la persona offesa nello stesso punto e nuovamente adoperando la parte appuntita del martello, venendo in ciò impedito solo dall'intervento salvifico di altro soggetto ivi presente). 3.2. Questo Collegio, quindi, può limitarsi a sottolineare come il convincimento raggiunto dalla Corte distrettuale - in tema di sussistenza del fatto e di qualificazione giuridica dello stesso, in termini di tentato omicidio - sia stato esposto attraverso una struttura motivazionale rigorosamente coerente, oltre che ampia ed esaustiva e, infine, del tutto priva di vuoti narrativi o vizi di contraddittorietà, sia intratestuale che logica. Il tutto, in definitiva, si sottrae a qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 6 4. La Corte territoriale ha anche vagliato la riconducibilità del coefficiente psichico che sorreggeva l'azione dell'imputato alla categoria - pur sempre qualificabile quale dolo diretto - denominata dolo alternativo. 4.1. Quest'ultima è una tipologia di dolo che è contraddistinta dal fatto che l'agente prevede e vuole - in via alternativa, ossia operando una scelta dal valore sostanzialmente equipollente - l'uno o l'altro degli eventi (nella concreta fattispecie ora al vaglio di questo Collegio: morte o grave ferimento della vittima), che sono ricollegabili alla sua condotta;
corollari logici di tale impostazione concettuale sono rappresentati dalla natura di dolo diretto di tale genere di coefficiente psicologico e - in diretta consequenzialità sistematica la compatibilità dello stesso con il tentativo (fra tante, si vedano Sez. 5, n. 6168 del 17/01/2005, Meloro, Rv. 231174 - 01; Sez. 1, n. 5436 del 25/01/2005, Marangon, Rv. 230813 - 01; Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, Nardelli, Rv. 259465 - 01; Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402 - 01; Sez. 1, n. 29611 del 30/03/2022, L., Rv. 283375 - 01). Tale forma di dolo che - come pure noto e ripetutamente chiarito da questa Corte - deve esser tenuta ben distinta dal dolo eventuale, non configurabile nel caso di delitto tentato (Sez. 1, n. 5849 del 18/01/2006 Taddei Rv. 234069 - 01 ha ben spiegato che, «poiché, quando l'evento voluto non sia comunque realizzato - e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall'intenzionalità diretta - la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore e, cioè, della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento materialmente verificatosi»; in questi termini, si veda anche Sez. 1, n. 27620 del 24/05/2007, Mastrovito, Rv. 237022 - 01 e Sez. 1, n. 11521 del 25/02/2009, D'Alessandro, Rv. 243487 - 01). 4.2. Per quanto attiene alla differenziazione ontologica da porre, tra le due figure del dolo alternativo e del dolo eventuale, impropriamente evocato dalla difesa, questa Corte ha ripetutamente fissato i seguenti ancoraggi concettuali: «Il dolo eventuale è costituito dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dall'accettazione di tale rischio, che potrà essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verificazione dell'evento; diversamente, sussiste il dolo alternativo nel caso in cui l'agente ritenga altamente probabile o certo l'evento, non limitandosi a prevederne e ad accettarne il rischio, ma prevedendo ed accettando l'evento stesso e quindi, pur non perseguendolo come suo scopo finale, alternativamente lo vuole con un'intensità evidentemente maggiore di quelle precedenti» (Sez. 1, n. 385 del 7 19/11/1999, Denaro, Rv. 215251; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, Romano, Rv. 281385). In chiave riassuntiva, quindi, si può affermare che - con riferimento alle modalità di demarcazione dell'elemento psicologico del reato - il dolo alternativo ricorra allorquando l'agente si rappresenti e voglia, indifferentemente, l'uno o l'altro degli eventi che, sotto il profilo causale, possano apparire ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria. Allorquando il soggetto atl:ivo ponga in essere la materialità del fatto, occorre che egli preveda e voglia - si ripete, indifferentemente - la realizzazione di entrambi tali eventi. La condotta serbata dal soggetto attivo è inquadrabile, al contrario, nella figura dogmatica del dolo eventuale, nel caso in cui questi, realizzando una condotta che sia diretta verso il perseguimento di altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza, che sia ricollegabile alla propria condotta, determinandosi - ad onta di tale previsione - all'azione e così manifestando la accettazione del rischio di cagionare tale differente evoluzione. 4.3. Dalla sopra delineata struttura teorica della fattispecie discende l'impossibilità di configurazione del tentativo, in presenza di un elemento soggettivo qualificabile come dolo eventuale. Questo coefficiente psicologico risulta ontologicamente non conciliabile, infatti, con la direzione necessariamente univoca che devono assumere gli atti compiuti nell'ambito del tentativo, che postula necessariamente la ricorrenza del dolo diretto. Per le medesime ragioni, sussiste invece piena compatibilità logica e strutturale, fra la figura del tentativo penalmente punibile e l'elemento psichico del dolo alternativo, In tal caso, infatti, vi è una equipollenza sostanziale, fra i plurimi eventi oggetti di rappresentazione e volizione, poiché il soggetto attivo del reato si rappresenta indifferentemente, entrambi, come collegabili in via eziologica al suo agire ed alla sua cosciente volontà. In definitiva, ciascuno degli eventi, parimenti e ugualmente voluti dal soggetto agente, è in tal caso indifferentemente mente voluto dal reo. 5. Con riferimento al tema della provocazione, dedotto con il secondo motivo, parimenti inconsistenti appaiono le doglianze difensive. La Corte di appello ha adottato, infatti, una motivazione adeguata e convincente che - in modo conforme alle risultanze processuali - ha evidenziato come LA abbia mostrato una volontà meramente volta a prevalere, rispetto al contendente,, il quale si trovava, al momento, del tutto sprovvisto di strumenti atti a contrastare l'attitudine offensiva del martello che egli ha adoperato. La sentenza impugnata rimarca, altresì, come nel caso specifico difetti completamente il necessario rapporto di causalità psicologica, tra l'offesa e la reazione. Dalla evidente ed enorme mancanza di adeguatezza, fra la situazione oggettiva (nemmeno qualificabile alla stregua di un fatto ingiusto, essendosi trattato - stando a quanto emerso - di un 8 mero diverbio in ambito lavorativo) e la reazione serbata dal reo deriva - per pacifico orientamento seguito in sede di legittimità - l'inapplicabilità della previsione di legge di cui all'art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen. (fra tante, si veda Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799, a mente della quale: «Al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione»). La doglianza, in conclusione, non può che essere 4.4.1A4{.4 tt4/V LLj ritenutaYinfondata. 6. L'ulteriore profilo di critica dedotto a mezzo del secondo motivo, laddove viene censurata l'entità della pena, deve essere ritenuto inammissibile, in quanto i giudici di merito non hanno affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell'art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. Il motivo, dunque, si risolve in doglianze incentrate su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LAbINA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 48094 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 06/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città del 17/02/2022, che aveva ritenuto AP LA colpevole del reato di tentato omicidio, perpetrato in danno di UL HA, per aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, colpendolo alla testa con un martello e cagionandogli la frattura del cranio e, così, determinandone il ricovero in rianimazione con prognosi riservata;
per l'effetto, l'imputato era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare e gli erano state, applicate le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della interdizione legale durante il tempo di espiazione della pena;
era stata pronunciata a carico del prevenuto, altresì, condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile (danni da liquidarsi in separato giudizio), nonché alla rifusione - in favore della parte civile medesima - delle spese di costituzione e .1 assistenza, quantificate in euro diecimila, oltre 'rimborso delle spese generali e accessori di legge. Attenendosi alla ricostruzione storica e oggettiva compiuta dai Giudici di merito, in data 03/06/2021 si accendeva - all'interno dello stabilimento Fincantieri ubicato in Ancona - un vivace litigio, vertente sugli orari di lavoro, fra l'odierno ricorrente e UL HA, colleghi di lavoro in tale opificio. D'improvviso, LA colpiva volontariamente l'altro al capo con un martello acuminato, provocandogli lesioni gravissime, consistite nella frattura della teca cranica. In conseguenza di tale gesto, la vittima era costretta a un prolungato ricovero ospedaliero e, in seguito, alla permanenza in un centro di riabilitazione. 2. Ricorre per cassazione AP LA, a mezzo dell'avv. Marina Quadrini, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla erronea applicazione della legge penale, quanto alla contestata condotta di tentato omicidio, da riqualificarsi nella fattispecie di lesioni personali aggravate ex art. 585, secondo comma, n. 2) cod. pen., avuto riguardo all'elemento soggettivo;
più nello specifico, la difesa lamenta una erronea applicazione della legge penale, in merito alla ritenuta insussistenza del dolo eventuale (incompatibile con il delitto tentato) erroneamente qualificato come dolo diretto e/o alternativo. È stata incongruamente reputata non 2 sussistente tale ricostruzione (con motivazione per relationem, che richiama la sentenza di primo grado) per esser stato dedotto un unico dato di fatto, rappresentato dal rifiuto opposto dalla persona offesa di portare a termine il lavoro. Vi è carenza motivazionale, laddove si dimentica l'atteggiamento inosservante serbato dalla persona offesa, a fronte delle indicazioni provenienti dal proprio superiore, ossia dall'imputato. Nonostante la astratta idoneità del martello, quale strumento sicuramente in grado di produrre effetti letali, non emerge - dalla condotta serbata dall'imputato - un chiaro ed evidente intento di cagionare il decesso della vittima. Non sussiste la ritenuta reiterazione dei colpi, dovendosi peraltro rammentare come lo scontro fra i due sia iniziato con una colluttazione a mani nude. Trattasi, insomma, di un fatto connotato da dolo eventuale, come tale inconciliabile con il delitto tentato. 2.2. Con il secondo motivo - articolato in una duplicità di profili di doglianza - si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione al diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen., nonché quanto alla mancata estensione, nella misura massima consentita, della riduzione della pena, in conseguenza del riconoscimento della fattispecie tentata ex art. 56 cod. pen. Con riguardo alla prima 'censura, ha errato la Corte di appello, laddove ha ritenuto non accoglibile la richiesta di riconoscimento della suddetta circostanza attenuante, per essere questa fondata - in via esclusiva - sul dato di fatto rappresentato da rifiuto di portare a termine il lavoro, opposto dalla persona offesa. Non risulta adeguatamente argomentata, però, la ritenuta assenza di un comportamento provocatorio ascrivibile alla vittima. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto meramente reiterativo di analoghe doglianze già formulate in sede di gravame e puntualmente disattese, ad opera della Corte territoriale. Quanto alla lamentata erronea qualificazione giuridica del fatto, in termini di tentato omicidio, ci si può richiamare ai principi di diritto ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di delitto tentato. La Corte distrettuale ha fatto buon governo dei suddetti principi di diritto, adottando una motivazione coerente e priva di vizi logici. Secondo la sentenza impugnata, l'idoneità degli atti è provata in ragione della parte del corpo della persona offesa attinta dai colpi, nonché in considerazione della violenza del 'principale' colpo sferrato, inferto servendosi di un martello adoperato con la parte appuntii:a, in modo tale da perforare la teca cranica. Gli atti sono altresì univoci, laddove si tenga conto dell'entità delle lesioni prodottesi alla persona offesa. Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto tentato è compatibile con il dolo alternativo. 3 Privo di fondamento è il secondo motivo, con cui ci si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. In ordine alla dosimetria della pena, la scelta risulta adeguatamente motivata ed è priva di qualsivoglia irragionevolezza. CONSIDERATO IN DIRITO 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Le doglianze oggi al vaglio di questo Collegio afferiscono tutte, infatti, alla motivazione della sentenza impugnata, criticando esse - anche in maniera espressa e diretta - i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione delle prove. Giova allora precisare, ai fini del corretto inquadramento del perimetro decisionale che connota il giudizio di legittimità, le seguenti coordinate teoriche. 2.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deve rammentare come, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non consisl:a nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica„ nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, si vedano Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adegual:amente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 4 2.2. Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione - oggetto di specifica deduzione difensiva, nella fattispecie in esame - va osservato che il relativo controllo viene esercitato, in via esclusiva, sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato;
non sussiste possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie, come risultanti dagli atti del processo;
sicché, nella verifica della eventuale fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non si sostanzia nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, bensì nel dovere - radicalmente differente - di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, nonché le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire una giustificazione razionale, circa la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari pure altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). 2.3. Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative, oltre che l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività) non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio - entro il quale ogni elemento sia contestualizzato - che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza, ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 5 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988). 3. Tanto premesso, al solo fine di richiamare le coordinate teoriche entro le quali deve svolgersi il giudizio di legittimità„ non vi è chi non rilevi come i giudici di secondo grado abbiano svolto le argomentazioni in rapporto alle doglianze difensive, poste a fondamento dei motivi cH appello, che hanno analiticamente ripercorso in modo puntuale;
non hanno mancato di confrontarsi, peraltro, con l'esposizione dei fatti e con la specifica e articolata disamina delle emergenze probatorie, contenute nella sentenza del primo Giudice. Tale disamina la Corte territoriale ha condiviso e integralmente recepito, ripercorrendo criticamente, comunque, i dati fattuali acquisiti, nonché giustificandone in modo coerente la lettura e dando conto, infine, degli itinerari interpretativi percorsi. 3.1. La critica incentrata sulla qualificazione giuridica del fatto, che la difesa auspica possa essere ricondotta sotto l'egida normativa del delitto di lesioni personali aggravate, non merita accoglimento. I giudici di merito, infatti, hanno desunto la sussistenza del dolo omicidiario - nel comportamento tenuto dal ricorrente, nei confronti della vittima - attraverso una ponderazione del tutto corretta, in ordine alle concrete modalità esecutive che hanno connotato la condotta incriminata. La Corte ha sottolineato, dunque, la sussistenza del dolo omicidiario, ricavandolo - in via deduttiva - dal ferreo c:ollegamento logico esistente fra i seguenti elementi oggettivi: - la sicura potenzialità lesiva dello strumento adoperato (un martello appuntito, che i Giudici di appello hanno - del tutto correttamente - sottolineato esser stato sapientemente manovrato dall'imputato, il quale lo ha violentemente indirizzato, proprio con la parte acuminata, sulla teca cranica dell'avversario); - la parte del corpo della vittima attinta dai colpi;
- la violenza e la reiterazione dei colpi stessi, fattori evocativi di una sicura voluntas necandi (la Corte ha giustamente rimarcato come l'imputato, assestato il primo colpo sul cranio, abbia provato ad attingere la persona offesa nello stesso punto e nuovamente adoperando la parte appuntita del martello, venendo in ciò impedito solo dall'intervento salvifico di altro soggetto ivi presente). 3.2. Questo Collegio, quindi, può limitarsi a sottolineare come il convincimento raggiunto dalla Corte distrettuale - in tema di sussistenza del fatto e di qualificazione giuridica dello stesso, in termini di tentato omicidio - sia stato esposto attraverso una struttura motivazionale rigorosamente coerente, oltre che ampia ed esaustiva e, infine, del tutto priva di vuoti narrativi o vizi di contraddittorietà, sia intratestuale che logica. Il tutto, in definitiva, si sottrae a qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 6 4. La Corte territoriale ha anche vagliato la riconducibilità del coefficiente psichico che sorreggeva l'azione dell'imputato alla categoria - pur sempre qualificabile quale dolo diretto - denominata dolo alternativo. 4.1. Quest'ultima è una tipologia di dolo che è contraddistinta dal fatto che l'agente prevede e vuole - in via alternativa, ossia operando una scelta dal valore sostanzialmente equipollente - l'uno o l'altro degli eventi (nella concreta fattispecie ora al vaglio di questo Collegio: morte o grave ferimento della vittima), che sono ricollegabili alla sua condotta;
corollari logici di tale impostazione concettuale sono rappresentati dalla natura di dolo diretto di tale genere di coefficiente psicologico e - in diretta consequenzialità sistematica la compatibilità dello stesso con il tentativo (fra tante, si vedano Sez. 5, n. 6168 del 17/01/2005, Meloro, Rv. 231174 - 01; Sez. 1, n. 5436 del 25/01/2005, Marangon, Rv. 230813 - 01; Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, Nardelli, Rv. 259465 - 01; Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402 - 01; Sez. 1, n. 29611 del 30/03/2022, L., Rv. 283375 - 01). Tale forma di dolo che - come pure noto e ripetutamente chiarito da questa Corte - deve esser tenuta ben distinta dal dolo eventuale, non configurabile nel caso di delitto tentato (Sez. 1, n. 5849 del 18/01/2006 Taddei Rv. 234069 - 01 ha ben spiegato che, «poiché, quando l'evento voluto non sia comunque realizzato - e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall'intenzionalità diretta - la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore e, cioè, della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento materialmente verificatosi»; in questi termini, si veda anche Sez. 1, n. 27620 del 24/05/2007, Mastrovito, Rv. 237022 - 01 e Sez. 1, n. 11521 del 25/02/2009, D'Alessandro, Rv. 243487 - 01). 4.2. Per quanto attiene alla differenziazione ontologica da porre, tra le due figure del dolo alternativo e del dolo eventuale, impropriamente evocato dalla difesa, questa Corte ha ripetutamente fissato i seguenti ancoraggi concettuali: «Il dolo eventuale è costituito dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dall'accettazione di tale rischio, che potrà essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verificazione dell'evento; diversamente, sussiste il dolo alternativo nel caso in cui l'agente ritenga altamente probabile o certo l'evento, non limitandosi a prevederne e ad accettarne il rischio, ma prevedendo ed accettando l'evento stesso e quindi, pur non perseguendolo come suo scopo finale, alternativamente lo vuole con un'intensità evidentemente maggiore di quelle precedenti» (Sez. 1, n. 385 del 7 19/11/1999, Denaro, Rv. 215251; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, Romano, Rv. 281385). In chiave riassuntiva, quindi, si può affermare che - con riferimento alle modalità di demarcazione dell'elemento psicologico del reato - il dolo alternativo ricorra allorquando l'agente si rappresenti e voglia, indifferentemente, l'uno o l'altro degli eventi che, sotto il profilo causale, possano apparire ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria. Allorquando il soggetto atl:ivo ponga in essere la materialità del fatto, occorre che egli preveda e voglia - si ripete, indifferentemente - la realizzazione di entrambi tali eventi. La condotta serbata dal soggetto attivo è inquadrabile, al contrario, nella figura dogmatica del dolo eventuale, nel caso in cui questi, realizzando una condotta che sia diretta verso il perseguimento di altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza, che sia ricollegabile alla propria condotta, determinandosi - ad onta di tale previsione - all'azione e così manifestando la accettazione del rischio di cagionare tale differente evoluzione. 4.3. Dalla sopra delineata struttura teorica della fattispecie discende l'impossibilità di configurazione del tentativo, in presenza di un elemento soggettivo qualificabile come dolo eventuale. Questo coefficiente psicologico risulta ontologicamente non conciliabile, infatti, con la direzione necessariamente univoca che devono assumere gli atti compiuti nell'ambito del tentativo, che postula necessariamente la ricorrenza del dolo diretto. Per le medesime ragioni, sussiste invece piena compatibilità logica e strutturale, fra la figura del tentativo penalmente punibile e l'elemento psichico del dolo alternativo, In tal caso, infatti, vi è una equipollenza sostanziale, fra i plurimi eventi oggetti di rappresentazione e volizione, poiché il soggetto attivo del reato si rappresenta indifferentemente, entrambi, come collegabili in via eziologica al suo agire ed alla sua cosciente volontà. In definitiva, ciascuno degli eventi, parimenti e ugualmente voluti dal soggetto agente, è in tal caso indifferentemente mente voluto dal reo. 5. Con riferimento al tema della provocazione, dedotto con il secondo motivo, parimenti inconsistenti appaiono le doglianze difensive. La Corte di appello ha adottato, infatti, una motivazione adeguata e convincente che - in modo conforme alle risultanze processuali - ha evidenziato come LA abbia mostrato una volontà meramente volta a prevalere, rispetto al contendente,, il quale si trovava, al momento, del tutto sprovvisto di strumenti atti a contrastare l'attitudine offensiva del martello che egli ha adoperato. La sentenza impugnata rimarca, altresì, come nel caso specifico difetti completamente il necessario rapporto di causalità psicologica, tra l'offesa e la reazione. Dalla evidente ed enorme mancanza di adeguatezza, fra la situazione oggettiva (nemmeno qualificabile alla stregua di un fatto ingiusto, essendosi trattato - stando a quanto emerso - di un 8 mero diverbio in ambito lavorativo) e la reazione serbata dal reo deriva - per pacifico orientamento seguito in sede di legittimità - l'inapplicabilità della previsione di legge di cui all'art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen. (fra tante, si veda Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799, a mente della quale: «Al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione»). La doglianza, in conclusione, non può che essere 4.4.1A4{.4 tt4/V LLj ritenutaYinfondata. 6. L'ulteriore profilo di critica dedotto a mezzo del secondo motivo, laddove viene censurata l'entità della pena, deve essere ritenuto inammissibile, in quanto i giudici di merito non hanno affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell'art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. Il motivo, dunque, si risolve in doglianze incentrate su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06 ottobre 2023.