Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10413 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
04 1 3 /0 2 I N MEI L PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Геофильов к SEZIONE TERZA CIVILE civité Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 20413/99 28015 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. .2098 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud.04/04/02 Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA 2 dal Sig. -SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: -per diritti € 1.9 LUG. 2002 BIANCO MARA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA..... IL CANCELLIERE PAISIELLO 40, presso lo studio dell'avvocato SILVIA COMOGLIO, difesa dall'avvocato GIANFRANCO VALENTE, CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE DI ISOLA D'ASTI, ein persona del Sindaco pro tempore Sig. Ferro Erildo, lettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, difeso dall'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FRANCESCO TRICANICO, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva 2002 dal sig. TRICANICO - controricorrente per diritti € 14.46 $16 avverso la sentenza n. 137/99 della Corte d'Appello di 28 LUG. 2003 IL CANCELLIERE -1- 1 TORINO, Sezione III Civile, emessa il 20/11/98 e depositata il 02/02/99 (R.G. 1846/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Francesco TRICANICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo CO AR citava davanti al Tribunale di Asti il Comune di Isola d'Asti, chiedendo il risarcimento dei danni, pari a £. 8.591.000, conseguenti al sinistro stradale avvenuto il 14.10.1990 su una strada comunale del Comune convenuto, mentre alla guida della propria auto, per evitare un veicolo proveniente in senso contrario urtava un muretto delimitante un pozzetto per la raccolta della acque, con uno spigolo verso la carreggiata, coperto di erbe. Resisteva il Comune. Il tribunale, con sentenza del 13.10.1995, rigettava la domanda. La corte di appello di Torino, adita dall'attrice, con sentenza depositata il 2.2.1999, rigettava l'appello. Riteneva la corte territoriale che, pur essendo utilizzabile la banchina stradale, l'attrice non aveva fornito la prova che la stessa presentasse un pericolo occulto;
che dalla consulenza tecnica emergeva che il muretto, avente un altezza di cm. 35 era ben avvistabile;
che le due fotografie, prodotte dall'attrice, in grado di appello non erano ammissibili, non costituendo prova nuova, avendo il consulente di parte già prodotto in primo grado altre fotografie;
che, in ogni caso, anche esaminando dette fotografie emergeva che il manufatto era avvistabile;
che la prova testimoniale richiesta era irrilevante. Q 3 1 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attrice, che ha presentato anche memoria. Resiste con controricorso il Comune convenuto. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e la contraddittoria motivazione sulla mancata ammissione dei mezzi di prova. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata prodotte in appello, non ha ammesso le fotografie ritenendole prove nuove e, quindi inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c., mentre dovendo applicarsi la norma in questione nell'originaria formulazione, precedente alle modifiche di cui alla 1. n. 353 del 1990, dette fotografie dovevano ammettersi come prove. Lamenta poi la ricorrente che erroneamente il giudice di appello non ha ammesso la prova testimoniale, ritenendola generica e superflua. Infine la ricorrente censura l'impugnata sentenza, avendo l'inesistenza dell'insidia, basandosi ritenuto sulle risultanze della consulenza, né esclusivamente risulta indicato sulla base di quali elementi essa tenesse una condotta di guida scorretta.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso sia in parte inammissibile ed in parte infondato. Q. 4 i Quanto alla censura di falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., va osservato che essa è inammissibile per carenza di interesse. Infatti il giudice di appello, pur ritenendo inammissibile la predetta documentazione fotografica prodotta in appello, ha poi, in ogni caso esaminato nel merito dette fotografie prodotte in appello ed ha ritenuto che nella specie, anche da dette fotografie il manufatto non costituiva un'insidia. La ricorrente non ha censurato detto punto della decisione. Da ciò consegue, che essa non ha interesse processuale a far valere l'assunta violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto, ove anche fosse stata fondata la detta censura, in ogni caso essa non dava luogo ad un diversa decisione in quanto il giudice di appello aveva valutato le risultanze probatorie emergenti da dette fotografie 2.2. Va, inoltre, osservato che la sentenza impugnata non ha applicato l'art. 345, come modificato dalla 1. n. 353 del 1990, ma nella sua formulazione antecedente a detta riforma. Tale norma prevedeva al secondo comma, la possibilità di ammissione di prove in appello, purchè fossero "nuove". A tal fine questa Corte ha ritenuto che il requisito della novità della prova, ai fini dell'ammissibilità in appello, sussiste quando venga dedotto un mezzo di prova diverso da quello assunto in primo grado (Cass. 30.3.1995, n. 3808), 5 ... non essendo possibile frazionare la stessa prova nei vari gradi (Cass. 24.2.1982, n. 1140). Nella fattispecie la sentenza impugnata ha rilevato che mancava la novità di detti documenti costituiti dalle fotografie, posto che erano già state prodotte dal consulente di parte fotografie in primo grado.
3. Inammissibile è la censura di contraddittorietà e mancanza di motivazione in merito alla mancata ammissione della prova testimoniale. Osserva questa Corte che la parte che deduca come mezzo di impugnazione per Cassazione un vizio di motivazione della sentenza imputata, da correlarsi alla mancata ammissione di incombenti istruttori da lei articolati, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di indicare, nel stesso, il momento del processo in cui ebbe a ricorso dedurre l'incombente assunto non ammesso e il contenuto preciso di questo (con la trascrizione dei capitoli di prova, ove si tratti di prova testimoniale), ed il nesso di causalità tra l'asserita omissione e la decisione, in quanto solo tali indicazioni possono consentire al giudice della legittimità - cui resta precluso l'esame diretto degli di verificare la decisività della prova atti di causa - offerta e denegata, e di accertare, quindi, la fondatezza della censura (Cass. 19 giugno 1995, n. 6927; Cass. 23.11.1994, n. 9928). 6 i Nella fattispecie la ricorrente non ha indicato nel ricorso lo specifico contenuto della prova testimoniale articolata.
4. Inammissibile è anche la censura secondo cui il giudice di appello si sarebbe adeguato alle conclusioni del consulente tecnico sull'inesistenza dell'insidia. La parte che col ricorso per cassazione deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere questo deciso la causa sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio, ignorando le critiche sollevate contro l'operato del consulente, ha l'onere di precisare nel ricorso il contenuto specifico di dette critiche, non essendo ammissibile l'esposizione "per relationem", attraverso il riferimento ad un atto del pregresso giudizio di merito (Cass. 2 ottobre 1995, n. 10344). Tanto non si è verificato nella fattispecie.
5. Infondata è, infine, la censura secondo cui erratamente ed in assenza di prove il giudice di appello avrebbe ritenuto che essa teneva una condotta di guida non corretta. Infatti la sentenza impugnata sul punto si limita a dire, confermando quanto già detto dal primo giudice che, ove dell'attrice, secondo cui eraanche fosse vero l'assunto stata costretta ad invadere la banchina per evitare un veicolo proveniente in senso opposto, ella era responsabile della violazione dell'art. 102 c. 3, cod. strad., non avendo mantenuto la velocità nei limiti dello spazio visivo di 7 arresto ed occorrendo fermando l'autoveicolo per l'asserita 1 malegevolezza dell'incrocio. Trattasi di una valutazione fattuale, che rientra nei poteri esclusivi del giudice di merito, e che sfugge al sindacato di legittimità non essendo affetta da mancanza, contraddittorietà o insufficienza di motivazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dal resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, sostenute dal Sat. 6262,66 (sessanta sei/66), oltre resistente, liquidate in Euro... Euro seicento//00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, lì 4 aprile 2002. Il PresPresidente Il cons. est. sition Qubuio Segreto Априло IL CANCELLIERE C1 Dott.see Maria Aiello 109T129.11 20,66 149177456T TOT. Depositata in Cancelleria 18.06.02 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Oggi, 2 GEN. 2004erie .
4.. IL CANCELLIERE t oda n Dott.ssa Maria Aiello 349,77 (euro.SE WE/77...) P. (Delissa A HILIPPO) Responsable Al Gludiziari (Dr. HI) 8