Sentenza 23 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5974 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
E N IO Z A R T S е I G б E R 01 A D IN NOM5.97 E REPUBBLICA IT LI T N 1 E S TALIA O E LA CORTE SULKEMA DI CASSAZIONE Oggetto Pircologiove strasble SEZIONE TERZA CIVILE Responsabileter extrocontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DUVADott. Vittorio - Presidente R.G.N. 18461/98 Dott. Giovanni Silvio Coco - Consigliere- Cron. 12894 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. - Consigliere Ud.18/01/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere MANZO Rel. Consigliere Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMAR ASSICURAZIONI SPA LCA, in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO M, difesa dall' avvocato DE PALMA LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NA MI, OL TA, GENERALI ASSIC SPA;
intimati avverso la sentenza n. 146/97 del Giudice conciliatore2001 85 di NAPOLI, emessa il 6/10/97, depositata il 09/10/97; -1- RG.454/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato LUIGI DE PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO dell'aprile 1995, CA RN Con atto conveniva in giudizio GA OL e la Comar Assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e le Assicurazioni Generali S.p.a., impresa designata, esponendo che laquale propria auto aveva subito danni per effetto di un incidente con l'autovettura di proprietà del OL, assicurata presso la Comar Assicurazioni S.p.a. Deduceva che aveva inviato la richiesta di al liquidatore e all'impresa risarcimento designata e chiedeva quindi la condanna delle Assicurazioni Generali S.p.a. nella qualità indicata. Si costituiva in giudizio la Comar Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa che chiedeva il rigetto della domanda. Il conciliatore di Napoli, con sentenza 1997 dichiarava esclusivodel 6 ottobre responsabile del sinistro GA OL e condannava la Comar Assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 700.000, dichiarando la sentenza opponibile alle "Generali S.p.a. F.G.V.S.". 3 r Avverso questa sentenza la Comar Assicurazioni S.p.a. in l.c.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente ○ contraddittoria motivazione>>, lamentando, fra l'altro, che il conciliatore non aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva in capo ad essa, che, alla l'assicuratrice del data del sinistro non era OL. Più specificamente la ricorrente ha dedotto che la polizza da essa esibita copriva il periodo dal 27 giugno 1989 al 27 dicembre 1989 e che il conciliatore, commettendo un evidente falso (ovvero, se si vuole, un evidente errore) nella parte iniziale della sentenza, dopo la frase "svolgimento del processo" indica(va) il sinistro come avvenuto in data 6 agosto 1989 e non il 6 giugno 1989, come indicato, in citazione, ribadito nei capitoli di prova articolati all'udienza del 3 all'udienza ottobre 1995 e dichiarato dal teste del 28 maggio 1996>>. Il motivo è fondato. sentenza nella parte in fatto considera La l'incidente è avvenuto il 6 agosto 1989. che r Successivamente nello svolgere i motivi della decisione richiama la circostanze di tempo e di nell'atto introduttivo dellaluogo esposte citazione>>. Nella citazione, tuttavia, l'incidente è indicato come avvenuto il 6 giugno 1989. Il contrasto tra le due circostanze in fatto è insanabile. Il punto è ovviamente rilevante, poiché da esso dipende la risoluzione della questione della copertura assicurativa, con la Comar Assicurazioni S.p.a. in 1.c.a. Non impedisce il controllo sulla motivazione la circostanza che la decisione del conciliatore è resa secondo equità (art. 113, secondo comma, nel testo anteriore alla riforma del 1991). Il contrasto sopra evidenziato è, infatti, tale da impedire l'individuazione della ratio decidendi sul punto;
e il vizio di motivazione denunziato riguarda non il giudizio di equità, ma un fatto che di tale giudizio costituisce il presupposto. Restano assorbiti gli altri profili di doglianza contenuti nel motivo di ricorso (quantum e violazione art. 115 c.p.c. ). Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Giudice di pace di Napoli, che procederà r ad un nuovo esame e pronunzierà anche sulle spese di questa fase,
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di cassa e rinvia anche per le spese del ragione;
giudizio di cassazione al Giudice di pace di Napoli. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione il 18 gennaio 2000. Mor IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Viñon's Dura I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista E N O I Z A R T S I Depositata in Cancelleria G E R Oggi, lì 23 APR. 2001- A D E IL CANCELLIERE . э в T N Giovanni Giambattista E R P E S U T S E E R O N O C 6