Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2010, n. 26289
CASS
Sentenza 6 luglio 2010

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Il porto ingiustificato di un coltellino a serramanico (nella specie, di lunghezza pari a cm. 9 di cui cm. 4 di lama), se può rilevare sotto il profilo della contravvenzione ex art. 4 della l. n. 110 del 1975, non può invece essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall'art. 707 cod. pen., non essendo tale oggetto né una "chiave alterata" né "uno strumento atto ad aprire o forzare serrature".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2010, n. 26289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26289
    Data del deposito : 6 luglio 2010

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