Sentenza 6 luglio 2010
Massime • 1
Il porto ingiustificato di un coltellino a serramanico (nella specie, di lunghezza pari a cm. 9 di cui cm. 4 di lama), se può rilevare sotto il profilo della contravvenzione ex art. 4 della l. n. 110 del 1975, non può invece essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall'art. 707 cod. pen., non essendo tale oggetto né una "chiave alterata" né "uno strumento atto ad aprire o forzare serrature".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2010, n. 26289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26289 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro TO - Presidente - del 06/07/2010
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 2728
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1831/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Bracciani Francesco del foro di Torino nell'interesse di OT TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, 2 sezione penale, in data 26/10/2009;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. TO Gialanella, il quale ha concluso chiedendo il rigetto;
Udito il difensore, avv. Kornmuller Massimiliano in sostituzione dell'avv. Bracciani Francesco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26/10/2009, la Corte di appello di Torino, confermava la sentenza del Tribunale di Ivrea, in data 7/11/2008, che aveva condannato OT TO, ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., alla pena di giorni 20 di arresto, riconosciuta la continuazione con la pena inflitta per il delitto di furto aggravato giudicato con sentenza 16/11/2006. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di ne bis in idem, con riferimento alla sentenza emessa a carico del OT per il delitto di furto aggravato per violenza sulle cose e perché l'agente "portava indosso un coltellino a serramanico, senza farne uso".
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce la violazione del principio del ne bis in idem eccependo che il porto del coltello era già stato contestato come circostanza aggravante, ex art. 625 c.p., comma 1, n. 3) e pertanto non poteva essere nuovamente giudicato sotto il profilo dell'art. 707 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso potrebbe è fondato e deve essere accolto, anche se per motivi differenti da quelli proposti dal ricorrente. Deve escludersi, infatti, che la contravvenzione di porto ingiustificato di grimaldelli possa essere assorbita dalla circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 3, data l'autonomia della disciplina riguardante il porto delle armi. In effetti l'assorbimento è concepibile soltanto con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2. È stato rilevato, infatti, dalla giurisprudenza di questa Corte che:
"L'assorbimento della contravvenzione del possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (art. 707 c.p.) nel delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625 c.p., n. 2) si verifica quando ricoora un nesso di immediatezza e strumentalità tra il possesso degli arnesi atto allo scasso ed il loro uso. Perché si verifichi questa situazione occorre che: 1) gli strumenti siano stati effettivamente usati per la commissione del furto;
2) il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione; 3) non vi sia stato distacco temporale e spaniel tra le commissioni del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi;
4) tali arnesi non siano di natura e quantità tali da assumere una rilevanza giuridica autonoma rispetto all'ambito di consumazione del delitto circostanziato" (Cass. Sez. 2, sentenza n. 6955 del 15.04.1998 ud. ( dep. 10/06/1998) rv. 211104. Tuttavia, nel caso di specie, non sussistono i presupposti della condotta punibile in quanto l'oggetto di cui viene contestato il possesso (un coltellino a serramanico della lunghezza di cm. 9 di cui cm. 4 di lama), non è ne' "una chiave alterata", ne', "uno strumento atto ad aprire o forzare serrature".
Di conseguenza se il porto ingiustificato di tale oggetto può rilevare sotto il profilo della contravvenzione di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, esso non può essere fatto rientrare fra gli oggetti di cui sia vietato il porto, senza giustificato motivo, ex art. 707 c.p.. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010