CASS
Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2023, n. 11213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11213 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale DO A.R. SECCIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11213 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato le istanze, aventi ad oggetto l'affidamento in prova al servizio sociale e l'applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47- ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, che erano state inoltrate nell'interesse di EN LE. A carico di questi esiste un titolo detentivo, rappresentato dalla condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta commesso nell'anno 2014, inflittagli dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza con sentenza del 19 marzo 2018. 1.1. Il Tribunale ha fondato la decisione reiettiva su una variegata gamma di considerazioni. Stando dunque a quanto sussunto nel provvedimento impugnato: a) si tratta di un soggetto pluripregiudicato per reati di diversa natura, colpito da numerose condanne collocate in un arco temporale esteso dal 1998 al 2016, nonché destinatario di provvedimento ex art. 20 d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, relativamente a beni e quote societarie di ingente valore economico;
b) circa il vissuto delinquenziale del condannato, emerge dalla relazione redatta dall'Ufficio esecuzione penale esterna come questi - sebbene conscio del disvalore giuridico dei reati perpetrati - ne riconduca la responsabilità alla mala gestio del fratello, agevolata dalle cattive condizioni di salute nelle quali il condannato stesso all'epoca versava. In sede di colloquio con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, il LE ha infatti riferito che - all'epoca dei fatti - soffriva di apnee notturne, nonché di una sorta di disorientamento a causa del quale si perdeva anche in città; ha inoltre dichiarato di esser stato sottoposto ad un intervento di craniotomia con asportazione di un meningioma, all'esito del quale avrebbe dovuto seguire una lunga fase di convalescenza, poi non compiuta a causa della spiacevole situazione di crisi venutasi a creare in azienda (dissesto dal quale avrebbe infine trovato scaturigine l'accusa di bancarotta fraudolenta); c) quanto poi alle condizioni cliniche del condannato, la relazione medica di parte attesta come questi sia affetto - sotto il profilo organico - da un meningioma e dai correlati esiti della asportazione chirurgica dello stesso;
risultano, infine, diagnosi di ipertensione arteriosa e ulcera duodenale;
d) per ciò che infine inerisce alle condizioni psichiche del soggetto, trattasi di persona alla quale è stata diagnosticata una struttura di personalità di tipo schizoide, a connotazione paranoidea e con compulsività. 1.2. Secondo, dunque, le conclusioni assunte dal Tribunale di sorveglianza, il condannato è un soggetto che - essendo dotato di una spiccata e radicata propensione al crimine si è scientemente e costantemente direzionato, 2 sostanzialmente durante l'intera vita, verso un percorso di natura criminale, non conformando mai il proprio modus vivendi alle leggi vigenti. 1.3. Il LE non avrebbe inoltre mai preso coerentemente coscienza dei propri errori e nemmeno avrebbe cercato di porvi rimedio, come dimostrato dalla tendenza ad autogiustificarsi in relazione ai reati perpetrati, addossando le maggiori responsabilità al fratello. Del resto - prosegue il Tribunale di sorveglianza - le giustificazioni finalizzate a edulcorare le proprie responsabilità e fondate sulla sussistenza di condizioni di salute asseritamente precarie, al tempo dei fatti, appaiono del tutto sfornite di prova (alcuna certificazione sanitaria attesta infatti come le apnee notturne gli provocassero uno stato confusionale di tale entità, da non consentirgli di rendersi conto delle attività poste in essere dal fratello;
l'intervento volto all'asportazione del meningioma risale al 2010, laddove le condotte per le quali è stata emessa la condanna per il reato di bancarotta, costituente l'attuale titolo detentivo, rimontano all'anno 2014). 1.4. Afferma poi il tribunale trattarsi di un soggetto che ha tenuto un comportamento non trasparente, nel rapportarsi con il servizio che ne esaminava il caso e che lo ha avviato verso un percorso di rivisitazione critica delle pregresse esperienze delinquenziali, avendo egli taciuto sia la pendenza per il reato di peculato, sia l'esistenza del sopra ricordato provvedimento di sequestro di beni propri o a sé riconducibili. E,anzi, l'entità dei valori e dei cespiti assoggettati a tale vincolo rappresenta un ulteriore elemento di forte significazione, inequivocabilmente evocativo dì come il LE sia un soggetto ormai definitivamente incamminato su un percorso delinquenziale, dal quale non ha inteso distaccarsi fino ancora all'attualità. 1.5. Incide infine, sulla decisione negativa, secondo il tribunale, anche la carenza del pur minimo accenno ai danni patiti dalle persone offese, nonché alle sofferenze cagionate attraverso i gravi reati commessi. 2. Ricorre per cassazione EN LE, a mezzo dell'avv. Roberto Le Pera, deducendo due motivi, che vengono di seguito brevemente riassunti nei limiti dettati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia carenza e illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui l'ordinanza impugnata si è discostata dagli esiti della relazione redatta in data 3 marzo 2022 dal competente Ufficio di esecuzione penale esterna ai sensi dell'art. 47, comma 2, Ord. pen.; ciò si sostiene essere avvenuto in assenza di valido fondamento giustificativo, ovvero di concreti elementi di segno contrario. 3 2.2. Ci si duole inoltre della inosservanza di legge penale, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 47 legge n. 354 del 1975, per esser giunto il Tribunale alla conclusione della inadeguatezza dì misure alternative alla detenzione ed aver disposto il mantenimento del soggetto in regime inframurario, nonostante le positive risultanze della osservazione personologica condotta dal servizio di esecuzione penale esterna di Cosenza, riassunte nella relazione concernente il condannato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova ricordare che l'art. 47, comma 2, ord. pen. consente l'adozione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale quando "si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati". La valutazione prognostica deve essere effettuata "sulla base dei risultati della osservazione della personalità del condannato" che, laddove si tratti di soggetto non detenuto, deve essere svolta mediante l'intervento dell'Ufficio di esecuzione penale esterna [art. 47, comma 2, legge n. 354 del 1975, nel testo novellato dall'art. 7, comma 1, lett. a). d.lgs 2 ottobre 2018, n. 123]. L'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale esige, quindi, l'attenta ponderazione della condotta serbata dal condannato e postula l'effettuazione di un percorso di vita - in epoca posteriore, rispetto alla commissione del reato dal quale trova scaturigine il titolo da eseguire - che presenti connotazioni positive. Dal bilanciamento,dunque delle opposte componenti, deve potersi desumere una valutazione di complessiva meritevolezza del soggetto, rispetto al beneficio invocato. 3. Con il primo motivo sopra enucleato, vengono dunque censurate la pretesa carenza di motivazione e la scarsa tenuta logica del provvedimento impugnato, per essersi esso incongruamente determinato in modo difforme rispetto agli esiti della relazione redatta in data 3 marzo 2022 dal competente Ufficio di esecuzione penale esterna, senza che di ciò sussistessero né un valido fondamento giustificativo, né concreti elementi di segno contrario. 4 f 3.1. Giova allora ricordare come l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sia del tutto consolidato, nel senso di ritenere che la mancata ammissione degli addebiti, da parte del condannato, effettivamente non rivesta in re ipsa un carattere ostativo all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. È però anche costante l'affermazione secondo la quale deve, nel contempo, esservi la possibilità di desumere che il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, visto che l'elemento di rilievo è rappresentato dall'evoluzione della personalità, in epoca successiva rispetto al compimento del reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001; Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019 Catalano, Rv. 274993 - 01). 3.2. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente chiarito, dipanando un dettagliato e coerente tessuto motivazionale, le ragioni che hanno determinato l'ordinanza di rigetto. Incensurabile sotto il profilo logico-deduttivo, oltre che analitica e puntuale, risulta infatti, la motivazione adottata, relativamente alla insussistenza dei presupposti costitutivi dell'auspicato beneficio. Nel provvedimento impugnato viene, infatti, sottolineato come risulti negativa proprio l'osservazione della personalità del reo, non essendo allo stato consentito ricavare elementi univocamente deponenti per una positiva prognosi di reinserimento sociale, all'esito dell'adozione della misura alternativa invocata. Correttamente il Tribunale ha posto a fondamento di tale negativa valutazione i pregiudizi penali, le pendenze processuali, la prosecuzione di attività delinquenziali, desumibile dalla riferibilità al soggetto - anche per il tramite di fittizie intestazioni - di ingenti beni e quote societaria. Il Tribunale di sorveglianza ha poi valorizzato - sempre fornendo sul punto una motivazione adeguata e approfondita - come il soggetto si sia comportato in modo scarsamente aperto con la struttura deputata alla sua osservazione, omettendo di comunicare tanto la pendenza per il reato di peculato, quanto il sopra menzionato sequestro operato a suo carico. 3.3. Nel caso di specie, il delitto per il quale EN LE è stato condannato è stato commesso nell'anno 2014, quindi diversi anni prima della valutazione del Tribunale di Sorveglianza. Nella parte espositiva del provvedimento impugnato viene però dato adeguatamente conto di come, in questo pur ampio lasso di tempo, risultino commessi dal ricorrente ulteriori e gravi reati;
emerge inoltre la sussistenza di altri procedimenti in corso, per fatti successivi alla condanna ora da eseguire. 3.5. Viene anche evidenziato, nel provvedimento impugnato, come effettivamente il condannato svolga una regolare attività lavorativa, risultando 5 assunto - a tempo indeterminato e con contratto part-time - presso la ditta edile Limousine Service s.r.I.; risulta però nel contempo allo stesso riferibile una cospicua disponibilità finanziaria, anche per interposta persona, che è stata oggetto del suddetto sequestro. Il tutto conduce a reputare accertato, secondo l'ineccepibile impostazione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che non sia stato realmente intrapreso dal soggetto un reale percorso evolutivo della personalità, nella prospettiva di un positivo reinserimento sociale. Il motivo di ricorso è quindi da disattendere. 4. Con il secondo motivo, si lamenta l'inosservanza del dettato dell'art. 47 legge n. 354 del 1975, per essersi ritenuta l'inadeguatezza di misure alternative alla detenzione, in spregio alle positive risultanze della osservazione personologica del condannato. 4.1. Pare allora utile precisare come - fra i compiti riservati al giudice di legittimità - non rientri la possibilità di compiere una nuova ponderazione del compendio probatorio già valutato, fondandosi questa volta sulle prospettazioni del ricorrente. Questa Corte ha infatti chiarito già da tempo come esuli dai poteri che la legge le riserva l'effettuazione di una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 930 del 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. Un. n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Si veda altresì Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980 - 01, a mente della quale: <<È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica», e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01, secondo cui risulta inammissibile il ricorso per cassazione che sia fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, reiterativi delle stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del merito. 4.2. Nella concreta fattispecie, il motivo di ricorso sopra enucleato pare profondamente aspecifico e generico, giacché si limita a sollecitare una diversa lettura delle acquisizioni probatorie, arrestandosi però ad una assertiva confutazione delle conclusioni raggiunte dal Tribunale. Manca insomma - in ordine al secondo motivo di ricorso - un reale approfondimento di tipo contenutistico, atto a chiarire nel dettaglio le ragioni del dissenso del ricorrente rispetto alla decisione impugnata. 6 / Tanto rende il provvedimento impugnato incensurabile in questa sede, essendosi invocata sostanzialmente una mera rimodulazione della valutazione già condotta, la cui pretesa contrarietà alla norma non è in alcun modo argomentata né risulta specificamente prospettata. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale DO A.R. SECCIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11213 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato le istanze, aventi ad oggetto l'affidamento in prova al servizio sociale e l'applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47- ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, che erano state inoltrate nell'interesse di EN LE. A carico di questi esiste un titolo detentivo, rappresentato dalla condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta commesso nell'anno 2014, inflittagli dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cosenza con sentenza del 19 marzo 2018. 1.1. Il Tribunale ha fondato la decisione reiettiva su una variegata gamma di considerazioni. Stando dunque a quanto sussunto nel provvedimento impugnato: a) si tratta di un soggetto pluripregiudicato per reati di diversa natura, colpito da numerose condanne collocate in un arco temporale esteso dal 1998 al 2016, nonché destinatario di provvedimento ex art. 20 d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, relativamente a beni e quote societarie di ingente valore economico;
b) circa il vissuto delinquenziale del condannato, emerge dalla relazione redatta dall'Ufficio esecuzione penale esterna come questi - sebbene conscio del disvalore giuridico dei reati perpetrati - ne riconduca la responsabilità alla mala gestio del fratello, agevolata dalle cattive condizioni di salute nelle quali il condannato stesso all'epoca versava. In sede di colloquio con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, il LE ha infatti riferito che - all'epoca dei fatti - soffriva di apnee notturne, nonché di una sorta di disorientamento a causa del quale si perdeva anche in città; ha inoltre dichiarato di esser stato sottoposto ad un intervento di craniotomia con asportazione di un meningioma, all'esito del quale avrebbe dovuto seguire una lunga fase di convalescenza, poi non compiuta a causa della spiacevole situazione di crisi venutasi a creare in azienda (dissesto dal quale avrebbe infine trovato scaturigine l'accusa di bancarotta fraudolenta); c) quanto poi alle condizioni cliniche del condannato, la relazione medica di parte attesta come questi sia affetto - sotto il profilo organico - da un meningioma e dai correlati esiti della asportazione chirurgica dello stesso;
risultano, infine, diagnosi di ipertensione arteriosa e ulcera duodenale;
d) per ciò che infine inerisce alle condizioni psichiche del soggetto, trattasi di persona alla quale è stata diagnosticata una struttura di personalità di tipo schizoide, a connotazione paranoidea e con compulsività. 1.2. Secondo, dunque, le conclusioni assunte dal Tribunale di sorveglianza, il condannato è un soggetto che - essendo dotato di una spiccata e radicata propensione al crimine si è scientemente e costantemente direzionato, 2 sostanzialmente durante l'intera vita, verso un percorso di natura criminale, non conformando mai il proprio modus vivendi alle leggi vigenti. 1.3. Il LE non avrebbe inoltre mai preso coerentemente coscienza dei propri errori e nemmeno avrebbe cercato di porvi rimedio, come dimostrato dalla tendenza ad autogiustificarsi in relazione ai reati perpetrati, addossando le maggiori responsabilità al fratello. Del resto - prosegue il Tribunale di sorveglianza - le giustificazioni finalizzate a edulcorare le proprie responsabilità e fondate sulla sussistenza di condizioni di salute asseritamente precarie, al tempo dei fatti, appaiono del tutto sfornite di prova (alcuna certificazione sanitaria attesta infatti come le apnee notturne gli provocassero uno stato confusionale di tale entità, da non consentirgli di rendersi conto delle attività poste in essere dal fratello;
l'intervento volto all'asportazione del meningioma risale al 2010, laddove le condotte per le quali è stata emessa la condanna per il reato di bancarotta, costituente l'attuale titolo detentivo, rimontano all'anno 2014). 1.4. Afferma poi il tribunale trattarsi di un soggetto che ha tenuto un comportamento non trasparente, nel rapportarsi con il servizio che ne esaminava il caso e che lo ha avviato verso un percorso di rivisitazione critica delle pregresse esperienze delinquenziali, avendo egli taciuto sia la pendenza per il reato di peculato, sia l'esistenza del sopra ricordato provvedimento di sequestro di beni propri o a sé riconducibili. E,anzi, l'entità dei valori e dei cespiti assoggettati a tale vincolo rappresenta un ulteriore elemento di forte significazione, inequivocabilmente evocativo dì come il LE sia un soggetto ormai definitivamente incamminato su un percorso delinquenziale, dal quale non ha inteso distaccarsi fino ancora all'attualità. 1.5. Incide infine, sulla decisione negativa, secondo il tribunale, anche la carenza del pur minimo accenno ai danni patiti dalle persone offese, nonché alle sofferenze cagionate attraverso i gravi reati commessi. 2. Ricorre per cassazione EN LE, a mezzo dell'avv. Roberto Le Pera, deducendo due motivi, che vengono di seguito brevemente riassunti nei limiti dettati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia carenza e illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui l'ordinanza impugnata si è discostata dagli esiti della relazione redatta in data 3 marzo 2022 dal competente Ufficio di esecuzione penale esterna ai sensi dell'art. 47, comma 2, Ord. pen.; ciò si sostiene essere avvenuto in assenza di valido fondamento giustificativo, ovvero di concreti elementi di segno contrario. 3 2.2. Ci si duole inoltre della inosservanza di legge penale, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 47 legge n. 354 del 1975, per esser giunto il Tribunale alla conclusione della inadeguatezza dì misure alternative alla detenzione ed aver disposto il mantenimento del soggetto in regime inframurario, nonostante le positive risultanze della osservazione personologica condotta dal servizio di esecuzione penale esterna di Cosenza, riassunte nella relazione concernente il condannato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova ricordare che l'art. 47, comma 2, ord. pen. consente l'adozione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale quando "si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati". La valutazione prognostica deve essere effettuata "sulla base dei risultati della osservazione della personalità del condannato" che, laddove si tratti di soggetto non detenuto, deve essere svolta mediante l'intervento dell'Ufficio di esecuzione penale esterna [art. 47, comma 2, legge n. 354 del 1975, nel testo novellato dall'art. 7, comma 1, lett. a). d.lgs 2 ottobre 2018, n. 123]. L'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale esige, quindi, l'attenta ponderazione della condotta serbata dal condannato e postula l'effettuazione di un percorso di vita - in epoca posteriore, rispetto alla commissione del reato dal quale trova scaturigine il titolo da eseguire - che presenti connotazioni positive. Dal bilanciamento,dunque delle opposte componenti, deve potersi desumere una valutazione di complessiva meritevolezza del soggetto, rispetto al beneficio invocato. 3. Con il primo motivo sopra enucleato, vengono dunque censurate la pretesa carenza di motivazione e la scarsa tenuta logica del provvedimento impugnato, per essersi esso incongruamente determinato in modo difforme rispetto agli esiti della relazione redatta in data 3 marzo 2022 dal competente Ufficio di esecuzione penale esterna, senza che di ciò sussistessero né un valido fondamento giustificativo, né concreti elementi di segno contrario. 4 f 3.1. Giova allora ricordare come l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sia del tutto consolidato, nel senso di ritenere che la mancata ammissione degli addebiti, da parte del condannato, effettivamente non rivesta in re ipsa un carattere ostativo all'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. È però anche costante l'affermazione secondo la quale deve, nel contempo, esservi la possibilità di desumere che il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, visto che l'elemento di rilievo è rappresentato dall'evoluzione della personalità, in epoca successiva rispetto al compimento del reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001; Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019 Catalano, Rv. 274993 - 01). 3.2. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente chiarito, dipanando un dettagliato e coerente tessuto motivazionale, le ragioni che hanno determinato l'ordinanza di rigetto. Incensurabile sotto il profilo logico-deduttivo, oltre che analitica e puntuale, risulta infatti, la motivazione adottata, relativamente alla insussistenza dei presupposti costitutivi dell'auspicato beneficio. Nel provvedimento impugnato viene, infatti, sottolineato come risulti negativa proprio l'osservazione della personalità del reo, non essendo allo stato consentito ricavare elementi univocamente deponenti per una positiva prognosi di reinserimento sociale, all'esito dell'adozione della misura alternativa invocata. Correttamente il Tribunale ha posto a fondamento di tale negativa valutazione i pregiudizi penali, le pendenze processuali, la prosecuzione di attività delinquenziali, desumibile dalla riferibilità al soggetto - anche per il tramite di fittizie intestazioni - di ingenti beni e quote societaria. Il Tribunale di sorveglianza ha poi valorizzato - sempre fornendo sul punto una motivazione adeguata e approfondita - come il soggetto si sia comportato in modo scarsamente aperto con la struttura deputata alla sua osservazione, omettendo di comunicare tanto la pendenza per il reato di peculato, quanto il sopra menzionato sequestro operato a suo carico. 3.3. Nel caso di specie, il delitto per il quale EN LE è stato condannato è stato commesso nell'anno 2014, quindi diversi anni prima della valutazione del Tribunale di Sorveglianza. Nella parte espositiva del provvedimento impugnato viene però dato adeguatamente conto di come, in questo pur ampio lasso di tempo, risultino commessi dal ricorrente ulteriori e gravi reati;
emerge inoltre la sussistenza di altri procedimenti in corso, per fatti successivi alla condanna ora da eseguire. 3.5. Viene anche evidenziato, nel provvedimento impugnato, come effettivamente il condannato svolga una regolare attività lavorativa, risultando 5 assunto - a tempo indeterminato e con contratto part-time - presso la ditta edile Limousine Service s.r.I.; risulta però nel contempo allo stesso riferibile una cospicua disponibilità finanziaria, anche per interposta persona, che è stata oggetto del suddetto sequestro. Il tutto conduce a reputare accertato, secondo l'ineccepibile impostazione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che non sia stato realmente intrapreso dal soggetto un reale percorso evolutivo della personalità, nella prospettiva di un positivo reinserimento sociale. Il motivo di ricorso è quindi da disattendere. 4. Con il secondo motivo, si lamenta l'inosservanza del dettato dell'art. 47 legge n. 354 del 1975, per essersi ritenuta l'inadeguatezza di misure alternative alla detenzione, in spregio alle positive risultanze della osservazione personologica del condannato. 4.1. Pare allora utile precisare come - fra i compiti riservati al giudice di legittimità - non rientri la possibilità di compiere una nuova ponderazione del compendio probatorio già valutato, fondandosi questa volta sulle prospettazioni del ricorrente. Questa Corte ha infatti chiarito già da tempo come esuli dai poteri che la legge le riserva l'effettuazione di una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 930 del 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. Un. n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Si veda altresì Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980 - 01, a mente della quale: <<È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica», e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01, secondo cui risulta inammissibile il ricorso per cassazione che sia fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, reiterativi delle stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del merito. 4.2. Nella concreta fattispecie, il motivo di ricorso sopra enucleato pare profondamente aspecifico e generico, giacché si limita a sollecitare una diversa lettura delle acquisizioni probatorie, arrestandosi però ad una assertiva confutazione delle conclusioni raggiunte dal Tribunale. Manca insomma - in ordine al secondo motivo di ricorso - un reale approfondimento di tipo contenutistico, atto a chiarire nel dettaglio le ragioni del dissenso del ricorrente rispetto alla decisione impugnata. 6 / Tanto rende il provvedimento impugnato incensurabile in questa sede, essendosi invocata sostanzialmente una mera rimodulazione della valutazione già condotta, la cui pretesa contrarietà alla norma non è in alcun modo argomentata né risulta specificamente prospettata. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023.