Sentenza 14 gennaio 2002
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- 1. Dispensa dagli adempimenti IVA: la proceduraFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 2 giugno 2025
L'articolo 10 del DPR n. 633/72 elenca una serie di operazioni che sono considerate esenti dall'IVA in Italia. Queste operazioni, pur non essendo soggette a tassazione, sono comunque rilevanti ai fini IVA e devono essere annotate nei registri IVA e indicate nelle dichiarazioni annuali. La normativa in materia di IVA consente a taluni soggetti passivi di optare per la dispensa dagli adempimenti contabili di fatturazione e di registrazione. Questo ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR n. 633/72. I soggetti passivi che effettuano le operazioni esenti possono, infatti, essere dispensati dagli obblighi di fatturazione e di registrazione. Per esempio, la holding può optare per la separazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2002, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SU E0344 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TALIA 0·0 SALIONE Oggetto Revidica SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente BOS R.G.N. 14738/99 Dott. Franco PONTORIERI Cron. 640 - Consigliere- Dott. Antonio VELLA - Consigliere- Dott. Antonino ELEFANTE Rep..97 Rel. Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.03/10/01 - - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE I ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SENTENZA IL SOLE 24 ORE 1.55 per diritti 14 GEN. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE NEVE MARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Enrico MAGGIONI, elettivamente domiciliato CANCELLERIA in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo difende unitamente agli avvocati PIETRO CLEMENTI, ANGELO CHIAMENTI, PAOLA CAMPOSTRINI, MAURIZIO TOLENTINATI, LAURA POGGI, MARIA CLEMENTI, GIOVANNA FALLI, GIUSEPPE CLEMENTI, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2001 PEDERGNANA RINO, COND. CASA NUOVA DI MEZZANA, in *1804 persona dell'Amm.re PIZZORNI LUIGI, elettivamente -1- domiciliati in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende unitamente all'avvocato GIULIO GIOVANNINI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 124/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 26/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Giuseppe GIGLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE, per delega dell'Avv.L.MANZI, depositata in udienza, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso. -2- Srl Neve Mare c/ DE +1 RG 14738/99 -1. Oggetto: revindica. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 6.10.92 RI DE ed il Condominio "Casa Nuova", comproprietari d'un terreno in Mezzana (particella 387) a confine con altro immobile, comprendente un vecchio fabbricato (particella 101/1) ed adiacente terreno (part. 101/2), appartenente alla Srl Neve Mare, premesso che quest'ultima, ristrutturando il fabbricato, aveva aperto luci e vedute sulla particella 387 ed aveva realizzato un'area di parcheggio occupando parte del terreno di loro proprietà, la convenivano in- nanzi al tribunale di Trento chiedendone la condanna al rilascio della porzione d'immobile indebitamente occupata all'eliminazione о regolarizzazione delle luci e ed vedute, oltre al risarcimento del danno. Costituendosi, la Srl Neve Mare contestava quanto ex adverso dedotto e richiesti evidenziando come le aperture e le luci preesistessero ai lavori di ristruttu- razione ed assumendo d'aver usucapito la porzione della 387 coincidente con l'area trasformata inparticella parcheggio. Con sentenza 13.7.95, l'adito tribunale, in acco- glimento della domanda, condannava la convenuta a regola- rizzare le aperture rendendole conformi alle previsioni dell'art. 901 CC ed a rilasciare la porzione d'immobile indebitamente occupata. Srl Neve Mare c/ DE +1 RG 14738/99 -2- Avverso tale decisione la Srl Neve Mare proponeva appello eccependo il difetto di legittimazione attiva della controparte, per non aver gli attori fornito alcuna prova d'esser proprietari dell'area rivendicata;
deduce- va, inoltre, che il giudice di prime cure avesse mal interpretato la descrizione dei luoghi effettuata dal CTU sia per quanto riguardava le aperture, le quali non ave- vano subito modifiche rispetto alla situazione preceden- te, sia per quanto concerneva lo sconfinamento, trattan- dosi di porzione di terreno già oggetto di servitù di passo in relazione alla quale, peraltro, non v'era corri- spondenza tra la situazione catastale e quella tavolare, su che chiedeva disporsi un supplemento di CTU e l'as- sunzione di prove orali. Gli appellati si costituivano contestando la fonda- tezza del gravame e chiedendone il rigetto. Con sentenza 26.3.99, la corte d'appello di Trento ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione - sollevata dall'appellante fosse infondata, sia alla stre- gua degli accertamenti svolti dal CTU, sia perché smenti- ta dalla medesima appellante la quale, avendo eccepito l'usucapione nei confronti delle controparti, queste ave- va implicitamente riconosciute titolari del diritto di proprietà sull'area in contestazione;
che la dichiarazio- ne dell'appellante d'aver adeguato le aperture conforme- mente a quanto disposto dalla sentenza di primo grado, ASrl Neve Mare c/ DE +1 RG 14738/99 -3 non non avesse trovato conferma dalla controparte, onde non potesse dichiararsi cessata la materia del contendere e dovesse confermarsi sul punto la sentenza del tribuna- le;
che, quanto allo sconfinamento, la documentazione fo- tografica in atti illustrasse adeguatamente la situazione antecedente i lavori e quella "radicalmente mutata” cre- atasi con la loro esecuzione, dacché ne era derivata la inclusione, nella porzione di terreno appartenente al ti- tolare dell'ipotetica servitù di passaggio anche d'una porzione di terreno di proprietà delle parti appellate;
che ai fini del giudizio, fossero del tutto superflui sia le prove orali sia il supplemento di CTU richiesti dalla società Neve Mare - rigettava l'appello. Avverso tale decisione la Srl Neve Mare proponeva ricorso per cassazione con due articolati motivi. Resistevano RI DE ed il Condominio “Casa Nuova" di Mezzana con controricorso. Entrambe le parti depositavano memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denunziando violazione di legge (Art. 360 nn. 3 e 5 CPC) in relazione al principio per cui spetta all'attore fornire la prova della propria legittimazione attiva nonché carenza od in- sufficienza di motivazione - si duole che la corte terri- toriale abbia ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sulla considerazione che la Srl Neve Mare c/ DE +1 RG 14738/99 prova del diritto di proprietà della controparte fosse desumibile dalla CTU e dall'eccezione d'usucapione, men- tre dall'una nulla emergeva circa il titolo di proprietà in capo agli appellati, e dall'altra non potevasi desume- re alcun implicito riconoscimento della titolarità del diritto in capo agli stessi. Al riguardo devesi, sia pur brevemente, premettere, per una corretta impostazione della questione dalla quale non si può prescindere almeno in sede di legittimità, che l'eccezione della quale si tratta attiene non alla legittimazione attiva ma alla titolarità del diritto. Fondandosi la legittimazione ad agire ed a contrad- dire sull'allegazione fatta nella domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospet- tandolo come tale, ovvero pretenda d'ottenere una pronun- zia contro il convenuto pur prospettando la di lui estra- neità al rapporto sostanziale controverso, mentre sono del tutto irrilevanti, ai fini di tale legittimazione, i riscontri di verità o di fondatezza in ordine alla tito- larità effettiva del rapporto sostanziale dedotto dal- l'attore, trattandosi di momenti propri del giudizio di merito;
il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice suo aspetto di legit- timazione ad agire e contraddire, si risolve, pertanto, nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, Srl Neve Mare c/ DE +1 RG 14738/99 -5- questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la ve- ste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla. Non attiene, dunque, alla legitimatio ad causam ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale de- dotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento d'una situazione di fatto favorevole all'accoglimento od al ri- getto della pretesa azionata. Il che è esattamente quanto avvenuto nel presente giudizio, avendo il giudice del merito accertato la sus- sistenza in capo agli attori del diritto di proprietà sui beni in controversia. Accertamento, tuttavia, passibile delle censure che al riguardo sono state mosse dalla ricorrente, il motivo in esame essendo da riconoscere fondato sotto entrambi i prospettati profili. Quanto al primo, in effetti, l'affermazione della corte territoriale per cui "l'infondatezza dell'eccezione si rileva dagli accertamenti svolti dal CTU" è del tutto generica e priva di qualsivoglia motivazione, giacché non indicandovisi in quali termini e sulla base di quali accertamenti il consulente d'ufficio fosse pervenuto ad una conclusione idonea a supportare il convincimento che risultasse provata la titolarità del diritto di proprietà sul bene rivendicato in capo all'uno ed all'altro degli Srl Neve Mare c/ DE +1 RG 14738/99 -6- originari attori, assuntisi comproprietari della porzione di terreno in contestazione non consente di verificare la logicità e la concludenza dell'iter seguito dal giudi- ce onde pervenire alla decisione Or se non altro, di quello seguito dal consulente e dal giudice stesso pedis- sequamente recepito a tal fine. Quanto al secondo, la corte territoriale mostra di non aver tenuto presente che, essendo l'usucapione un ti- tolo d'acquisto originario, l'eccezione o la domanda ri- convenzionale sollevate in base ad essa dal convenuto nel giudizio di revindica non implic✓ no affatto, di per se stesse, riconoscimento alcuno del diritto di proprietà dedotto dall'attore. Per il che il rigore probatorio sotteso all'azione che impone la dimostrazione dell'acquisto di revindica del bene a titolo originario, ovvero a titolo derivativo per effetto d'una serie ininterrotta di trasferimenti dall'acquirente a detto titolo, od in fine, per il susse- guirsi di validi trasferimenti nel tempo necessario all' non può ritenersi attenuato dalla proposi- usucapione - zione d'una mera eccezione o d'una domanda riconvenziona- le d'usucapione da parte del convenuto;
tali eccezione o domanda riconvenzionale possono sollevare, ma in parte, l'attore dalla probatio diabolica a suo carico solo ove il convenuto stesso opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo di rivendicazione, ovvero riconosca Srl Neve Mare c/ DE +1 RG 14738/99-7 l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del rivendicante deducendo un'usucapione verificatasi successivamente in favore proprio o d'un proprio dante causa, giacché, in ipotesi siffatte, all'attore è suffi- ciente provare l'acquisto, o la serie d'acquisti, a ti- tolo derivativo sino ad epoca antecedente il momento iniziale del periodo utile all'usucapione ex adverso de- dotto. Nella specie, peraltro, non risulta non solo che ricorressero le ultime due ipotesi considerate o, quan- to meno, che il giudice del merito ne avesse motivatamen- te accertata la ricorrenza- ma neppure che i rivendican- ti avessero fornito quel minimo di prova cui erano, in ogni caso, tenuti pur nella ricorrenza delle dette più favorevoli ipotesi. -Il secondo, pur anco fondato, motivo con il quale la ricorrente denunzia la contraddittorietà e l'incon- gruenza della motivazione quanto alla ricostruzione dei fatti, basata sulle soggettive percezioni tratte dal giudice dalle fotografie agli atti piuttosto che sugli accertamenti peritali attestanti il contrario, nonché l'insussistenza di qualsivoglia motivazione quanto al rigetto dell'eccezione d'usucapione - resta assorbito. L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in rela- zione al motivo accolto e la causa, di conseguenza, ri- messa per nuovo esame ad altro giudice del merito di se- Sri Neve Mare c/ DE +1 RG 14738/99 -8. condo grado, che s'indica nella corte d'appello di Bre- scia, cui è anche demandato, ex art. 385 CPC, di provve- dere sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara as- sorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Brescia. Così deciso in Camera di Consiglio il 3.10.2001. President ранко Il est. Nettin IL CANCELLIERE C1 Francesc Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma "1" % "GEN. 2002"14 IL CANCELLIERE C1 France ✓ Catania 109T 129,11 456T 3099 TOT. 160 10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2DELL 9 MAR. 2008rie 10.42 Registrato in data aln11621 160,10 versate €..... (euro......CENTOSESSANTA/10.......... p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Cria LIPPO Il Responsabile Servizio Atti Gisdiziari (Dr. M. RACCICHINI) 2 0 0