Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8029 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 08 02 9 /02 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA I SENSI DELL'ART. 10 W 11.0-73 M. 533 S p ema di ☑ ssazion. Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. Presidente R.G.n. 19773/1999 dr. Vincenzo Mileo Consigliere Cron. 22046 dr. Bruno D'Angelo dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere rel.Ud. 28.02.2002 dr. Attilio Celentano Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UN DA RI, residente in [...]ed elettivamen- te domiciliato in Roma alla via Francesco De Sanctis n. 4 presso lo studio dell'avv. Giampaolo Petti, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente%;B 893 CON TRO Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente o separata- mente, dagli avv. Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, Luigi Canterini e Patrizia Tadris, per procura - 1 - speciale in calce alla copia notificata del ricorso, e con i medesimi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Ufficio Legale INPS, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Rimini in data 27 maggio 3 luglio 1999, n. 3119/99, n. 1776/1998 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 28 febbraio 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. franch - 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 15 dicembre 1998 il signor RI MI proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Rimini del 13 febbraio 1998 che, rece- pendo le conclusioni del consulente medico-legale, re- spingeva la domanda di riconoscimento dell'assegno di invalidità. Con unico motivo si censurava la acritica ricezione in sentenza delle argomentazioni del consulente medico-le gale, il quale a sua volta non aveva preso in considera- zione e rettamente valutato alcune infermità del Damia- ni, in relazione alla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti. Nel costituirsi in giudizio l'INPS, resistendo all'impugna- zione, evidenziava che la rimessione del pregresso linfo- ma e la modestia delle altre patologie non configuravano gli estremi per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità. Con la sentenza citata in epigrafe il Tribunale di Rimini respingeva l'appello. Osservava il Tribunale che il consulente di primo grado ave- va concluso l'esame delle singole patologie presentate dal MI, valutando che il pregresso linfoma era in fase di remissione e non presentava metastasi o recidive, che non sussistevano nè insufficienza respiratoria, nè cardiopatie ipertensive, nè sindrome ansioso depressiva, che l'iperten- - 3 - sione arteriosa era ben compensata ed infine che l'artrosi era di modesta entità ed incidenza funzionale. Avverso detta sentenza il MI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 1. 222/84 e dell'art. 149 disp. att. c.p.c. con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e conseguente erronea e contraddittoria motivazione, il ricorrente deduce che il Tribunale, fermandosi alla caratterizzazione delle diverse infermità e quindi - appa rentemente alla sola ridotta capacità di lavoro generica, ha escluso ogni ulteriore analisi, che invece avrebbe do- vuto effettuare in ordine agli altri fattori intrinseci ed estrinseci, che concorrono a formare un giudizio di ri- dotta capacità di lavoro specifica in occupazioni confacenti;
che il Tribunale aveva negato rilievo alle argomentazioni difensive a sostegno dell'appello, anche tramite una consu- lenza tecnica di parte. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Come ritenuto da questa Corte (v. tra le altre Cass. 13 maggio 2000 n. 6185), il requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confa- 4 - centi alle sue attitudini, previsto dall'art. 1 della legge n. 222 del 1984 ai fini del conseguimento del diritto all'as- segno ordinario di invalidità, se non consente la valutazione dei come accadeva, invece, in precedenzafattori socio-economici - in tema di pensione di invalidità (disciplinata dall'art. 10 r.d.l. n. 636 del 1939, come modificato dall'art. 24 della legge n. 160 del 1975), per la quale era consentito il riferi- mento alla capacità di guadagno, con conseguente rilevanza non solo dei criteri medico-legali e delle caratteristiche soggettive dell'assicurato (età, sesso, attitudini), ma anche dei fattori economico-sociali ed ambientali in grado di incidere, sia posi- tivamente sia negativamente, sulla possibilità di proficua utilizza- zione delle residue energie lavorative dell'invalido · impone - tuttavia di continuare a tenere conto dell'età e della formazione professionale del soggetto (come si evince dal richiamo della nor- ma alle attitudini), valutando la possibilità di una continuazio- confacenti alle attitudini) da quella espletata. fund ne dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia Ed in sede di valutazione della capacità di lavoro ai fini del- l'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art. 1 legge n. 222 del 1984 cit. si deve tenere conto del quadro morboso complessivo presentato dall'as- sicurato, dovendosi valutare le singole affezioni riscontrate in una considerazione globale della loro incidenza sull'attività -- 5 - di lavoro svolta in precedenza dall'assicurato e su ogni altra che gli sia confacente (Cass. 25 luglio 2000 n. 9762). Ciò detto, si osserva che, come risulta dalla sentenza impu- gnata, il MI presentava un pregresso linfoma, sia pure in fase di remissione, oltre ad altre patologie, ritenute di non rilevante portata (ipertensione arteriosa, artrosi). Secondo il c.t., le cui conclusioni sono condivise dal Tribu- nale, le patologie presentate dal MI consentivano la continuazione dell'attività lavorativa del medesimo, ma trat- tasi di affermazioni non congruamente motivate. Il Tribunale invero non ha adeguatamente valutato il pregresso linfoma nell'ambito della considerazione globale dell'incidenza di esso sull'attività lavorativa del MI, circa 64enne ed ex commerciante, circostanze che erano decisive in ordine all'ulteriore possibilità di svolgimento di attività lavorativa da parte dell'assicurato anche in relazione al carattere usurante oltre il normale di tale attività e ha motivato sulle prentuali osservazioni del C.T. . porte Il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio per nuovo esame, ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.. Co sì deciso in Roma il 28 febbraio 2002. -- 6 - IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 3 GIU. 2002 IL CANCELLIERE гамсо Il Presidente cartof Vincenzo Mileo) incerto Meiles Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) forato Fli I D , A O 0 3 zauшко S 1 L 3 S L . 5 A O T T B . R , I A N A ' D S L E 3 L A P E 7 T S . S D I 9 I O . N S 1 P G 1 N M O E I S E A A I D G D A E G , E O O L T R T I T A S R I I L G L D E E R O D -7-