Sentenza 11 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/10/2002, n. 14482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14482 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA t 9 r 1 ( A . g e g L e O A D G N A L T I A A S T R A S B O L L O , NOME DEL POPOLO ITALIANO U R E S Oggetto a r D z 7 o 1 n 9 8 . 7 4 ) R E O S T I E G R SEZI NE PRIMA CIVILE 7 dagli Ill.mi .Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9469/00 Dott. RI Gabriella LUCCIOLI Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Consigliere Cron.33816 Dott. Massimo BONOMO SALME' Consigliere - Rep. Dott. Giuseppe DE CHIARA - Rel. Consigliere Ud. 27/05/2002 Dott. Carlo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AR LI, elettivamente domiciliata in GIANNI EMILIO ROMA VIA PANAMA 74, presso l'avvocato IACOBELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE PETRELLA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
TA OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso l'avvocato CARLO MARTUCCELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO GRASSI, giusta procura in calce al controricorso;
2002 1233 controricorrente ·
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA REPUBBLICA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2723/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/12/99; udita la relazione della caus a svolta nella pubblica udienza del 27/05/2002 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona. del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta RI CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I coniugi RI EL IA e OV Atta- nasio chiesero, con distinti ricorsi al Tribunale di Nola, pronunziarsi la loro separazione personale con addebito all'altro coniuge, al quale ciascuno attribui- va il fallimento del matrimonio contratto in Acerra il 2 maggio 1991. All'udienza presidenziale i coniugi furono auto- rizzati a vivere separati e il Presidente del Tribunale pose a carico del marito un assegno di mantenimento, in favore della moglie, di £. 400.000 mensili, aumentate poi a £. 700.000 mensili dal Giudice istruttore. Il Tribunale, con sentenza del 26 novembre 1998, addebitò la separazione a entrambi i coniugi, che erano 2 venuti meno al reciproco obbligo del rispetto, giacché risolvevano con il ricorso alla violenza fisica le loro divergenze economiche e i problemi conseguenti alla in- fertilità del marito. La decisione era appellata dalla IA, la qua- le insisteva per l'esclusivo addebito al marito (e il conseguente aumento dell'assegno a £.
1.000.000 mensi- li), lamentando che il Tribunale non avesse tenuto con- to del fatto che l'AT le aveva maliziosamente taciuto la sua infecondità - a lui nota e che aveva reagito alla scoperta di essa, da parte di lei, con ag- gressioni e percosse, dalle quali ella si era limitata a difendersi. L'AT resisteva e proponeva appello incidentale per ottenere, al contrario, l'esclusivo ad- debito alla moglie, cui imputava di aver reso pubblica la sua malattia 1 che egli aveva scoperto solo dopo le avere perpetrato in suo danno, nozze e di ripetuta- mente, aggressioni fisiche e prevaricazioni. La Corte di appello di Napoli respingeva entrambi i gravami con sentenza del 27 dicembre 1999, conferman- do le valutazioni espresse dal primo giudice ed esclu- dendo, in particolare, che le risultanze probatorie testimoniali e cartella clinica (dichiarazioni autorizzassero a concludere che il ma- dell'AT) 3 of rito era a conoscenza, già prima del matrimonio, della propria infertilità e la aveva, dunque, taciuta alla moglie durante la vita coniugale, in violazione del do- vere di lealtà. Avverso detta sentenza la sig.ra IA propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, cui resiste il sig. AT con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE L'unico motivo di ricorso, deducendo violazione falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e omesso esame di un punto decisivo, in re- lazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere erroneamente escluso l'addebito della separazione al solo marito, in quanto: a) nell'affermare che non sarebbe stata data dimo- strazione della consapevolezza, da parte dell'AT, della propria infertilità, al momento del matrimonio, la Corte di appello trae deduzioni ine- satte dalle risultanze cliniche documentate in causa, le quali autorizzano anche conclusioni opposte e, quin- di, lasciano un notevole margine di dubbio;
b) la teste ME IA, LA della ricor- rente, aveva invece dichiarato: "mia LA è stata convinta a sposarsi con il sig. AT che le ha na- Of scosto il suo difetto sessuale", e il teste TT LV aveva dichiarato che "il matrimonio è andato in crisi dopo che la sig.ra IA ha scoperto che il marito era sterile"; c) i testi che avevano affermato di aver notato, in una occasione, graffi mostrati dall'AT e presun- tivamente procuratigli dalla moglie, erano inattendibi- li, avendo gli stessi anche parlato di una presunta gravidanza della IA, nonostante la provata impos- sibilità di una gravidanza della donna a causa dell'infertilità del marito;
d) erano state versate in atti plurime denunzie- querele e referti medici comprovanti le lesioni patite dalla IA ad opera del marito;
e) quest'ultimo era stato anche condannato dal Pre- tore di Acerra per il delitto di cui all'art. 572 c.p. in danno della moglie, con sentenza confermata in grado di appello, ma "correttamente" ritenuta non definitiva dalla sentenza impugnata, pendendo ricorso per cassa- zione proposto dall'imputato; f) per quanto la IA lo ignorasse all'epoca dell'appello, il ricorso era stato invece respinto con sentenza depositata il 30 marzo 1999 (della quale la ricorrente produce copia), e i giudici di merito non avevano tratto indizi dal colpevole silenzio osservato Ch dall'AT sull'esito del ricorso;
g) la sopravvenuta definitività della condanna pe- nale dell'AT depone nel senso del valore assor- bente della responsabilità dello stesso nel fallimento del matrimonio, e a tale conclusione avrebbe già potuto pervenire la sentenza impugnata, in presenza della sola condanna in primo grado confermata in appello, alla lu- ce delle prove offerte dalla IA. Il motivo è inammissibile. Oltre a specifiche considerazioni formulabili in quali la ge- ordine a taluno dei punti sopra elencati nericità del punto c), che non indica neppure i nomi dei testi in questione, e la contraddittorietà del pun- to f), che fa carico ai giudici di merito di non aver tratto argomenti di prova da una circostanza (l'avere l'AT celato l'esistenza del giudicato penale a suo carico) ignota, all'epoca, alla stessa appellante si impone, infatti, un rilievo di carattere generale, e cioè che il ricorso si limita a prospettare una valu- tazione delle prove, e una conseguente ricostruzione dei fatti, diverse da quelle ritenute in sentenza. Rientra, però, nel potere esclusivo e discrezionale del giudice del merito la valutazione delle prove se- condo il suo prudente apprezzamento (salvi i casi di prova legale), a norma dell'art. 116 c.p.c., con il so- 6 of lo limite costituito dall'obbligo della motivazione adeguata alle determinazioni prese, al fine di consen- tire il controllo del criterio logico seguito. Nel giu- dizio di legittimità è ammesso, appunto, sotto il pro- filo della omessa, insufficiente o contraddittoria mo- tivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., il solo controllo di tale criterio. Occorre, dunque, che il ricorrente deduca specifici vizi della motivazione sul piano della logica formale;
ciò che, invece, non ha fatto la ricor- rente, le cui doglianze si sostanziano in mere, inam- missibili censure di merito. Va, peraltro, anche dichiarato inammissibile il de- posito della copia della sentenza di rigetto del ricor- So per cassazione proposto dall'AT avverso la sua condanna penale, effettuato nel presente giudizio dalla ricorrente. Si tratta, invero, di documento non riguardante la nullità della sentenza impugnata l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, e dun- que estraneo alle sole fattispecie in cui, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., è consentito il deposito di nuovi documenti nel giudizio di legittimità. Le spese processuali, liquidate come in dispositi- seguono la soccombenza. vo,
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- 7 danna la ricorrente al pagamento delle spese processua- li, liquidate in €. 20.77, ut, di cui € 2.0000 per ono- rari. Così deciso in Roma il 27 maggio 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Ar Chiara RI Gabriella Luccioli CORTE SUPREMA OF CASSAZIONE CANCELLIERE Depositat ✓ lle ria Andrea Bianchi 2002 IL CANCELLIERE 8