Sentenza 4 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di inquinamento atmosferico, per l'esercizio dell'attività di verniciatura, anche se connessa all'esercizio di una falegnameria, è necessaria l'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, atteso che l'esonero dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione è previsto per le sole attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, mentre l'attività di falegnameria è ricompressa tra quelle a ridotto inquinamento ai sensi dell'Allegato 2 dello stesso DPR n. 203. Conseguentemente l'esercizio di tale attività in difetto di autorizzazione, sia pure sulla base delle procedure semplificate, integra il reato di cui all'art. 24 del DPR n. 203.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2002, n. 40557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40557 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 04/10/2002
1. Dott. RIZZO Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1879
3. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 18876/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ IO, n. l'11.11.1965 in Sermoneta, ivi res. via La Gialla;
avverso la sentenza in data 25.10.2001 del Tribunale di Latina, con la quale venne condannato alla pena di L. 200.000 di ammenda, quale colpevole del reato: a) di cui all'art. 24, comma secondo, del D.P.R. n. 203/1988. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Latina ha affermato la colpevolezza dello ZZ in ordine al reato ascrittogli al capo a) della rubrica, per avere, nella qualità di titolare di una falegnameria, attivato un impianto di verniciatura senza la prescritta autorizzazione. Il giudice di merito ha affermato che l'attività di cui si tratta necessitava del provvedimento autorizzatorio, del quale è stata contestata la carenza, e che l'illecito si è protratto fino all'effettivo rilascio della autorizzazione, avvenuto 18.4.1998.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione della norma incriminatrice ed illogicità della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce che l'attività di verniciatura di cui si tratta non necessitava della autorizzazione prescritta dal D.P.R. n. 203/88, in quanto le emissione prodotte sono risultate conformi alle previsioni di cui ai punti n. 6), 7) e 15) del D.P.R. 25.7.1991, allegato 2), e dette emissioni certamente non superavano i limiti di cui all'art. 3, comma secondo, del citato D.P.R. n. 203/88. Sul punto si deduce, altresì, un vizio di motivazione della sentenza per aver classificato rimpianto di verniciatura tra quelli inquinanti, esclusivamente in base al rilievo che l'attività in questione non rientra tra quelle previste dal citato D.P.R. 25.7.91. Con un ulteriore motivo di gravame il ricorrente contesta che la permanenza del reato si sia protratta fino al momento del rilascio della autorizzazione - come affermato in sentenza -, deducendo che la funzione precipua delle disposizioni di cui è stata contestata la violazione è quella di prevenire l'inquinamento atmosferico, mediante la verifica della nocività delle emissioni, di talché possa essere imposta l'adozione delle necessarie misure di prevenzione.
Si deduce, quindi, che la permanenza del reato deve ritenersi cessata con la verifica dell'impianto effettuata dall'autorità amministrativa prima del rilascio della autorizzazione e che, per l'effetto, si è verificata la prescrizione del reato ascritto. Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che, a prescindere dai rilievi di natura fattuale e meramente assertivi esposti dal ricorrente in ordine alla entità delle emissioni, della cui fondatezza non è possibile alcun controllo in sede di giudizio di legittimità, esattamente il giudice di merito ha affermato che l'attività di verniciatura effettuata dall'imputato richiedeva il rilascio della autorizzazione prescritta dal D.P.R. n. 203/88, in quanto non rientrante tra quelle previste dall'allegato 1 del citato D.P.R. 25.7.1991 (contenente modifiche alla disciplina dettata dal D.P.C.M. 21.7.1989 in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico).
Ed, infatti, la normativa richiamata, all'art. 2, esonera dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione esclusivamente gli esercenti le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato 1).
Tra le predette attività, però, non rientra quella di verniciatura, connessa all'esercizio di una falegnameria, che è, invece, prevista, ai sensi dell'art. 4, tra quelle a ridotto inquinamento atmosferico dall'allegato 2) del medesimo D.P.R. 25.7.1991. Orbene, per detto tipo di lavorazione l'art. 5 del citato decreto presidenziale richiede il rilascio dell'autorizzazione, sia pure sulla base di procedure semplificate, ai sensi del secondo comma del predetto articolo, di talché la carenza del provvedimento autorizzatorio integra la violazione di cui all'art. 24 del D.P.R. n.203/88 (cfr., negli stessi sensi, sez. 3^, 19.11.1996 n. 9855).
Egualmente infondato è il secondo motivo di gravame. Secondo il consolidatissimo indirizzo interpretativo di questa Corte "in tema di impianti industriali originanti emissioni nell'atmosfera senza l'autorizzazione regionale, ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, nell'ipotesi di costruzione di impianti nuovi di cui all'art. 24, la permanenza del reato dura fino al rilascio della prevista autorizzazione" (sez. 3^, 15.2.1999 n. 1918, Busetto P. riv. 213324;
199711836, Pasini, riv. 209339; 199607300, riv. 206237). Nè sul punto appare conferente il riferimento del ricorrente alla diversa giurisprudenza afferente all'ipotesi di omessa denuncia della attivazione dell'impianto, che non è oggetto della contestazione di cui al capo di imputazione.
Esattamente, pertanto, il giudice di merito ha escluso la prescrizione del reato di cui si tratta, non essendo decorso il termine di anni quattro e mesi sei, di cui agli art. 157 n. 5 e 160 c.p., dalla indicata data di cessazione della permanenza del reato.
Termine di prescrizione che tuttora non è decorso.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ZZ IO al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 4 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2002