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Sentenza 10 gennaio 2023
Sentenza 10 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2023, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE di APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 504 Anno 2023 Presidente: SCARLINI EN VITTORIO STANISLAO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Fermo - che aveva riconosciuto IC AL colpevole di furto aggravato dalla destrezza e dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per essersi impossessato del titolo di viaggio della persona offesa alla quale lo sottraeva, dopo essersi offerto di aiutarla a caricare i bagagli sulla vettura, da una tasca della borsa nella quale era stato riposto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Umberto Gramenzi, il quale si affida a tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza. Sostiene che l'imputato si è limitato, come si desume dalla stessa sentenza impugnata, ad approfittare della momentanea disattenzione della vittima, intenta a cercare il proprio posto sul treno. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 99 cod. pen., e correlati vizi della motivazione, mancante e manifestamente illogica in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per riconoscere la contestata recidiva. La Corte di appello l'avrebbe ritenuta sulla base dei soli pregiudizi morali derivati alla vittima del reato, senza analizzare il nuovo reato alla luce dei precedenti penali, della loro natura e della distanza temporale rispetto alla ricaduta. 2.3. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. stante il modesto valore del titolo di viaggio ( euro 41). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto reiterativo di doglianze già prospettate con l'appello e tendente a conseguire una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete, peraltro omettendo il dovuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha risolto ogni questione. 2.Quanto alla circostanza aggravante della destrezza, la sentenza impugnata ha osservato che l'imputato, offrendosi di portare le valige, ha creato le condizioni per l'affidamento della vittima, della quale ha prontamente approfittato, ed ha considerato tale condotta come destra, nel senso di scaltra, facendo corretta applicazione dei principi declinati dalle Sezioni Unite, secondo la cui linea interpretativa la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa. ( Sez. U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). L'elemento specializzante dell' aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata difesa in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla 2 cosa (Sez. 2 n. 9374 del 1802/2015, P.G. in proc. Di Battista, Rv. 263235) o, comunque, nel neutralizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio (Sez. 4 n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv. 212361; Sez. 4 n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207; Sez. 4 , n. 139 del 18/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 277952), o nell'approfittare di una momentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5 n. 640 del 30/10/2013, Rainart, Rv. 257948). Ciò che, come premesso, è avvenuto nel caso di specie, in cui, come osservato dalla Corte di appello, l'imputato "non si era limitato ad approfittare della momentanea disattenzione della vittima impegnata a salire sul treno e a prendervi posto, ma si era offerto di aiutare la vittima a salire i bagagli sul vettore, instaurando una relazione diretta sui beni della vittima, e, comunque, sulla vittima stessa, dalla quale ha avuto l'assenso ad avvicinarsi per prenderle i bagagli, in modo da attenuare o eludere la sorveglianza", non perdendo l'occasione di sfilare il titolo di viaggio che la persona offesa aveva riposto nella tasca della borsa che portava a tracolla, dalla quale spuntava. All'evidenza, si tratta di un'azione connotata da astuzia, nel creare un atteggiamento di fiducia nella vittima, offrendole aiuto, e da prontezza nell'impossessarsi del biglietto, approfittando della provocata disattenzione della vittima, senz'altro rientrante nei parametri delineati dalla giurisprudenza, cha ha chiarito come" In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (Sez. 5 , n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361) 3.Manifestamente infondato il secondo motivo, che oblitera la puntuale, argomentata motivazione spesa dal giudice a quo per giustificare la maggiore pericolosità fondante il riconoscimento della recidiva contestata. Ha spiegato la Corte territoriale come la complessiva condotta, analiticamente sviscerata, dell'imputato, connotata da particolare impudenza, opportunismo e cinismo, sia espressione di una ricaduta nel delitto niente affatto occasionale, esprimendo, in particolare, l'impudenza manifestata il "parametro individualizzante significativo della personalità del reato e dell'elevata capacità a delinquere raggiunta dall'imputato". Lungi dall'essere fondata, la valutazione della Corte di appello, sui soli pregiudizi morali che il reato avrebbe arrecato alla vittima, la decisione si fonda, invece, su una ben estrinsecata valutazione dei danni economici e dei disagi pratici cagionati alla persona offesa, oltre che sui caratteri della personalità dell'imputato, come manifestatasi proprio nella vicenda de qua. 4.Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riferimento al terzo motivo, giacchè, anche nel negare la circostanza attenuante invocata dalla Difesa, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato, allineandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla luce della quale "L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore 3 irrisorio del bene sottratto." (Sez. 5 n. 344 del 26/11/2021 (dep. 2022) Rv. 282402)". Nel caso di specie, la Corte territoriale ha posto in luce come debba essere considerata anche la necessità di acquistare un nuovo biglietto - cosicchè il danno strettamente patrimoniale non può essere limitato al solo costo del biglietto sottratto - oltre agli ulteriori disagi correlati alla perdita di tempo e alla dilatazione dei tempi del viaggio. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 504 Anno 2023 Presidente: SCARLINI EN VITTORIO STANISLAO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Fermo - che aveva riconosciuto IC AL colpevole di furto aggravato dalla destrezza e dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per essersi impossessato del titolo di viaggio della persona offesa alla quale lo sottraeva, dopo essersi offerto di aiutarla a caricare i bagagli sulla vettura, da una tasca della borsa nella quale era stato riposto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Umberto Gramenzi, il quale si affida a tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza. Sostiene che l'imputato si è limitato, come si desume dalla stessa sentenza impugnata, ad approfittare della momentanea disattenzione della vittima, intenta a cercare il proprio posto sul treno. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 99 cod. pen., e correlati vizi della motivazione, mancante e manifestamente illogica in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per riconoscere la contestata recidiva. La Corte di appello l'avrebbe ritenuta sulla base dei soli pregiudizi morali derivati alla vittima del reato, senza analizzare il nuovo reato alla luce dei precedenti penali, della loro natura e della distanza temporale rispetto alla ricaduta. 2.3. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. stante il modesto valore del titolo di viaggio ( euro 41). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto reiterativo di doglianze già prospettate con l'appello e tendente a conseguire una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete, peraltro omettendo il dovuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha risolto ogni questione. 2.Quanto alla circostanza aggravante della destrezza, la sentenza impugnata ha osservato che l'imputato, offrendosi di portare le valige, ha creato le condizioni per l'affidamento della vittima, della quale ha prontamente approfittato, ed ha considerato tale condotta come destra, nel senso di scaltra, facendo corretta applicazione dei principi declinati dalle Sezioni Unite, secondo la cui linea interpretativa la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa. ( Sez. U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). L'elemento specializzante dell' aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata difesa in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla 2 cosa (Sez. 2 n. 9374 del 1802/2015, P.G. in proc. Di Battista, Rv. 263235) o, comunque, nel neutralizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio (Sez. 4 n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv. 212361; Sez. 4 n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207; Sez. 4 , n. 139 del 18/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 277952), o nell'approfittare di una momentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5 n. 640 del 30/10/2013, Rainart, Rv. 257948). Ciò che, come premesso, è avvenuto nel caso di specie, in cui, come osservato dalla Corte di appello, l'imputato "non si era limitato ad approfittare della momentanea disattenzione della vittima impegnata a salire sul treno e a prendervi posto, ma si era offerto di aiutare la vittima a salire i bagagli sul vettore, instaurando una relazione diretta sui beni della vittima, e, comunque, sulla vittima stessa, dalla quale ha avuto l'assenso ad avvicinarsi per prenderle i bagagli, in modo da attenuare o eludere la sorveglianza", non perdendo l'occasione di sfilare il titolo di viaggio che la persona offesa aveva riposto nella tasca della borsa che portava a tracolla, dalla quale spuntava. All'evidenza, si tratta di un'azione connotata da astuzia, nel creare un atteggiamento di fiducia nella vittima, offrendole aiuto, e da prontezza nell'impossessarsi del biglietto, approfittando della provocata disattenzione della vittima, senz'altro rientrante nei parametri delineati dalla giurisprudenza, cha ha chiarito come" In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (Sez. 5 , n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361) 3.Manifestamente infondato il secondo motivo, che oblitera la puntuale, argomentata motivazione spesa dal giudice a quo per giustificare la maggiore pericolosità fondante il riconoscimento della recidiva contestata. Ha spiegato la Corte territoriale come la complessiva condotta, analiticamente sviscerata, dell'imputato, connotata da particolare impudenza, opportunismo e cinismo, sia espressione di una ricaduta nel delitto niente affatto occasionale, esprimendo, in particolare, l'impudenza manifestata il "parametro individualizzante significativo della personalità del reato e dell'elevata capacità a delinquere raggiunta dall'imputato". Lungi dall'essere fondata, la valutazione della Corte di appello, sui soli pregiudizi morali che il reato avrebbe arrecato alla vittima, la decisione si fonda, invece, su una ben estrinsecata valutazione dei danni economici e dei disagi pratici cagionati alla persona offesa, oltre che sui caratteri della personalità dell'imputato, come manifestatasi proprio nella vicenda de qua. 4.Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riferimento al terzo motivo, giacchè, anche nel negare la circostanza attenuante invocata dalla Difesa, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato, allineandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla luce della quale "L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore 3 irrisorio del bene sottratto." (Sez. 5 n. 344 del 26/11/2021 (dep. 2022) Rv. 282402)". Nel caso di specie, la Corte territoriale ha posto in luce come debba essere considerata anche la necessità di acquistare un nuovo biglietto - cosicchè il danno strettamente patrimoniale non può essere limitato al solo costo del biglietto sottratto - oltre agli ulteriori disagi correlati alla perdita di tempo e alla dilatazione dei tempi del viaggio. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022 Il Consigliere estensore