Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - - 1 0 5 5 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO! LA CONTE SU ONE Oggetto SETIONE SECONDA CIVILE Contratic pulinis Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: mare di vendite Presidente R.G. N. 4843/00 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Cron.2170 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Rep. 330 Dott. NT VELLA Ud. 20/10/00Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere - C.C. Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente AZIONE CONTENU SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L 3000 125 GEN. 2001 NE EN, elettivamente domiciliato in ROMA DELLE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio VIA dell'avvocato FRANCESCO SAULLE, difeso dall'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA ELIO ABATE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CG575663 TT LE, MO TO;
intimati avversO la sentenza n. 2965/99 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 29/03/99; 2000 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1710 consiglio il 20/10/00 dal Consigliere Dott. Ettore -1- Mr BUCCIANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari inammissibile il ricorso in oggetto, con le conseguenze di legge. -2- home SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Benevento adito da EU PA nei confronti di QU RU e NT AM, i quali erano rimasti contumaci trasferì dai convenuti all'attore, in applicazio- ne dell'art. 2932 C.C., la proprietà di due appartamenti e di un locale, che avevano formato oggetto di un contratto preliminare di vendita del 25 marzo 1985, redatto con una scrittura privata. Impugnata dai soccombenti, la decisione fu confermata dalla Corte di appello di Napoli, la quale rigettò il gravame, ritenendo tra l'altro (per quanto rileva in questa sede) che la contu- macia dei convenuti nel giudizio di primo grado consentiva di ritenere tacitamente riconosciuto il documento su cui l'attore aveva basato la propria domanda. Su ricorso di QU RU e NT AM, con sentenza n. 2965 del 29 marzo 1999, questa Corte ha cassato tale pronuncia, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, rilevando che il disconoscimento di una scrittura privata, da parte di chi sia rimasto contumace nel primo grado di giudizio, può essere 4843/2000 utilmente compiuto nel secondo, come era avvenuto nella specie con l'atto di citazione in appello, per cui "incombeva sull'appellato, che intendeva avvalersi della scrittura disconosciuta, l'onere di richiedere, ai sensi dell'art. 216 cod. proc. civ., la verificazione della scrittura stessa, sicché, non avendo, egli, adempiuto a tale onere, la scrittura non poteva essere posta a fondamento della decisione". Questa sentenza è stata impugnata per revoca- zione da EU PA, il quale sostiene che la decisione è viziata da un errore di fatto, poiché in realtà, nella sua comparsa di costitu- "vo- zione in appello, egli aveva dichiarato di lersi avvalere della scrittura in caso di querela di falso o in dannata ipotesi di ammissione del disconoscimento di voler chiederne la verifica- zione dell'autenticità della sottoscrizione" e aveva ribadito tale richiesta all'atto della precisazione delle conclusioni. QU RU e NT AM non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il Procuratore generale ha chiesto che il ri- corso venga dichiarato inammissibile, osservando che l'errore denunciato non riguarda atti interni 4843/2000 4 al giudizio di cassazione e non incide su un capo della decisione, bensì su una affermazione conte- nuta nella motivazione. Il ricorrente ha presentato una memoria, in replica alle conclusioni del pubblico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente non ha fornito alcuna prova a dimostrazione del proprio assunto, secondo cui questa Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto, nel rilevare che il disconoscimento della scrittura in questione, compiuto con l'atto di citazione in appello da QU RU e NT AM, non era stato seguito dall'istanza di verificazione. Nessun documento è stato infat- ti prodotto da EU PA, né in particola- re la comparsa di risposta nel giudizio di secon- do grado, in cui a suo dire era contenuta quella richiesta. Va comunque osservato che dagli unici atti di cui il collegio dispone - il fascicolo di ufficio giudizio di legittimità e la copia della del sentenza impugnata emerge che in quella sede estranea alla materia del contendere la era circostanza dell'avvenuta (0 non) formulazione dell'istanza di verificazione, essendo in discus- 4843/2000 5 sione soltanto la preliminare questione dell'am- missibilità del disconoscimento. È quindi infon- dato il timore manifestato dal ricorrente, secon- do cui "tale errore può arrecare grave pregiudi- zio nel giudizio di rinvio", nel quale invece l'affermazione di cui si tratta non avrà comunque carattere vincolante, in quanto attiene a un punto su cui questa Corte non era stata chiamata a decidere. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese di giudi- zio, stante la mancata costituzione dei destina- tari dell'impugnazione. DISPOSITIVO 1.0000 La Corte rigetta il ricorso. 290000 Roma, 20 ottobre 2000 Lam РосийсийStrow 2 A 0 M 0 O 0 ) . . 0 R 4 . . 0 0 . . 9 . E . 2 i IL CANCELLIERE C1 ) r T 2 a O i A A z Franceses Gatania P i C L R i I d P I u I z i i T M L I D v G I A r i F L t ) T e I t I A N S N D I E o t A a i L a H Roma 2.5 GEN ZUUL. z a i e O I V S i L r C z v E d I E r a A / r e C n D i S G C 5 IL CANCELLIEREG o A t 7 O B C CataniaPalania a I T r t t 3 C U s r rian i I o D p g 5 F s e F . R n O . . o 2 e U F E h F A ( M 1 05 DIC DELLE 001 4843/2000 6 ENTRATE