Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8604 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
: 7 1 / A 2 4 T . / S 6 N I 2 - C . E E .R B R R .P . A L PR8604/01 D A L N I D L A L E . D REPUBBLICA ITALIANA P E B I T I A S C T N N S E A E 1 I S S I 3 IN NOME DEL POPO D E 1 R I E A . T N A SSAZIONE LA CORTE M Oggetto Responsibilit SEZIONE TERZA CIVILE disciplinary medici Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Presidente R.G.N. 17796/99 Dott. Manfredo GROSSI Rel. Consigliere Cron. 19637 Dott. Ernesto LUPO Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 11/05/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: FA LU, elettivamente domiciliato in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 77, presso lo studio dell'avvocato ENRICO PAMPHILI, che 10 difende unitamente agli avvocati FELICE REDAELLI SPREAFICO, LU DECIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIASTRI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO SONDRIO, in persona del presidente pro tempore dott. Alessandro Innocenti, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE BELLE ARTI 2001 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, 912 -1- che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO TARABINI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
MIN SANITA', PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE SONDRIO;
intimati avverso la decisione n. 84/99 della Commissione Centrale per gli esercenti le profes. sanit. di ROMA, depositata il 07/07/99; del 21-4-PP udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato ENRICO PAMPHILI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE AMBROSIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, presentato il 25 gennaio 1999, il dott. Luigi OL chiedeva l'annullamento della deliberazione dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Sondrio in data 2 giugno 1998, con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due mesi. Nell'udienza del 21 aprile 1999 la Commissione adita, sentiti i difensori del ricorrente e dell'Ordine di Sondrio, rilevava che non erano "state depositate presso la Segreteria le relate delle notifiche all'Ordine, al Procuratore della Repubblica e al Ministro della Sanità", come prescritto dall'art.54, ultimo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221, onde, con decisione depositata il 7 luglio 1999, dichiarava "irricevibile" il ricorso del OL. Avverso la decisione della Commissione centrale il dott. Luigi A OL ha proposto ricorso per cassazione, a cui l'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Sondrio ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Con l'unico motivo il ricorrente, deducendo l'errata applicazione dell'art.54 del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221, osserva che il ricorso da lui proposto alla Commissione centrale è stato notificato il 30 dicembre 1998 al Procuratore della Repubblica di Sondrio ed al Ministero della sanità ed il 31 dicembre 1998 all'Ordine della Provincia di Sondrio. Due originali di detto ricorso (uno contenente le relate di due notifiche e 3 4 l'altro contenente la relata della terza notifica) sono state dal ricorrente depositati il 25 gennaio 1999 presso la segreteria della Commissione centrale, la quale pertanto ha errato nel rilevare il mancato deposito delle relate di notifica al Procuratore della Repubblica, al Ministro della sanità ed all'Ordine di Sondrio, tenuto conto che tali relate non devono risultare da atto separato rispetto al ricorso. Il ricorso è fondato. Nel fascicolo di parte ricorrente vi sono due originali del ricorso che questi ha proposto alla Commissione centrale. Uno di essi contiene in calce la relazione di notifica dello stesso effettuata all'Ordine della Provincia di Sondrio (il 31 dicembre 1998) ed al Procuratore della Repubblica di Sondrio (il 30 dicembre 1998). L'altro originale contiene in calce la relazione di notificazione effettuata al Ministero della sanità (il 30 dicembre 1998). Su ambedue i detti originali del ricorso è apposto, di seguito alle relazioni di notificazione, il timbro di "arrivo" della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie del 25 gennaio 1999. E', pertanto, documentalmente provato che il ricorrente, in data 25 gennaio 1999, ha presentato alla Commissione centrale il ricorso già corredato delle relazioni delle notificazioni effettuate ai tre soggetti indicati nella decisione qui impugnata. Non vi era, perciò, bisogno del successivo deposito delle stesse relazioni previsto dal penultimo comma (lettera a) del citato art.54. E', di conseguenza, errata la decisione impugnata che ha rilevato il mancato deposito delle "relate delle notifiche all'Ordine, al procuratore 5 della Repubblica e al Ministro della Sanità". Tale errata affermazione può trovare una parziale spiegazione nel fatto che, nel fascicolo della Commissione centrale, si rinviene soltanto una delle tre relazioni di notificazione sopra specificate (quella effettuata il 31 dicembre 1998 all'Ordine della Provincia di Sondrio). Ma il tempestivo deposito anche delle altre due relazioni di notificazione del ricorso proposto alla Commissione centrale risulta inequivocabilmente dai due timbri della stessa Commissione apposti il 25 gennaio 1999 di seguito alle relazioni di notificazione mancanti nel fascicolo della Commissione. Onde a tale mancanza non può attribuirsi un effetto prevalente rispetto alla prova documentale costituita dai detti due timbri della Commissione centrale. In ogni caso, è del tutto priva di giustificazione l'affermazione 5 della decisione impugnata in ordine al mancato deposito della relata di notifica all'Ordine di Sondrio, la quale risulta sia dal ricorso esistente nel fascicolo della Commissione, sia dal fatto che il difensore del detto Ordine è comparso davanti alla medesima Commissione, come è attestato nell'epigrafe della stessa decisione. In conclusione, è errata la pronunzia della Commissione centrale che ha dichiarato irricevibile il ricorso del OL a norma dell'ultimo comma dell'art.54 del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221. Tale pronunzia va, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per un nuovo giudizio. L'Ordine della Provincia di Sondrio, soccombente, va condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
5 6 La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, condanna l'Ordine del medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Sondrio al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive 13'167.000 €, delle quali L.
3.000.000 per onorari. Così deciso a Roma l'11 maggio 2001. Il Presidente Il Relatore-Estensore Емии про Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Oggi, 22 611 2003. Concetta Ammendola IL CANCELLIERE C1 E N Concetta Amendola IO C A R T IS G E 6 R 8 2 19 E A / G D G 4 1 A L . E W E D . N T B I N S A E T N T S E S 1 E E S 3 I I 1 A R . E N T A M 9