Sentenza 30 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/12/2002, n. 18365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18365 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2002 |
Testo completo
REPU LI1 836 5 /02 IN NOM DELIOPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Vizi DELLLOPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 6960/00 Cron. излись Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 4304 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere Ud.09/07/02 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CURATELA FALL. ICAB COST. DI CAMAIONI & ALFONSI SNC in persona del curatore DR. BRUNI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ANTONINI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PATI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SA SAS in persona del legale rapp.te p.t. Ing. PIETRO GUIDI MASSI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 2, presso lo studio dell'avvocato 2002 BENITO PANARITI, che 10 difende unitamente all'avvocato MARCELLO GALIFFA, giusta delega in atti;
1106 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 42/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 13/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato ANTONINI GIORGIO che deposita delega rilasciata dall'Avvocato PATI GIUSEPPE che ha chiesto l'accoglimento; udito 1'Avvocato PANARITI BENITO E GALIFFA MARCELLO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Per la realizzazione di un edificio industriale in Porto d'Ascoli, la ICAB Costruzioni S.n.c. commissionò alla S.a.s, . SA della stessa città materiale vario tra cui metri quadrati 1021 di piastrelle floor gres di prima scelta per pavimentazione, che venivano consegnate in due tranches, e furono emesse quattro fatture. Con atto di citazione del 1.2.1989 l'acquirente ICAB convenne al giudizio del Tribunale di Ascoli Piceno la venditrice SA esponendo che una partita di mattonelle di cui alla fattura n. 872 del 30.9.1988- era di qualità difforme ed inferiore rispetto a quella ordinata, per cui il prezzo non poteva essere per tutti i 1021 mq. quello esposto in fattura;
che di recente si era verificato il distacco della pavimentazione realizzata con le mattonelle di cui alla fattura indicata;
che in tale inadempimento le cifre addebitate per tutte le conseguenza di forniture dov essere ridotte nella misura da accertarsi in corso di causa;
che il fatto aveva arrecato ad essa esponente danni patrimoniali. La ICAB chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata non dovuta alla SA la somma complessivamente fatturata e che fosse accertato l'esatto importo del dovuto, detraendosi da detta somma la differenza di prezzo tra le mattonelle di prima scelta ordinate e quelle effettivamente fornite;
che la SA fosse condannata al risarcimento dei danni riportati da essa attrice. Successivamente la stessa ICAB proponeva opposizione al decreto ingiuntivo concesso ad istanza delle SA per il pagamento della somma di L.45.445.442 di cui alla quattro fatture tra cui quella contestata con l'atto di citazione. La ICAB proponeva, in sede di opposizione, le stesse ragioni di cui alla citazione e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Le due cause erano riunite. Nelle more del giudizio interveniva il fallimento della ICAB Costruzioni. Il Tribunale, con sentenza resa il 10.1.1996: a) accertava che la prima fornitura di piastrelle per mq. 819 era di seconda scelta, con un valore inferiore a quella di prima scelta di L. 5600 al mq;
b) che le conseguenze patrimoniali derivanti dal minor valore erano assorbite dalle successive statuizioni;
che, infatti, il distacco della pavimentazione era dovuto ad errori c) nella messa in opera delle piastrelle, essendo queste state tale errore era da addebitarsi montate senza la " fuga", e che alla venditrice SA che non aveva correttamente informato l'acquirente sulla opportunità del montaggio con la fuga;
che il danno rivalutato facente carico alla SA ammontava a d) 151.868.708, in cui era compresa la cifra di L. complessive L. 26.264.000 necessaria per l'acquisto della fornitura delle mattonelle di prima scelta e che tale somma, liquidata a titolo di danno, era, pertanto, comprensiva della differenza tra il prezzo pagato e quello inferiore delle mattonelle fornite. Avverso questa sentenza proponeva appello la SA S.a.s. e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, in totale riforma della sentenza impugnata ha respinto la domanda proposta dalla ICAB Costruzioni S.n.c. con l'atto di citazione e la opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di appello individuando la causa del distacco delle mattonelle nella erronea posa in opera delle stesse che sarebbe avvenuta a velocità inadeguata per cui il collante steso su una superficie di una certa entità aveva avuto modo di formare un velo di essiccamento tale da non consentire adeguata presa. La Corte osservava ancora che, anche a voler ritenere che la causa del distacco fosse da attribuire alla posa in opere senza le fughe, ciò denotava grave ed inescusabile imperizia della società di costruzioni ICAB i cui tecnici ben dovevano conoscere la tecnica di montaggio di quel tipo di materiale, in uso da decenni. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Curatela del Fallimento ICAB con quattro motivi. Resiste con controricorso la SA. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo la ricorrente lamenta insufficienza e contraddittorietà di motivazione su punti decisivi della controversia. Deduce che la motivazione della Corte di Appello avrebbe ignorato le risultanze probatorie ed il complesso documentale acquisito privilegiando la consulenza svolta in sede di accertamento tecnico preventivo senza averne prima accertato la rituale acquisizione nel giudizio di merito. La Corte, poi, non avrebbe dovuto riformare integralmente la sentenza di primo grado negando così la riduzione del prezzo delle mattonelle che erano state fornite di seconda suelta. La censura non è fondata. Occorre premettere che la Corte di Appello, richiamandosi alla consulenza espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, ha ritenuto che l'evento dannoso dedotto in causa (sollevamento e distacco delle mattonelle fornite dalla SA e messe in opera dalla ICAB) si fosse verificato per esclusiva responsabilità di quest'ultima a causa degli errori tecnici commessi nella posa in opera. La relazione espletata dal CTU in sede preventiva è stata legittimamente posta a fondamento della decisione. Ed, infatti, 12 prove e gli accertamenti tecnici assunti nell'istruzione preventiva possono ritenersi ammessi nel successivo giudizio di merito per il fatto stesso che abbiano formato oggetto di discussione e che il giudice del merito li abbia esaminati (Cass. n. 9863/90). Nel caso di specie l'accertamento tecnico preventivo venne esaminato e valutato dal CTU e fu oggetto di indagine nel giudizio di primo grado ed, inoltre, in appello venne invocata la consulenza tecnica espletata in corso di causa che ricalca i giudizi tecnici e gli accertamenti valutativi della perizia preventiva. La perizia Narcisi, quindi, fu tenuta in considerazione e, prima ancora, acquisita senza eccezioni in tale fase e senza alcuna doglianza in appello (cfr., ad esempio, il verbale del 30.5.90 in cui la stessa ICAB deposita controdeduzioni tecniche alla consulenza Narcisi e memoria in data 29.9.90). Non può, perciò dirsi sussistente la violazione dell'art. 696 (rectius : 698) c.p.c. denunziata col primo motivo. Quanto alle cause del danno, il recepimento da parte del giudice di appello delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio-che sono il risultato di una accurata indagine ed appaiono logicamente coerenti in base alle argomentazioni che il giudice di appello richiama costituisce un sufficiente ed incensurabile supporto motivazionale della decisione impugnata, senza che, ai fini della adeguatezza della motivazione, vi fosse necessità per il giudice di merito di indugiare sulla risultanze delle prove testimoniali (sul cui contenuto, perciò, vanamente insiste il ricorrente) anche per la ovvia considerazione che prove siffatte non possono contenere ed esprimere giudizi tecnici. Anche in ordine alla questione relativa alla (rilevanza della) mancata consegna del depliant illustrativo la sentenza della Corte di Appello non appare censurabile sotto il profilo logico, allorché ha qualificato in termini di inescusabilità l'operato della ICAB, per la ragione che questa ben doveva a prescindere dalle istruzioni conoscere - - la tecnica di montaggio (del tipo) delle mattonelle acquistate e poste in opera. Nel secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.. Nell'atto di appello la SA aveva dedotto che dalla sarebbe stato stralciatosomme richieste col ricorso in monitorio 1'importo corrispondente alla fornitura contestate nella qualità mentre, invece, la ricorrente aveva pagato l'importo di tutte le fatture, compresa quella col n. 872, ed aveva tempestivamente eccepito che la contestazione dell'addebito di restituzione della somma di L. 26.264.000 da parte della SA in appello costituiva domanda nuova. A fronte di tale eccezione la corte anconetana non solo non aveva dichiarato inammissibile di ufficio tale domanda, ma non aveva al riguardo svolto alcuna motivazione. Col terzo, ampio, motivo la ricorrente nel dedurre violazione a falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 116, 345 e 698 c.p.c. nonché omessa motivazione, omessa ed errata valutazione di prove, errori in procedendo errori di diritto ė vizi di motivazione - ripercorre le risultanze processuali trascrivendo integralmente le prove testimoniali per dedurne l'erroneo apprezzamento da parte della Corte di merito;
ripropone quanto già dedotto nel secondo motivo circa la fattura 872 e la somma di 26.264.000; ribadisce le domanda proposte in primo grado e contesta la conclusioni tecniche cui è pervenuta la Corte circa il distacco delle mattonelle, conclusioni in contrasto con le risultanze della prove testimoniali e neppure suffragate delle consulenza esaminate. Infine la ricorrente, partendo dalla premessa che furono fornite mattonelle di seconda scelta, insiste nel sostenere che il prezzo da pagare non doveva essere quello pattuito e portato ingiuntivo dal quale andava defalcato quello dal decreto alla differenza di prezzo tra le mattonelle corrispondente commissionate e quelle effettivamente fornite. Il secondo ed il terzo motivo possono essere congiuntamente esaminati considerata la loro intima connessione. Essi sono fondati nei limiti che si diranno. La SA soccombente in primo grado - in appello è risultata (asseritanente non dovuta) restituzione vittoriosa non sulla della L.26.264.000 ma sul fatto che nessun danno le era somma di addebitabile (essendo il danno derivato da colpa della ICAB) e la somma ora detta era appunto una voce di danno (come chiaramente si evince dalla sentenza di primo grado alle pagg. 22-23: i 26 milioni corrispondono al costo di acquisto della nuova pavimentazione che doveva sostituire quella saltata e da rifare e, poiché le mattonelle sarebbero state acquistate di prima scelta, in questa somma era assorbita la differenza di prezzo che la ICAB pretendeva di versare in meno per aver ricevuto la seconda scelta). La Corte di Appello, quindi, avendo capovolto la decisione di primo grado sulla responsabilità del distacco delle mattonelle non aveva necessità di occuparsi (e non se ne è occupata) del danno di 26 milioni poiché il danno era sopportato interamente dalla ICAB che lo aveva reclamato in citazione. Non essendo stata emessa alcuna statuizione al riguardo, la ricorrente non ha ragione di dolersi della violazione dell'art. 345 c.p.c.. responsabilitàE, tuttavia, con il ribaltamento in appello della (attribuita alla acquirente ICAB) la questione della differenza di prezzo tra la prima scelta (ordinata} e la seconda scelta (ricevuta) si riapriva e si riproponeva interamente mentre, invece, la sentenza della Corte di Appello immotivatamente ed erroneamente l'ha ritenuta assorbita nell'accoglimento del primo e del quarto motivo di appello. Si tratta di questione che attiene alla domanda originaria della ICAB che, soccombente in appello : a) nulla dovrà ricevere a titolo di danno;
b) dovrà versare il prezzo delle mattonelle acquistate;
c) dovrà, però, vedersi ridotto il relativo importo con detrazione della differenza tra la prima e la seconda scelta. Ed al riguardo è opportuno sottolineare che dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che la SA non propose paralizzare la domanda di riduzione dell'eccezione - volta a " stralciato 21 dalla prezzo avanzata dalla ICAB ww di aver "3richiesta del decreto ingiuntivo l'importo delle mattonelle in e detto stralcio non risulta neppure dal ricorso contestazione " ed, anzi, la circostanza che l'eccezione venne proposta per la prima volta in appello è ammessa nel controricorso ( pag. 8) e posteriore al 1995 (cit. 9.9.1996).l'appello è, nella specie, Deve quindi ritenersi che la SA richiese (ed ottenne) il pagamento dell'intera fornitura (anche delle mattonelle difettose) a fronte della domanda della ICAB che comprendeva anche la riduzione del prezzo della stessa e della opposizione al decreto ingiuntivo in cui la ICAB si riportava alle difese di cui alla citazione. Ed è appena il caso di sottolineare che, ai fini dell'art. 346 c.p.c., la questione è stata riproposta in appello ( cfr. pag 5 della comparsa di costituzione e comparsa conclusionale nonché comparsa di replica in appello). Orbene, non vi è dubbio che, essendo del tutto incontroversa la consegna di ( parte) di mattonelle di seconda scelta, tale riduzione competa. Essa ovviamente non corrisponde alla somma di L. 26.264.000 ( che, sentenza di primo grado, costituiva una voce di danno nella corrispondente al costo di acquisto delle piastrelle di prima scelta da (ri) montare), di tal che dovrà essere il giudice di rinvio ad accertare l'entità dell'importo indebitamente ingiunto perché non dovuto (differenza tra il prezzo della prima e quello della seconda scelta) (con le ovvie conseguenza sulla opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Asccoli Piceno il 27.02.1989, che è stata respinta in toto nella sentenza impugnata). Il terzo motivo, per il resto, ridiscute interamente il merito, per il che valgono le considerazioni svolte più sopra in relazione al primo motivo, oppure denuncia genericamente presunti e non meglio precisati errores in procedendo e vizi di motivazione. Nel quarto motivo viene dedotta mancata valutazione di risultanze processuali decisive ed illegittima valutazione dei mezzi di 33 prova". Dal testimoniale acquisito risulterebbe che le cause del distacco del pavimento era ad attribuirsi alle omissioni della venditrice e non agli errori presunti di posa in opera, di tal che le conclusioni cui era pervenuta la Corte di Appello resterebbero incomprensibili e prive di sostegno logico. La censura in esame non è altro che la generica ripetizione di quanto già sostenuto soprattutto nel terzo motivo quanto al merito della responsabilità ed alla valutazione delle prove, sicché per la confutazione della stessa è sufficiente riportarsi a quanto già detto in precedenza su tali punti. Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte di Appello di Bologna, provvederà anche sulla spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo e, per quanto di ragione, il terzo;
rigetta nel resto;
cassa e rinvia anche per la spese alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma addì 9 luglio 2002 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE blolaruss Mee JANCELLIERE C1 pos Donatella D'Anna CANCELLERIA CORTE SUPREMA CASSAZIONE DEPOSITATS 3.0 DIC. 2002 Si attesta la registrazione Roma presso l'Agenzia IL CANCELLIERE C1 21-5·2003 delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 19460 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 80/5/2002) IL COLLABORATORED CANCELLERIA Roberto Ricci