Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2013, n. 11795
CASS
Sentenza 12 febbraio 2013

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Massime1

Non integrano il delitto previsti dall'art. 571 cod. pen. le condotte di un insegnante di un asilo nido non violente e tipicamente affettuose, non potendo esse essere interpretate, per la loro connotazione di piccolo eccesso o mancanza di misura nella relazione tra l'educatore ed il minore, come abuso in ambito scolare materno-infantile. (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza del delitto in presenza di comportamenti di un insegnante di un asilo nido consistiti in baci sulla labbra ed abbracci molto intensi ai bambini).

Commentario1

  • 1Art. 571 - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza È configurabile il delitto di cui all'art. 571 in ambito di lavoro subordinato, quando atti volontari idonei a produrre uno stato di abituale sofferenza fisica o morale nei dipendenti siano posti in essere dall'agente perseguendo la finalità della punizione per episodi censurabili (Sez. 6, 10090/2001). Non è dubbio che il datore di lavoro sia titolare del potere di correzione e di disciplina intesi come poteri di indicare le modalità adeguate di esecuzione della prestazione di lavoro, necessarie, o anche solo opportune, perché la complessiva attività posta in essere dal soggetto organizzato per raggiungere un risultato economico (che sia un bene o un servizio, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2013, n. 11795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11795
Data del deposito : 12 febbraio 2013

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