Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
Con riguardo alle somme che, nell'ambito della Regione Sicilia, i Comuni devono rimborsare, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 16 del 1986, agli enti assuntori del servizio di trasporto dei disabili, sulla scorta dei prospetti trimestrali del servizio svolto e dei soggetti trasportati vistati dalle u.s.l. con cui quegli enti sono convenzionati, la scadenza delle singole rate di presentazione dei predetti prospetti non determina mora "ex re" ai sensi dell'art. 1219, secondo comma n. 3 cod. civ., considerato che le disposizioni generali sulla contabilità pubblica, fatte proprie anche dalla Regione Sicilia, derogano esplicitamente all'art. 1182, terzo comma, cod. civ. - in virtù del quale il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuto al domicilio del creditore - , con la conseguenza che la costituzione in mora dell'amministrazione non avviene alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3, cod. civ., occorrendo, invece, una richiesta scritta ai sensi del primo comma dello stesso articolo. A tal fine deve escludersi che sia sufficiente il semplice invio dei predetti prospetti trimestrali, il cui unico scopo è quello di consentire al Comune di elaborare i conteggi necessari per la liquidazione del credito del gestore del servizio, occorrendo,invece, perché si configuri la mora "ex persona", una intimazione scritta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7425 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 45, presso l'avvocato BORROMEO C., rappresentato e difeso dall'avvocato ITALIA FEDERICO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI A.I.A.S.; Sez. SIRACUSA - intimata -
avverso la sentenza n. 378/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 02/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/11/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Italia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, rigetto nel resto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 novembre 1993 il Comune di Palazzolo Acreide proponeva opposizione avverso il decreto del 28 ottobre 1993 con il quale il Presidente del Tribunale di Siracusa gli aveva ingiunto di pagare all'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici - A.I.A.S., Sezione di Siracusa, la somma di L. 608.842.573, quale corrispettivo per il trasporto effettuato dall'Associazione di soggetti disabili, all'interno del territorio comunale, negli anni dal 1986 al 1992.
L'opponente eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Costituitasi in giudizio, l'A.I.A.S. chiedeva che l'opposizione fosse disattesa.
Con sentenza dell'8 marzo 1995 il Tribunale rigettava l'opposizione e questa decisione, impugnata dal Comune di Palazzolo Acreide, veniva confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza del 2 maggio 1998. Da qui l'ulteriore impugnazione del Comune, affidata a quattro mezzi di cassazione, con i quali il ricorrente, ha rispettivamente:
- riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., in ragione della prospettata insussistenza di una posizione di diritto soggettivo perfetto, derivante dalla legge o da contratto, vantabile, nei suoi confronti dall'A.I.A.S.;
- denunciato, in subordine, violazione degli artt. 633 ss c.p.c. per il profilo della non rilevata inesigibilità dell'asserito credito dell'Associazione per mancata attivazione della previa procedura amministrativa di cui al decreto assessoriale 7 luglio '86;
- lamentato, in via ulteriormente gradata, che siano stati fatti erroneamente decorrere gli interessi moratori sui crediti in questione dalle singole loro scadenze (e non dalla data del provvedimento ingiuntivo) pur in carenza dei prescritti previ atti di messa in mora;
- dedotto, infine, violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di regolamento delle spese.
L'A.I.A.S. non si e' costituita in questa sede.
Per la soluzione della questione di giurisdizione, sollevata con il primo motivo del ricorso, la causa è stata rimessa alle Sezioni Unite che, con sentenza n. 235 del 2000, hanno respinto la correlativa censura, confermando la giurisdizione del G.O.. La causa è stata, quindi assegnata a questa Sezione 1^, per l'esame delle residue doglianze del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la richiamata sentenza n. 235/00, le sezioni Unite di questa Corte hanno, come in narrativa detto, già respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, sul rilievo che l'intimata aveva fatto valere in giudizio un "diritto soggettivo" derivante direttamente dalle leggi regionali regolatrici della materia del trasporto dei disabili e, in particolare, dall'art. 5 della l. 1986 n. 16, che aveva posto il corrispettivo relativo al trasporto a carico di quei Comuni che non vi provvedevano direttamente ma (come il Comune ricorrente) si avvalevano all'uopo dell'attività di altri enti pubblici o privati.
2. Le residue doglianze del Comune di Palazzolo Acreide, di cui ai motivi secondo e quarto del ricorso, per il cui esame la causa è stata rimessa a questo Collegio, sono, rispettivamente non fondata la seconda, fondata la terza, assorbita la quarta.
3. Non sussiste, infatti, l'inesigibilità del credito - dedotta con il secondo mezzo impugnatorio - atteso per un verso, che i corrispettivi (così espressamente definiti dall'art. 13 della l. 33/91, che ne ha elevato, da L. 10.000 a L. 13.000, la misura pro die per ogni assistito), spettanti agli enti od associazioni per il servizio di trasporto dei disabili, facente carico al Comune, vanno da quest'ultimo pagati, ai sensi del già citato art, 5 l. reg. n. 16/1986, direttamente "sulla scorta dei prospetti trimestrali vistati (come pacificamente nella specie) dalle U.S.L. con cui quegli enti sono convenzionati". E considerato, per altro verso, che la disciplina così introdotta con fonte primaria, non prevedente per di più l'emanazione di norme di attuazione da parte del potere esecutivo, non è suscettibile di essere modificata da fonte di rango subordinato, come il decreto assessoriale invocato dal ricorrente (ai fini del preteso condizionamento del credito al previo esperimento di procedura amministrativa) e che la Corte territoriale ha correttamente, per ciò, disapplicato ai sensi dell'art. 5 L.A.C.. 4. Coglie, invece, nel segno la terza censura, con cui si addebita alla Corte territoriale di avere fatto erroneamente decorrere gli interessi moratori, sui crediti in questione, dalle singole date di presentazione dei prospetti trimestrali, di cui al citato art. 5 l. reg. 16/86, in luogo che dalla data della ingiunzione.
Va premesso che, con riguardo alle somme che i Comuni debbono rimborsare agli enti assuntori del servizio di trasporto dei disabili, la scadenza del trimestre, all'uopo fissata dalla su richiamata norma regionale, non determina "mora ex re" atteso che le disposizioni sulla contabilità pubblica (anche della regione Sicilia: cfr. Cass. 5180/95) portano una deroga esplicita all'art. 1182, co. 3, c.c., in virtù del quale il pagamento di una somma di denaro deve essere adempiuto al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, sicché la costituzione in mora dell'amministrazione non avviene alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 1219 c.c., ma occorre una richiesta fatta per iscritto ai sensi del primo comma di detta norma. (cfr., per riferimenti, nn. 10135/01; 9736/00). Ciò posto deve poi, infatti, escludersi che sia sufficiente all'indicato fine il semplice invio dei "prospetti trimestrali del servizio svolto e dei soggetti trasportati, essendo all'evidenza lo scopo di tali prospetti unicamente quello di consentire al Comune di elaborare i conteggi necessari per la liquidazione del credito del gestore del servizio ed occorrendo, invece, perché si configuri la "mora persona" appunto l'intimazione scritta ex art. 1219 cit.. 5. L'accoglimento del motivo che precede comporta l'assorbimento della residua quarta censura in tema di regolamento delle spese del giudizio di merito, atteso che queste andranno comunque riliquidate dal giudice del rinvio.
6. La sentenza impugnata va pertanto cassata nei limiti della censura accolta con rinvio della causa alla stessa Corte di Catania, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte accoglie il terzo motivo del ricorso, respinto il secondo ed assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002