Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7425
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Sentenza 21 maggio 2002

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Con riguardo alle somme che, nell'ambito della Regione Sicilia, i Comuni devono rimborsare, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 16 del 1986, agli enti assuntori del servizio di trasporto dei disabili, sulla scorta dei prospetti trimestrali del servizio svolto e dei soggetti trasportati vistati dalle u.s.l. con cui quegli enti sono convenzionati, la scadenza delle singole rate di presentazione dei predetti prospetti non determina mora "ex re" ai sensi dell'art. 1219, secondo comma n. 3 cod. civ., considerato che le disposizioni generali sulla contabilità pubblica, fatte proprie anche dalla Regione Sicilia, derogano esplicitamente all'art. 1182, terzo comma, cod. civ. - in virtù del quale il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuto al domicilio del creditore - , con la conseguenza che la costituzione in mora dell'amministrazione non avviene alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 3, cod. civ., occorrendo, invece, una richiesta scritta ai sensi del primo comma dello stesso articolo. A tal fine deve escludersi che sia sufficiente il semplice invio dei predetti prospetti trimestrali, il cui unico scopo è quello di consentire al Comune di elaborare i conteggi necessari per la liquidazione del credito del gestore del servizio, occorrendo,invece, perché si configuri la mora "ex persona", una intimazione scritta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7425
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7425
    Data del deposito : 21 maggio 2002

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