Sentenza 26 luglio 1999
Massime • 1
In caso di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato esattamente indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso. L'inosservanza di tale onere impedisce l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia ove l'Inps non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere dovere di controllo della denunciata malattia, a meno che il lavoratore dimostri che l'Ente avrebbe potuto ugualmente desumere aliunde il dato carente ricavandolo da eventuali atti in suo possesso. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che aveva desunto la possibilità di un regolare compimento del controllo presso il numero civico successivo rispetto a quello indicato nel certificato, perché un diverso incaricato di analogo controllo era riuscito, nella stessa situazione e per motivi rimasti imprecisati, a rintracciare ugualmente il soggetto da sottoporre a visita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/1999, n. 8093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8093 |
| Data del deposito : | 26 luglio 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Vincenzo Mileo Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere (rel.)
3. Dottor Vincenzo Castiglione Consigliere
4. Dottor Guido Vidiri Consigliere
5. Dottor Antonio Lamorgese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso gli uffici della propria Avvocatura, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gigante e Vincenzo Cerioni, giusta delega in calce al ricorso;
contro
Di GR TO, elettivamente domiciliato in Roma in via Alberico II 33 presso lo studio dell'avvocato Paolo Boer, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 16 gennaio 1996, depositata il giorno 19 dello stesso mese, numero 44/96, r.g. 2381/94;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 9 marzo 1999 dal consigliere Dottor Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Vincenzo Cerioni e Paolo Boer;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dottor Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 16 settembre 1992, Di GR TO convenne in giudizio, avanti il Pretore di Reggio Emilia, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, del quale chiese la condanna al pagamento dell'indennità di malattia relativa al periodo 5-14 gennaio 1990, negatagli sul presupposto che non si era reso possibile, al sanitario incaricato dell'accertamento medico-fiscale, di reperirlo nel domicilio indicato nel certificato medico inviato all'ente, risultando in questo l'indirizzo di via Bligny 22 anziché quello di via Bligny 22/1.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore respinse la domanda con pronuncia resa in data 11 aprile 1994, che, appellata dal lavoratore, è stata riformata dal Tribunale della stessa città con la sentenza indicata in epigrafe.
Il giudice di secondo grado ha rilevato che il lavoratore aveva fornito la prova che, nonostante la inesattezza della indicazione del proprio domicilio sul certificato, l'ente sarebbe stato ugualmente in grado di procedere al controllo, solo che il medico avesse effettuato una ricerca nello stabile contiguo a quello risultante dal documento, essendo risultato che una successiva visita fiscale del 20 gennaio 1990, disposta con riferimento alla denuncia di ricaduta nella malattia, si era potuta svolgere a opera di un diverso medico, pur apparendo nel relativo certificato lo stesso errato indirizzo, conseguendone che la mancata effettuazione del controllo medico - fiscale appariva imputabile non tanto all'incompleta compilazione del certificato, ma alla negligente omissione di indagine da parte del sanitario.
Di questa decisione viene chiesta la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso sostenuto da un motivo.
L'intimato resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unica ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge numero 464 del 1983, convertito nella legge numero 638 dello stesso anno, nonché erronea e insufficiente motivazione della sentenza - l'ente ricorrente deduce la erroneità della decisione perché ancorata esclusivamente ad un inaccettabile sillogismo, non essendosi tenuto conto che è al comportamento del lavoratore che deve aversi riguardo per valutare se si sia fornita al sanitario incaricato della visita fiscale la concreta possibilità di provvedere a questa, atteso che lo stesso sanitario non è tenuto a svolgere indagini per sopperire ai difetti di collaborazione derivanti dalla condotta dell'interessato di indicazione di un domicilio errato.
Il rilievo è fondato.
Va premesso che questa Corte, con giurisprudenza costante che il Collegio condivide, ha fissato la regola secondo la quale, nella specifica evenienza di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato indicato, e in maniera esatta, il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso. E l'inosservanza di tale onere, in difetto di norme sanzionatorie specifiche, non ravvisabili nell'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983 numero 463, convertito con la legge numero 638 del 1983, attinente alla diversa ipotesi dell'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo e non applicabile, per il suo carattere di norma limitativa di diritti, nè analogicamente ne' estensivamente, impedisce, alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia e di quelli di cooperazione fra cittadino e amministrazione pubblica, l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale - a sua volta tenuto a eseguire le opportune indagini per integrare il documento - non sia stato in grado, adoperando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere-dovere di controllo della denunciata malattia;
con il corollario che al lavoratore medesimo, mentre non è concesso addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta, è data la possibilità - assolvendo al relativo onere probatorio su lui stesso gravante - di dimostrare che l'ente avrebbe potuto ugualmente desumere aliunde il dato carente, ricavandolo da eventuali atti in suo possesso (ex plurimis, Cass, 23 agosto 1997, n. 7909; Cass., 6 giugno 1995, n. 6331). orbene, nella specie, il giudice di merito ha desunto la possibilità di un regolare compimento del controllo, nonostante l'obiettiva circostanza della non corrispondenza del domicilio del Di GR con quello annotato sul referto e presso il quale l'accesso doveva eseguirsi, non già dalla prova offerta dal lavoratore che il ricorso alla ordinaria diligenza da parte dell'ente previdenziale avrebbe consentito di supplire alla erronea indicazione, ma dalla mera e personalistica considerazione che, abitando quest'ultimo nello stabile distinto con il numero civico immediatamente successivo, il sanitario ben avrebbe potuto verificare se il nominativo dello stesso risultasse eventualmente tra gli occupanti di quest'ultimo, e ciò per il solo fatto che in altra e successiva occasione un diverso incaricato di analogo incombente, pur versandosi in identica situazione, era riuscito - per motivi rimasti oltretutto imprecisati - a rintracciare ugualmente il soggetto da sottoporre alla visita di controllo.
Si tratta di una affermazione che non solo trova il suo fondamento esclusivamente su una previsione probabilistica, ma che si pone in contrasto con il principio affermato da questa Corte per il quale la reperibilità del lavoratore nel suo domicilio deve essere intesa non solo come semplice presenza fisica, ma come effettiva e attuale disponibilità alla visita di controllo, conseguendone che il lavoratore deve considerarsi assente ove non faccia in modo che l'accesso del medico possa realmente avvenire, non essendo peraltro quest'ultimo tenuto a svolgere ulteriori indagini al riguardo (Cass., 23 novembre 1992, n. 12502). In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere quindi cassata.
Non deve disporsi rinvio, in quanto, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può direttamente decidere nel merito ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura civile. In applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, deve respingersi la domanda formulata dal Di GR con l'atto introduttivo del giudizio.
Non si fa luogo a statuizione sulle spese dell'intero processo per quanto stabilito dall'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di rito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta dal Di GR con l'atto introduttivo del giudizio;
nulla per le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999