Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/1999, n. 8093
CASS
Sentenza 26 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato esattamente indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso. L'inosservanza di tale onere impedisce l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia ove l'Inps non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere dovere di controllo della denunciata malattia, a meno che il lavoratore dimostri che l'Ente avrebbe potuto ugualmente desumere aliunde il dato carente ricavandolo da eventuali atti in suo possesso. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che aveva desunto la possibilità di un regolare compimento del controllo presso il numero civico successivo rispetto a quello indicato nel certificato, perché un diverso incaricato di analogo controllo era riuscito, nella stessa situazione e per motivi rimasti imprecisati, a rintracciare ugualmente il soggetto da sottoporre a visita).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/1999, n. 8093
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8093
    Data del deposito : 26 luglio 1999

    Testo completo