CASS
Sentenza 6 dicembre 2023
Sentenza 6 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2023, n. 48546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48546 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BERGAMO nei confronti di: LL IN nato a [...] il [...] KE ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. ALDO CENICCOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 48546 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ER EN e AH JE sono indagate per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110-624, 61 nn. 7 e 11 cod. pen. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso /si impossessavano, alfine di trarne profitto, del denaro contante contenuto all'interno della cassaforte sita nei locali della ditta "Ecogas sri", della quale disponevano dei codici di accesso in ra- gione del rapporto di lavoro di impiegate presso la predetta società, per un importo complessivo di éuro 25.680,00 (suddiviso in curo 13200 per AH JE ed curo 12480 per ER EN). Somme che sottraevano mediante diversi pre- lievi, di Importi minori, eseguiti in tempi diversi. Con le aggravanti di avere cagio- nato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso ib fatto con abuso di prestazione d'opera. Commesso In Bergamo dai 1/9/2020 al 29/4/2022. Con richiesta del 28/10/2022 / il PM di Bergamo chiedeva il sequestro preven- tivo diretto, finalizzato alla confisca, della somma provento del furto di cui sopra, fino alla concorrenza delle somme ad oggi accertate, pari ad euro 13.200,00 per KE JE ed euro 12.480,00 per LL EN, ovvero dell'importo presente al momento dell'esecuzione del sequestro sui conti correnti intestati o nella disponibilità delle indagate;
Con provvedimento del GIP di Bergamo del 16/2/2023, la richiesta veniva rigettata per improcedibilità del reato in contestazione per mancata presentazione della querela nei termini di legge. Con appello cautelare del 21/2/2023, il PM di Bergamo impugnava tale rigetto, evidenziando la presenza di una valida querela;
Con ordinanza del 21/4/2023, il Tribunale del Riesame di Bergamo, dopo aver ritenuto sussistente la condizione di procedibilità, affermava: «éhe riguardata la questione in concreto, occorre rammentare che, come oramai acquisito nel mondo giuridico, qualora il profitto del reato, sia costituito da denaro contante, questo non è suscettibile di confisca per equivalente, atteso che esso rappresenta non solo una cosa essenzialmente fungibile, ma anche l'archetipo di bene corri- spettivo di valore e parametro di valutazione unificante del valore di cose tra loro diverse;
che secondo recente giurisprudenza, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore del fatto, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conse- guito, va sempre qualificata come diretta e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene;
che dunque le somma di cui è richiesto il sequestro, in quanto accrescimento patrimoniale locupletato dalle indagate, costituisce esso 2 stesso profitto del reato, la cui titolarità è dunque direttamente riferibile alla per- sona offesa»- In conclusione, il Tribunale del Riesame rigettava l'appello proposto dal PM sulla base dell'assunto che non possa «profilarsi al termine del giudizio, la confisca delle somme in questione, atteso il divieto di confisca in danno alla persona estra- nea al reato di cui all'art. 240 co. 2 e 3 c.p., non potendosi davvero ipotizzare in concreto che le somme rinvenute sui conti correnti delle indagate e in ipotesi se- questrate, vengano poi confiscate e acquisite al patrimonio dello stato e non piut- tosto restituite all'avente diritto». 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore della Repubblica di Bergamo, deducendo l'unico motivo, di seguito enun- ciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Il PM ricorrente prende atto che, secondo il Tribunale del Riesame, nel caso che qui ci occupa, non sarebbe possibile effettuare un sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato, in ragione della sua caratteristica di bene fungibile (denaro contante), in virtù del divieto di confisca in danno di persona estranea al reato ex art. 240 co. 2 e 3 cod. pen. Ritiene, però, al contrario, che sia assoluta- mente legittimo il sequestro richiesto da questo Ufficio in quanto finalizzato, tra le altre cose, ad elidere il vantaggio patrimoniale conseguito dalle indagate con la commissione del reato in contestazione. Dalla lettura della copiosa giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata su questioni correlate a questo tipo di sequestro -prosegue il ricorso- si può evin- cere chiaramente come il sequestro finalizzato alla confisca di somme di denaro sia assolutamente legittimo (tra le tante, si richiama l'attenzione sulla recente sentenza n. 42415/2021 con la quale le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto che qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'abiezione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rap- presenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest'ultimo conse- guito per effetto del reato e che tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita del numerano oggetto di ablazione. Rileva il PM ricorrente che, nel pervenire a dette conclusioni, le Sezioni Unite danno per assodato il fatto che il profitto del reato rappresentato da denaro possa essere oggetto di sequestro finalizzato alla confisca. Ciò perché il sequestro finalizzato alla confisca non pregiudica in alcun modo i diritti della persona offesa alla restituzione del bene (o del denaro), ben potendo 3 la stessa chiedere, a seguito della costituzione di parte civile, la conversione del sequestro preventivo in conservativo. Ci si duole, peraltro, che il kribunale del Riesame, censuri anche il fatto che l'appello del PM «non illustra, né inquadra la domanda, nonostante essa sia rela- tiva ad un ipotesi (in astratto) di confisca facoltativa». Si osserva, tuttavia, che l'appello del PM si è limitato a sottoporre all'atten- zione del fribunale l'unica censura mossa dal provvedimento di rigetto del GIP, ovvero la mancanza di procedibilità per difetto di querela. Non si è ravvisata, quindi, la necessità di riportare nell'atto d'appello tutte le argomentazioni svolte dalla Procura nella richiesta di sequestro preventivo, in termini di fumus commissi delicti e periculum in mora;
ciò, in quanto, detti aspetti non sono stati oggetto di rilievi da parte del GIP. Si chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Il thema decidendi attiene alla possibilità di disporre il sequestro facoltativo di cui all'art. 321, co. 2, cod. proc. pen. di somme di denaro, rivenute sui conti correnti dell'indagato, nella misura corrispondente all'importo oggetto del furto perpetrato ai danni della persona offesa. IlFribunale bergamasco, investito dell'impugnativa del PM avverso il decreto di rigetto del Gip, ha escluso tale possibilità, «non potendosi ipotizzare in concreto che le somme rinvenute sui conti correnti delle indagate e in ipotesi sequestrate, vengano poi confiscate e acquisite al patrimonio dello Stato e non piuttosto resti- tuite all'avente diritto». Contrariamente, tramite il presente ricorso, la Procura di Bergamo sostiene che il sequestro finalizzato alla confisca in alcun modo pregiudicherebbe i diritti della persona offesa alla restituzione del bene (o del denaro, come nel caso in esame), ben potendo la stessa domandare, a seguito della costituzione di parte civile, la conversione del sequestro preventivo in conservativo. Orbene, ad avviso del Collegio il provvedimento impugnato si presenta im- mune dalle proposte censure di legittimità. Il secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. prevede la facoltà del giudice di disporre il sequestro delle cose per le quali «è consentita la confisca». 4 Per verificare l'ambito di ammissibilità di quest'ultima occorre considerare che l'art. 240 cod. pen., dopo aver previsto la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, al secondo comma prevede che la confisca venga sempre disposta in relazione alle cose che costituirono il prezzo del reato o degli altri beni indicati dal n. 1 bis o dal n. 2. Il terzo comma, tuttavia, prevede che «le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato». Ne consegue che l'appartenenza del bene confiscabile a persona estranea al reato preclude non solo la confisca ma anche il sequestro preventivo (trattandosi di cosa per la quale non è consentita la confisca, ex art. 321, co. 2, cod. proc. pen.). Rispetto a tale impostazione, deve poi osservarsi che, in base all'ultimo comma dell'art. 323 cod. proc. pen., dettato in tema di sequestro preventivo, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del PM o della parte civile, la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo, a garan- zia dei crediti indicati dall'art. 316 (e dunque anche per l'adempimento delle ob- bligazioni civili derivanti dal reato). Come precisato da Sez. 2, n. 16608 del 8/4/2011, Quarta, Rv. 250111, però, tale ipotesi di conversione presuppone l'esistenza di una sentenza di condanna in relazione ai casi di sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321: se- condo la Corte, infatti, la norma che disciplina la conversione deve essere letta nel senso che/ se è pronunciata sentenza di condanna, la restituzione dei beni segue - strati a norma dell'art. 321 co. 1 non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del PM o della parte civile, che sulle cose sia mantenuto il sequestro conservativo. Ne consegue che se l'ipotesi di conversione legalmente prevista opera con riferimento ai soli casi di sequestro di cui al primo comma dell'art. 321 (sequestro diverso da quello in esame, che, invece, risulta finalizzato alla confisca), tale con- versione non è possibile nei casi di sequestro di cui al secondo comma (del quale si discute), in relazione al quale, come osservato in precedenza, opera la preclu- sione derivante dal terzo comma dell'art. 240 e dunque, non essendo consentita né la confisca né il sequestro preventivo, i presupposti per una conversione man- cano radicalmente. Nel caso in esame sarebbe stato possibile il sequestro preventivo del danaro sottratto ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. qualora venisse riscontrato il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato potesse aggravare o protrarre le conseguenze di esso. Ma né il giudice e nemmeno il 'tribunale del riesame potevano mutare il titolo del vincolo cautelare richiesto. 5 Il C igliere es sore Il Presidee
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2023
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. ALDO CENICCOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 48546 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ER EN e AH JE sono indagate per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110-624, 61 nn. 7 e 11 cod. pen. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso /si impossessavano, alfine di trarne profitto, del denaro contante contenuto all'interno della cassaforte sita nei locali della ditta "Ecogas sri", della quale disponevano dei codici di accesso in ra- gione del rapporto di lavoro di impiegate presso la predetta società, per un importo complessivo di éuro 25.680,00 (suddiviso in curo 13200 per AH JE ed curo 12480 per ER EN). Somme che sottraevano mediante diversi pre- lievi, di Importi minori, eseguiti in tempi diversi. Con le aggravanti di avere cagio- nato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso ib fatto con abuso di prestazione d'opera. Commesso In Bergamo dai 1/9/2020 al 29/4/2022. Con richiesta del 28/10/2022 / il PM di Bergamo chiedeva il sequestro preven- tivo diretto, finalizzato alla confisca, della somma provento del furto di cui sopra, fino alla concorrenza delle somme ad oggi accertate, pari ad euro 13.200,00 per KE JE ed euro 12.480,00 per LL EN, ovvero dell'importo presente al momento dell'esecuzione del sequestro sui conti correnti intestati o nella disponibilità delle indagate;
Con provvedimento del GIP di Bergamo del 16/2/2023, la richiesta veniva rigettata per improcedibilità del reato in contestazione per mancata presentazione della querela nei termini di legge. Con appello cautelare del 21/2/2023, il PM di Bergamo impugnava tale rigetto, evidenziando la presenza di una valida querela;
Con ordinanza del 21/4/2023, il Tribunale del Riesame di Bergamo, dopo aver ritenuto sussistente la condizione di procedibilità, affermava: «éhe riguardata la questione in concreto, occorre rammentare che, come oramai acquisito nel mondo giuridico, qualora il profitto del reato, sia costituito da denaro contante, questo non è suscettibile di confisca per equivalente, atteso che esso rappresenta non solo una cosa essenzialmente fungibile, ma anche l'archetipo di bene corri- spettivo di valore e parametro di valutazione unificante del valore di cose tra loro diverse;
che secondo recente giurisprudenza, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore del fatto, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conse- guito, va sempre qualificata come diretta e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene;
che dunque le somma di cui è richiesto il sequestro, in quanto accrescimento patrimoniale locupletato dalle indagate, costituisce esso 2 stesso profitto del reato, la cui titolarità è dunque direttamente riferibile alla per- sona offesa»- In conclusione, il Tribunale del Riesame rigettava l'appello proposto dal PM sulla base dell'assunto che non possa «profilarsi al termine del giudizio, la confisca delle somme in questione, atteso il divieto di confisca in danno alla persona estra- nea al reato di cui all'art. 240 co. 2 e 3 c.p., non potendosi davvero ipotizzare in concreto che le somme rinvenute sui conti correnti delle indagate e in ipotesi se- questrate, vengano poi confiscate e acquisite al patrimonio dello stato e non piut- tosto restituite all'avente diritto». 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore della Repubblica di Bergamo, deducendo l'unico motivo, di seguito enun- ciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Il PM ricorrente prende atto che, secondo il Tribunale del Riesame, nel caso che qui ci occupa, non sarebbe possibile effettuare un sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato, in ragione della sua caratteristica di bene fungibile (denaro contante), in virtù del divieto di confisca in danno di persona estranea al reato ex art. 240 co. 2 e 3 cod. pen. Ritiene, però, al contrario, che sia assoluta- mente legittimo il sequestro richiesto da questo Ufficio in quanto finalizzato, tra le altre cose, ad elidere il vantaggio patrimoniale conseguito dalle indagate con la commissione del reato in contestazione. Dalla lettura della copiosa giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata su questioni correlate a questo tipo di sequestro -prosegue il ricorso- si può evin- cere chiaramente come il sequestro finalizzato alla confisca di somme di denaro sia assolutamente legittimo (tra le tante, si richiama l'attenzione sulla recente sentenza n. 42415/2021 con la quale le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto che qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'abiezione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rap- presenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest'ultimo conse- guito per effetto del reato e che tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita del numerano oggetto di ablazione. Rileva il PM ricorrente che, nel pervenire a dette conclusioni, le Sezioni Unite danno per assodato il fatto che il profitto del reato rappresentato da denaro possa essere oggetto di sequestro finalizzato alla confisca. Ciò perché il sequestro finalizzato alla confisca non pregiudica in alcun modo i diritti della persona offesa alla restituzione del bene (o del denaro), ben potendo 3 la stessa chiedere, a seguito della costituzione di parte civile, la conversione del sequestro preventivo in conservativo. Ci si duole, peraltro, che il kribunale del Riesame, censuri anche il fatto che l'appello del PM «non illustra, né inquadra la domanda, nonostante essa sia rela- tiva ad un ipotesi (in astratto) di confisca facoltativa». Si osserva, tuttavia, che l'appello del PM si è limitato a sottoporre all'atten- zione del fribunale l'unica censura mossa dal provvedimento di rigetto del GIP, ovvero la mancanza di procedibilità per difetto di querela. Non si è ravvisata, quindi, la necessità di riportare nell'atto d'appello tutte le argomentazioni svolte dalla Procura nella richiesta di sequestro preventivo, in termini di fumus commissi delicti e periculum in mora;
ciò, in quanto, detti aspetti non sono stati oggetto di rilievi da parte del GIP. Si chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Il thema decidendi attiene alla possibilità di disporre il sequestro facoltativo di cui all'art. 321, co. 2, cod. proc. pen. di somme di denaro, rivenute sui conti correnti dell'indagato, nella misura corrispondente all'importo oggetto del furto perpetrato ai danni della persona offesa. IlFribunale bergamasco, investito dell'impugnativa del PM avverso il decreto di rigetto del Gip, ha escluso tale possibilità, «non potendosi ipotizzare in concreto che le somme rinvenute sui conti correnti delle indagate e in ipotesi sequestrate, vengano poi confiscate e acquisite al patrimonio dello Stato e non piuttosto resti- tuite all'avente diritto». Contrariamente, tramite il presente ricorso, la Procura di Bergamo sostiene che il sequestro finalizzato alla confisca in alcun modo pregiudicherebbe i diritti della persona offesa alla restituzione del bene (o del denaro, come nel caso in esame), ben potendo la stessa domandare, a seguito della costituzione di parte civile, la conversione del sequestro preventivo in conservativo. Orbene, ad avviso del Collegio il provvedimento impugnato si presenta im- mune dalle proposte censure di legittimità. Il secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. prevede la facoltà del giudice di disporre il sequestro delle cose per le quali «è consentita la confisca». 4 Per verificare l'ambito di ammissibilità di quest'ultima occorre considerare che l'art. 240 cod. pen., dopo aver previsto la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, al secondo comma prevede che la confisca venga sempre disposta in relazione alle cose che costituirono il prezzo del reato o degli altri beni indicati dal n. 1 bis o dal n. 2. Il terzo comma, tuttavia, prevede che «le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato». Ne consegue che l'appartenenza del bene confiscabile a persona estranea al reato preclude non solo la confisca ma anche il sequestro preventivo (trattandosi di cosa per la quale non è consentita la confisca, ex art. 321, co. 2, cod. proc. pen.). Rispetto a tale impostazione, deve poi osservarsi che, in base all'ultimo comma dell'art. 323 cod. proc. pen., dettato in tema di sequestro preventivo, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del PM o della parte civile, la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo, a garan- zia dei crediti indicati dall'art. 316 (e dunque anche per l'adempimento delle ob- bligazioni civili derivanti dal reato). Come precisato da Sez. 2, n. 16608 del 8/4/2011, Quarta, Rv. 250111, però, tale ipotesi di conversione presuppone l'esistenza di una sentenza di condanna in relazione ai casi di sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321: se- condo la Corte, infatti, la norma che disciplina la conversione deve essere letta nel senso che/ se è pronunciata sentenza di condanna, la restituzione dei beni segue - strati a norma dell'art. 321 co. 1 non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del PM o della parte civile, che sulle cose sia mantenuto il sequestro conservativo. Ne consegue che se l'ipotesi di conversione legalmente prevista opera con riferimento ai soli casi di sequestro di cui al primo comma dell'art. 321 (sequestro diverso da quello in esame, che, invece, risulta finalizzato alla confisca), tale con- versione non è possibile nei casi di sequestro di cui al secondo comma (del quale si discute), in relazione al quale, come osservato in precedenza, opera la preclu- sione derivante dal terzo comma dell'art. 240 e dunque, non essendo consentita né la confisca né il sequestro preventivo, i presupposti per una conversione man- cano radicalmente. Nel caso in esame sarebbe stato possibile il sequestro preventivo del danaro sottratto ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. qualora venisse riscontrato il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato potesse aggravare o protrarre le conseguenze di esso. Ma né il giudice e nemmeno il 'tribunale del riesame potevano mutare il titolo del vincolo cautelare richiesto. 5 Il C igliere es sore Il Presidee
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2023